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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 37740/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto il 4/12/2013 dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, in riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di S. ANGELO dei LOMBARDI in data 2/11/2007 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73.

Comma 5, D.P.R. 309/1990...1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena evidenziando che la Corte territoriale, non avendo parametrato il giudizio sul minimo edittale, avrebbe violato il principio di reformatio in peius e che, d'altro canto, la motivazione circa la quantificazione della pena sarebbe carente.

2. In data 30 29 giugno 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc.

Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 31 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nella quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe quantificato la pena in ordine all'ipotesi di cui al quinto comma senza considerare che il giudice di primo grado aveva preso le mosse dal minimo edittale.

La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Il ricorrente è stato sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 per la detenzione di 107 grammi di hashish con principio attivo pari a 8,81 grammi, corrispondenti a 352,4 dosi medie singole.

All'esito del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, il primo giudice ha determinato la pena finale in anni 2, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 6 ed euro 26.000,00, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 e, applicata la diminuente per il rito, anni 2, mesi otto e 12.000,00 euro di multa La Corte territoriale, all'esito dell'appello, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma della stessa norma, ora fattispecie autonoma, ha confermato la condanna e rideterminato la pena in anni due ed euro 6.000,00 di multa.

All'esito del ricorso la Corte di cassazione, preso atto della difformità tra la motivazione (nella quale si concludeva per la conferma della quantificazione della pena, cioè anni due, mesi otto e 12.000,00 euro di multa) e il dispositivo (nel quale la pena era indicata in anni due ed euro 6.000.00) ha annullato la sentenza impugnata per carenza di motivazione.

La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e della nuova cornice edittale prevista dalla norma, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.1.2.

La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, all'esito di una valutazione complessiva nella quale, anche alla luce della nuova cornice edittale, ha tenuto conto della gravità del fatto e delle modalità dello stesso (qualità dell'imputato e circostanze di tempo ne luogo nei quali avveniva lo spaccio) e della quantità della sostanza (stecche di sostanza detenute anche già frazionate e la presenza di un bilancino di precisione), è corretta, adeguata e coerente e pertanto non è sindacabile in questa sede.

Come più volte evidenziato da questa Corte a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, infatti, il giudice, che pure è tenuto a considerare la nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, ha il limite di non stravolgere il giudizio di disvalore in precedenza formulato e non è tenuto a diminuire automaticamente la pena, potendo anche confermarne, senza violare il divieto di reformatio in peius, la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali, né deve applicare criteri di natura proporzionale di tipo aritmetico (Sez. 3, 23/1/2020, Cassano, Rv 278786; Sez. 6, 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Rv 278132; Sez. 2, n. 29431 del 8/5/2018, Puglisi, Rv.273809).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 7/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disposto il 4/12/2013 dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, in riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di S. ANGELO dei LOMBARDI in data 2/11/2007 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73. Comma 5, D.P.R. 309/1990...1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena evidenziando che la Corte territoriale, non avendo parametrato il giudizio sul minimo edittale, avrebbe violato il principio di reformatio in peius e che, d'altro canto, la motivazione circa la quantificazione della pena sarebbe carente. 2. In data 30 29 giugno 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 31 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nella quale la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe quantificato la pena in ordine all'ipotesi di cui al quinto comma senza considerare che il giudice di primo grado aveva preso le mosse dal minimo edittale. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il ricorrente è stato sottoposto a processo per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309 per la detenzione di 107 grammi di hashish con principio attivo pari a 8,81 grammi, corrispondenti a 352,4 dosi medie singole. All'esito del processo, celebrato con le forme del rito abbreviato, il primo giudice ha determinato la pena finale in anni 2, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, così determinata: pena base anni 6 ed euro 26.000,00, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 e, applicata la diminuente per il rito, anni 2, mesi otto e 12.000,00 euro di multa La Corte territoriale, all'esito dell'appello, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma della stessa norma, ora fattispecie autonoma, ha confermato la condanna e rideterminato la pena in anni due ed euro 6.000,00 di multa. All'esito del ricorso la Corte di cassazione, preso atto della difformità tra la motivazione (nella quale si concludeva per la conferma della quantificazione della pena, cioè anni due, mesi otto e 12.000,00 euro di multa) e il dispositivo (nel quale la pena era indicata in anni due ed euro 6.000.00) ha annullato la sentenza impugnata per carenza di motivazione. La Corte territoriale, quale giudice di rinvio, preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 e della nuova cornice edittale prevista dalla norma, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.1.2. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, all'esito di una valutazione complessiva nella quale, anche alla luce della nuova cornice edittale, ha tenuto conto della gravità del fatto e delle modalità dello stesso (qualità dell'imputato e circostanze di tempo ne luogo nei quali avveniva lo spaccio) e della quantità della sostanza (stecche di sostanza detenute anche già frazionate e la presenza di un bilancino di precisione), è corretta, adeguata e coerente e pertanto non è sindacabile in questa sede. Come più volte evidenziato da questa Corte a seguito della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, infatti, il giudice, che pure è tenuto a considerare la nuova e più favorevole cornice sanzionatoria, ha il limite di non stravolgere il giudizio di disvalore in precedenza formulato e non è tenuto a diminuire automaticamente la pena, potendo anche confermarne, senza violare il divieto di reformatio in peius, la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali, né deve applicare criteri di natura proporzionale di tipo aritmetico (Sez. 3, 23/1/2020, Cassano, Rv 278786; Sez. 6, 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Rv 278132; Sez. 2, n. 29431 del 8/5/2018, Puglisi, Rv.273809). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 7/9/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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