CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026controricorrente e ricorrente incidentaleper regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendentepresso il Tribunale di Torino recante r.g. n. 7107/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il difetto digiurisdizione del giudice italiano.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di Torino, Sezionespecializzata in materia di impresa, di inibire alla convenuta societàPAP Group (S.A.) a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche suinternet, l’utilizzo e/o la produzione e/o la commercializzazione deiprodotti asseritamente contraffatti, nonché il compimento diulteriori atti di concorrenza sleale in danno di Gessi e in particolareinibirle a titolo esemplificativo e non esaustivo di fabbricare,commercializzare, offrire in vendita con qualsiasi mezzo e anche suinternet, importare, esportare, immettere in commercio e/odetenere i suddetti prodotti; ordinare il ritiro dal commercio e ladistruzione dei prodotti di PAP Group contestati, come indicati innarrativa e/o negli atti di causa; condannare PAP Group alrisarcimento ex art. 2043 c.c. e/o ex art. 2598 c.c. di tutti i dannisubiti e subendi.La convenuta PAP Group, si è costituita in giudizio proponendo,tra le altre, l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice italianoe chiedendo nel merito il rigetto delle domande.Il Tribunale di Torino ha differito l’udienza ex art. 183 c.p.c. algiorno 06 febbraio 2025 e ha concesso i termini ex art. 171 terc.p.c. L’istante ha tempestivamente depositato le memorie ex art.Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026171 ter c.p.c. Alla suddetta udienza del 06 febbraio 2025 le partihanno insistito sulle rispettive domande e istanze istruttorie. Inparticolare, Gessi si è opposta alle eccezioni pregiudiziali di PAPGroup sul difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale e ilGiudice si è riservato.A scioglimento della riserva precedentemente assunta, conprovvedimento del Giudice del 28 febbraio 2025 è stata fissataudienza ex art. 189 c.p.c. (in forma di trattazione scritta) al 12giugno 2025 e contestualmente concessi i termini alle parti per ildeposito di note scritte, comparse conclusioni e memorie di replica,rispettivamente entro 60, 30 e 15 giorni antecedenti la suddettaudienza.Con note autorizzate depositate in data 10 aprile 2025 Gessiha richiesto la fissazione di un’udienza di discussione orale in luogodella trattazione scritta. Inoltre, in data 13 maggio 2025 Gessi hadepositato la sua comparsa conclusionale insistendo tra l’altro perla sussistenza della giurisdizione italiana.PAP Group ha depositato la sua comparsa conclusionale ed hanuovamente insistito sul difetto di giurisdizione del Giudice italianoa favore di quello greco.La società Gessi ha proposto ricorso preventivo perregolamento di giurisdizione ex art. 41, primo comma, c.p.c.PAP Group S.A. ha resistito con controricorso.Il Procuratore Generale ha concluso per il difetto digiurisdizione del giudice italiano.La ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglioha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/20261 In via preliminare dev'essere esaminata l'eccezione diinammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione,sollevata dalla PAP Group.Quest’ultima rileva che la notifica del ricorso è avvenuta indata 27 maggio 2025 in un momento successivo alla rimessionedella causa al Collegio ex art. 189 c.p.c., avvenuta con ordinanzadel 28.02.2025, assegnando alle parti il termine per la precisazionedelle conclusioni e per lo scambio delle comparse conclusionali edelle note di replica.In tale momento si sarebbe determinata la conclusione dellatrattazione del giudizio con fissazione del thema decidendum dellalite e si sarebbero avviati i poteri decisori del Collegio.Dunque, alla data dell’11 aprile 2025, fissata per laprecisazione delle conclusioni, sarebbe maturato il termine perproporre ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione.La società ricorrente, viceversa, ritiene tempestivo ilregolamento preventivo perché notificato prima della scadenza deitermini per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.L’eccezione è infondata.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lapreclusione all'esperibilità del regolamento preventivo digiurisdizione non si verifica dal momento in cui la sentenza,secondo le regole che presiedono nelle varie tipologie processuali,sia venuta ad esistenza (e, quindi, nei casi nei quali è prevista lapubblicazione mediante deposito di tale sentenza nel momento ditale deposito e nei casi in cui è prevista la pronuncia in viaimmediata con la lettura del dispositivo o anche della motivazione,in tale momento), ma si deve identificare (nell'uno e nell'altrocaso), nel momento in cui il procedimento che porta alla decisioneNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026è avviato e l'interlocuzione delle parti è possibile solo con ilcompimento delle attività che sono previste in funzione delladecisione.Il momento preclusivo si identifica, cioè, in quello in cui ognirisulti finalizzata alla pronuncia della decisione.Nei casi in cui la decisione avviene a seguito di discussione lafissazione dell'udienza di discussione lascia ancora intatta lapossibilità di una proposizione nelle more del regolamentopreventivo, per cui è sufficiente che la notificazione del ricorso perregolamento si sia perfezionata dal punto di vista del notificanteprima dell'udienza stessa. L'apertura dell'udienza di discussione,essendo finalizzata appunto alla discussione in funzione delladecisione, preclude la proposizione del regolamento, che, d'altrocanto, necessitando una notificazione (nel senso su indicato), nonpotrebbe formularsi in udienza. Nei casi in cui il procedimento didecisione sia imperniato sulla tenuta di un'udienza di precisazionedelle conclusioni, cui debba seguire solo il deposito di conclusionalie repliche e, quindi, scaduti i termini relativi, il deposito delladecisione, il radicamento dei poteri decisori del giudice adito e lafinalizzazione dei poteri delle parti alla sola decisione, osta aconsentire l'esercizio del potere di proporre il regolamento, perchécontraddice la funzione di una sollecita definizione della questionedi giurisdizione tramite l'investimento in via preventiva della Corteregolatrice (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25256; Cass.,Sez. U., 23 marzo 2015, n. 5747).La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo siverifica, dunque, dal momento in cui, esauritasi l'attivitàprocessuale delle parti con la precisazione delle conclusioni, laNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026causa viene trattenuta a sentenza. Tuttavia, qualora una delle partiabbia chiesto, ex art. 275, secondo comma, cod. proc. civ., ladiscussione orale, il momento preclusivo risulta differito rispettoall'udienza di precisazione delle conclusioni e coincide con quello incui, all'udienza fissata dinanzi al collegio per la discussione orale,la discussione termina e il collegio si riserva la decisione (Cass.,Sez. U., 3 aprile 2000, n. 87; Cass., Sez. U., 20 novembre 2017,n. 27441; e, da ultimo Cass., Sez. Un. (ord.) n. 2144 del 2018).Così ricostruito il momento ultimo entro il quale è possibilesollevare il regolamento preventivo di giurisdizione deve osservarsicome nel caso di specie con provvedimento del Giudice del 28febbraio 2025 è stata fissata l’udienza del 12 giugno 2025 ex art.189 c.p.c. (in forma di trattazione scritta) e contestualmente sonostati concessi i termini alle parti per il deposito di note scritte,comparse conclusioni e memorie di replica, rispettivamente entro60, 30 e 15 giorni antecedenti la suddetta udienza.Con note autorizzate depositate in data 10 aprile 2025 Gessiha richiesto la fissazione di un’udienza di discussione orale in luogodella trattazione scritta (parte controricorrente afferma che larichiesta è stata irrituale ma non supporta tale affermazione inalcun modo).Dunque, al momento della notifica del ricorso per regolamentopreventivo avvenuta in data 27.05.2025 era ancora possibile adirequesta Corte in virtù del disposto di cui all’art. 275 c.p.c.Infine, il Tribunale delle imprese con ordinanza del 27.06.2025ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del presenteregolamento sicché in ogni caso deve farsi applicazione delseguente principio di diritto: la preclusione alla proposizione delregolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41,Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento dellapubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primogrado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenutain decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto lacausa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito dicomparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processoai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effettodel provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamentorecupera la funzione di consentire una sollecita definizione dellaquestione sulla giurisdizione (Cass. Sez. U., 29/01/2018, n. 2144,Rv. 647037 - 01).Sempre in via preliminare deve osservarsi che il regolamentopreventivo di giurisdizione può essere proposto anche dall'attoresussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni dellagiurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediatoalla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione, in via definitiva, per evitare che vi possanoessere successive modifiche della giurisdizione nel corso delgiudizio così ritardando la definizione della causa, anche al fine diottenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass. Sez. U.,18/12/2018, n. 32727, Rv. 652096 – 01 in senso conforme 664661e 677328).Infine, deve dichiararsi l’inammissibilità dell’atto dicontroparte qualificato come controricorso e ricorso incidentale, enotificato oltre il termine di cui sopra.Questa Corte ha già affermato l’inammissibilità del ricorsoincidentale nel caso di regolamento di competenza dovendol'intimato che voglia a sua volta contestare la competenza delgiudice originariamente adito proporre un autonomo regolamentoNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026di competenza nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., il cuimancato rispetto preclude comunque ogni possibilità diconversione del ricorso incidentale in regolamento di competenzaautonomo (Cass. Sez. 6, 20/08/2018, n. 20826, Rv. 650489 - 01).Il suddetto principio è applicabile anche al regolamentopreventivo di giurisdizione ispirandosi alla medesima ratio. Infatti,nella disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione non èprevista la possibilità di proposizione, da parte del soggetto cui ilregolamento sia stato notificato, di un ricorso incidentale diretto adimpugnare il provvedimento per ragioni diverse da quelleprospettate. In tal caso il controricorso e il contestuale ricorsoincidentale possono valere soltanto come memoria di risposta alregolamento preventivo di giurisdizione (Cass. n. 10131 del 2005).2 Ciò chiarito, può passarsi ora all'esame dell'istanza diregolamento, che la [OSCURATO:PERSONA] fonda su tre distinte ragioni cheall’applicazione dei seguenti criteri: 1) il centro d’interessi delsoggetto leso; 2) il luogo di registrazione dei disegni; 3) il locuscommissi delicti.Quanto al primo criterio, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito unaserie di danni, ivi incluso il danno alla sua reputazione e immaginecommerciale causati dalla condotta illecita tenuta da PAP Group edin relazione alla domanda di risarcimento ex art. 2043 e/o ex art.2598 e/o ex art. 125 c.p.i. e/o ex art. 614 bis c.p.c. sussisterebbela giurisdizione del Giudice italiano in forza del criterio dicollegamento del centro d’interessi del soggetto leso.L’art. 7.2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 prevede che“una persona domiciliata in uno Stato membro può essereconvenuta in un altro Stato membro […] in materia di illeciti civiliNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cuil’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. con particolareriferimento al danno subito alla reputazione e/o immagine comequello richiesto da Gessi, la norma citata garantirebbe alla personache si ritiene lesa la facoltà di esperire un’azione di risarcimento,per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Statomembro in cui si trova il centro dei propri interessi”.Per quanto riguarda una persona giuridica che persegueun’attività economica, come la ricorrente nel procedimentoprincipale, il centro dei suoi interessi deve rispecchiare il luogo incui la sua reputazione commerciale è la più solida e deve, quindi,essere determinato in funzione del luogo in cui essa esercita laparte essenziale della sua attività economica”La condotta di PAP Group avrebbe arrecato un significativopregiudizio all’immagine e alla reputazione commerciale dellaricorrente il cui mercato di riferimento è in Italia. Il danno derivantedalla commercializzazione di un prodotto recante un marchiocontraffatto comprende anche il danno all’immagine e allareputazione commerciale.La ricorrente ritiene che la giurisdizione del giudice italiano siradichi anche sulla base di un ulteriore criterio riguardante il fattoche i disegni denominati “Rettangolo”, “Gessi 316”, “Just” e“Neutron” sono stati registrati a livello nazionale e utilizzati in Italia.[OSCURATO:PERSONA] dello Stato membro di concessione di una privativaè sempre competente, quale Giudice del luogo del danno, aconoscere di tutte le violazioni della privativa.Sussisterebbe la giurisdizione del Giudice italiano in forza delcriterio del luogo di registrazione dei disegni ex art. 7.2 delNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026Regolamento Bruxelles I bis e della giurisprudenza tanto europeache italiana.Il ricorso per regolamento preventivo fa riferimento ad unterzo criterio del c.d. locus commissi delicti.La convenuta commercializzerebbe e distribuirebbe i prodottiasseritamente contraffatti in Italia tramite il sito webwww.skroutz.gr. Pertanto, l’Italia sarebbe il luogo in cui si èconcretizzato il danno subìto da Gessi e il luogo ove gli atti dicontraffazione e concorrenza sleale sarebbero stati commessi (e/ominacciano di essere commessi).Nel concetto di locus commissi delicti andrebbe ricondottoanche il luogo della distribuzione e commercializzazione finale delprodotto con marchio contraffatto, in aggiunta al luogo direalizzazione della originaria condotta lesiva o di primacommercializzazione del prodotto. E ciò a prescindere dallacircostanza dell’ascrivibilità della condotta finale dicommercializzazione in capo alla parte convenuta o a terzi clientisuccessivi di questa. Infatti, la circostanza che i prodotti di PAPGroup vengano commercializzati e distribuiti da soggetti terzi (edeventualmente non direttamente dalla stessa PAP Group) noninciderebbe sulla giurisdizione che resta in capo al Giudice italianoe non esimerebbe in alcun modo PAP Group dalle sue responsabilitàper le condotte contraffattorie e di concorrenza sleale commesse adanno di Gessi.Peraltro, la prova della commercializzazione in Italia sarebbeirrilevante ai fini della giurisdizione attenendo al merito della causae in ogni caso Gessi avrebbe documentalmente dimostrato che iprodotti di PAP Group vengono concretamente commercializzatiNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026(e/o sono in ogni caso commercializzabili) nel territorio italianomediante il sito web www.skroutz.grIl presente regolamento deve essere risolto nel senso che lagiurisdizione sulla controversia pendente tra le parti spetta algiudice italiano.La causa ha ad oggetto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di PAP Gruop al Tribunale di Torino, Sezione specializzatain materia di impresa, di inibire a PAP Group, a qualsiasi titolo e inqualsiasi forma, anche su internet, l’utilizzo e/o la produzione e/ola commercializzazione dei prodotti contraffatti, di ordinare il ritirodal commercio e la distruzione dei prodotti di PAP Group contestati,di condannare PAP Group al risarcimento ex art. 2043 c.c. e/o exart. 2598 c.c. di tutti i danni subiti e subendi.La giurisprudenza della Corte di Giustizia e di questa Cortedepongono nel senso dell’affermazione della giurisdizione nel sensosopra indicato.L’eccezione relativa all’inammissibilità del mutamento delladomanda da parte dell’attrice per aver inizialmente affermato chealcuni dei prodotti da essa contestati (e inizialmente ritenuti invendita in Italia attraverso il sito internet www.sparke.gr)risultavano invece offerti in vendita, da parte di altri commercianti(diversi da PAP Group), sul marketplace greco www.skroutz.gr èinfondata.Infatti, la precisazione della domanda è avvenuta con la primamemoria ex art. 171 ter c.p.c. applicabile ratione temporis. Ai sensidella norma citata le parti possono con memorie integrative almenoquaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.,proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenzadella domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dalNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande,eccezioni e conclusioni già proposte.Peraltro, nella specie si è in presenza di una precisazione delladomanda e non di una modifica in quanto incidente sul petitum solonel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare laconcreta attribuzione del bene materiale oggettodell'originaria domanda.Ad ogni modo già nel precedente regime processuale si èaffermato il principio generale secondo cui la modificazione delladomanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare ancheuno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulticomunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, perciò solo, si determini la compromissione dellepotenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento deitempi processuali (Cass. Sez. U., 15/06/2015, n. 12310, Rv.635536 - 01).Con la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022,adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021 è statainvertita la scansione dei tempi processuali, nel senso che lememorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attivitàassertiva ed avanzano le istanze istruttorie, non vengono piùdepositate successivamente all’udienza di prima comparizione, contermini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono esseredepositate prima dell’udienza di prima comparizione, entro terminida calcolarsi a ritroso da essa.La prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ricomprende non solole facoltà che erano riconosciute alle parti dalla prima memoria exart. 183, comma 6, c.p.c., ma anche le facoltà previste dal quintoNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026comma della predetta disposizione e, segnatamente, la facoltà diproporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delladomanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenutoo dal terzo.La precisazione o modifica della domanda effettuata da Gessipertanto deve ritenersi ammissibile, contrariamente a quantoaffermato dalla controparte e ciò rileva anche ai fini dellaaffermazione della giurisdizione del giudice italiano.Costituisce principio consolidato quello secondo il quale laregola di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilita dall’art. 5 c.p.c.,essendo diretta a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non adimpedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenzadi giurisdizione del giudice originariamente adito, non anchequalora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti,invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privoal momento della proposizione della domanda (Cass. 8 ottobre2014, n. 21221; già Cass., sez. un., n. 6532/2008, n. 4820/2005,n. 2415/2002 e n. 225/2001). Ed invero, l’art. 5 c.p.c. vainterpretato in conformità alla sua ratio di favorire, non già diimpedire, la perpetuatio iurisdictionis, onde, ove sia stato adito ungiudice incompetente al momento della domanda, l’incompetenzanon può essere dichiarata se quel giudice è diventato competente(Cass. Sez. U., 07/02/2024, n. 3453, Rv. 670007 – 02; Cass. 5gennaio 2022, n. 214).Anche di recente questa Corte ha ribadito che il principio diirrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendodiretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla,non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito lagiurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento dellaNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzia lui incardinato il giudizio (Nella specie, la S.C. ha cassato lasentenza impugnata che, con riferimento a due domande connesse,aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italianosull'intero giudizio, non avvedendosi che la rinuncia della domandarientrante nella giurisdizione del giudice straniero aveva fatto venirmeno la forza attrattiva sulla domanda connessa, non oggetto dirinuncia, sulla quale tornava ad espandersi la giurisdizione delgiudice italiano) (Cass. Sez. U., 07/02/2024, n. 3453, Rv. 670007- 02).D’altra parte, sarebbe del tutto illogico ammettere lapossibilità di precisare o mutare la domanda iniziale - nella speciein risposta all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudiceitaliano - per poi negarne la rilevanza ai fini della valutazione circala sussistenza o meno della giurisdizione medesima.Peraltro, anche la l. n. 218 del 1995, nel disciplinare il sistemadel diritto internazionale privato, fa riferimento al principio dellaperpetuatio iurisdictionis e nel rinviare espressamente all’art. 5c.p.c. per la determinazione della giurisdizione italiana all’art. 8,precisa che la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che ladeterminano sopravvengono nel corso del processo.In conclusione, la questione della giurisdizione deve risolversiin base al c.d. petitum sostanziale come derivante dallaprecisazione della domanda effettuata da Gessi ex art. 171 terc.p.c.Venendo al merito della questione di giurisdizione deveosservarsi che la domanda proposta dalla attrice nel giudiziopendente dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione specializzata inmateria di impresa, ha ad oggetto l'accertamento della violazioneNumero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026di diritti di proprietà intellettuale e di condotte di concorrenzasleale, fatti connessi alla titolarità di marchi e disegni sia nazionaliche europei, con richiesta di inibizione della produzione e dellacommercializzazione di prodotti e di risarcimento del danno.Così delineato l’oggetto della domanda deve osservarsi chenell’ambito dello spazio giudico europeo la disciplina applicabile peri marchi o disegni registrati in Italia è il regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I bis) oltre che il d. lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 dellalegge 12 dicembre 2002, n. 273).Per i marchi europei, invece, si applicano le regole digiurisdizione previste dagli artt. 122 ss., Reg. UE n. 2017/1001.Infatti la Corte di giustizia ha chiarito che nonostante ilprincipio, previsto all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n.1215/2012, dell'applicazione, a partire dal 10 gennaio 2015, di taleregolamento alle azioni in giudizio riguardanti un marchiodell'Unione europea, l'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento2017/1001 esclude, per quanto concerne in particolare le azioni percontraffazione di un simile marchio, l'applicazione di alcunedisposizioni del regolamento n. 1215/2012, come le regolecontenute agli articoli 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5,nonché all'articolo 35 di quest'ultimo. A causa di tale esclusione, lacompetenza dei Tribunali dei marchi dell'Unione europea previstiall'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 per leazioni per contraffazione di un marchio dell'Unione europea derivadalle regole stabilite direttamente dal regolamento 2017/1001, lequali hanno natura di lex specialis rispetto alle regole enunciate dalregolamento n. 1215/2012 (Corte giustizia Unione Europea, Sez.V, 27/04/2023, n. 104/22, L.M.O. c. B. GmbH).Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ad ogni modo pur nella differente disciplina applicabile aimarchi europei rispetto a quelli registrati in un singolo Statomembro, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, quando siassume che l’illecito è stato posto in essere a mezzo internet, hafornito una interpretazione per certi versi convergente tantodell’art. 125, comma 5, Reg. UE n. 2017/ 1001 nella parte in cuiconsente di avviare le azioni in materia di contraffazione dinanzi aiTribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è statocommesso o minaccia di essere commesso che dell’art. 7, n. 2, delRegolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), che in materiadi illeciti civili dolosi o colposi deroga al criterio generale digiurisdizione dettato dall’art. 4, par. 1, in forza del quale le personedomiciliate in uno Stato membro sono convenute dinanzi alleautorità giurisdizionali di tale Stato membro, consentendo che unapersona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenutain un altro Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale delluogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.Infatti, con riferimento ai marchi europei, la Corte di Giustiziaha ritenuto che il luogo di commissione dell’atto di contraffazionerilevante ai fini dell’art. 125, comma 5, sopra citato possa essereindividuato nello Stato membro ove si trovano i consumatori o iprofessionisti cui si rivolgono le pubblicità o le offerte in venditapubblicate online in violazione del marchio, nonostante il fatto chele decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronicasiano state adottate in un altro Stato membro e, cioè, a prescinderedal luogo del caricamento (vedi ex plurimis Corte di Giustizia UE,sent. 5/09/2019, in causa C172/18, AMS [OSCURATO:PERSONA]. e altri) e chepertanto possa essere avviata un’azione in materia dicontraffazione anche in tale Stato membro.Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026In tali casi la Corte di Giustizia ha precisato che la cognizionedel giudice è limitata ex art. 126, comma 2, Reg. UE n. 2017/1001ai soli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio delloStato membro in cui il Tribunale dei marchi dell’Unione europeaadito ha sede.Con riferimento ai marchi registrati in un singolo Statomembro la Corte di Giustizia ha da tempo interpretato l’art. 7, n. 2Reg. UE n. 1215/2012 nel senso che il luogo in cui l’evento dannosoè avvenuto o può avvenire si determina in primo luogo nello statomembro dove il marchio è stato registrato e in alternativa a sceltadell’attore nel luogo in cui si è verificato l’evento causale dell’illecito(locus commissi delicti), o dove si è concretizzato (locus damni),con facoltà per l’attore di adire il giudice dell’uno o dell’altro luogo(Cass. SS.UU. n. 3453/2024).Di regola, infatti, sono i giudici dello Stato membro diregistrazione del marchio in causa coloro che possono megliovalutare, tenuto conto dell’interpretazione della direttiva 2008/95,espressa, in particolare, nelle sentenze del 23 marzo 2010, Googlenonché del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C-324/09, Racc. pag. I-6011), se sussista effettivamente una violazione del marchionazionale protetto.Detti giudici possono legittimamente conoscere, da un lato,dell’integralità del danno asseritamente arrecato al titolare deldiritto tutelato a causa della violazione del medesimo e, dall’altro,di una domanda diretta a far cessare qualsiasi lesione di tale diritto(sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (SezioneTerza) del 19 aprile 2012, nella causa C-523/10 (Wintersteiger AGcontro Products 4U Sondermaschinenbau GmbH).Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026L’art. 120, comma 1, del citato codice della proprietàindustriale, in conformità a tali principi, regola la giurisdizione sullabase del criterio di territorialità, prevedendo che le azioni inerentiai titoli di proprietà industriale concessi o in corso di concessione sipropongono avanti l’autorità giudiziaria italiana,indipendentemente da cittadinanza, domicilio o residenza delleparti.Venendo al caso di specie, la società attrice contesta allaconvenuta di aver pubblicizzato e commercializzato sia puree ciò è sufficiente per le ragioni esposte a determinare lasussistenza della giurisdizione del giudice italiano.Questa Corte, in linea con la citata giurisprudenza della CorteUE, ha già avuto modo di precisare che in tema di azione avente aoggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali edeuropei, qualora la domanda possa essere simultaneamentepromossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 delReg. UE n. 1001 del 2017 la competenza a conoscere della relativaazione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sedeil convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che siastata commessa la contraffazione, trovando anche in detta materiaapplicazione il criterio del "petitum" sostanziale, il quale escludeche la giurisdizione possa essere determinata "secundum eventumlitis", imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegatidall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, inordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovràtenersi conto solo ai fini della decisione del merito dellacontroversia (Cass. Sez. U., 29/04/2022, n. 13702, Rv. 664574 -01).Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026In tale occasione si è osservato che, nell'esame delle questionidi giurisdizione, le Sezioni Unite sono chiamate ad operare comegiudice anche del fatto, e possono quindi accedere direttamenteagli atti di causa ed alle risultanze istruttorie, nei limiti stabilitidall'art. 37 cod. proc. civ., traendone le dovute conseguenze inpiena autonomia rispetto sia alle deduzioni delle parti cheall'apprezzamento eventualmente compiuto dal giudice di merito,sicché anche ai fini del riparto di giurisdizione tra il giudice italianoe quello straniero occorre tener conto non già della prospettazionedella domanda, ma della vera natura della controversia, daindividuare con riferimento alle concrete posizioni soggettive delleparti in relazione alla disciplina legale della materia, sulla base delleprove costituite già acquisite agli atti di causa.Nella specie, peraltro, la stessa PAP Group, pur negando diprodurre o commercializzare in Italia prodotti contrassegnati daimarchi registrati dall’attrice in ambito italiano ed europeo,riconosce che la domanda della controparte ha ad oggetto la suaresponsabilità rispetto alla commercializzazione dei suddettiprodotti non attraverso il proprio sito internet www.sparke.gr, mamediante soggetti terzi per il tramite del diverso sito internetwww.skroutz.gr.Pertanto, sulla base di quanto sostenuto da parte attrice nonpuò escludersi a priori il coinvolgimento della convenuta nell'attivitàillecita in una delle forme previste sia dall'art. 41 del d.lgs. 10febbraio 2005, n. 30 che dall'art. 9, par. 3, del regolamento n.1001/2017, fermo restando che la configurabilità e sussistenza inconcreto delle condotte sanzionate da tali disposizioni sono rimessealla valutazione del giudice di merito, e quanto ai marchi europeinei limiti previsti dall'art. 126, par. 2, del regolamento n.Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/20261001/2017, secondo cui, ove la giurisdizione trovi fondamentonell'art. 125, par. 5, la competenza del giudice resta circoscrittaagli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Statomembro in cui ha sede.Pertanto, nelle due diverse ipotesi di contraffazione di marchiitaliani o europei, sia pure attraverso l’applicazione di normediverse si giunge alla medesima conclusione della sussistenza dellagiurisdizione del giudice italiano: quanto ai marchi europei inapplicazione dell’art. 125, comma 5, Reg. UE n. 2017/ 1001 nellaparte in cui consente di avviare le azioni in materia di contraffazionedinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l’atto dicontraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso,prospettandosi una loro commercializzazione a mezzo internet inItalia e, quanto ai marchi registrati in Italia, in applicazione dell’art.7, n. 2 Reg. UE n. 1215/2012 tenuto conto tanto del criterio c.d.territoriale del luogo di registrazione del marchio che di quello delluogo dove si è concretizzato il danno.In conclusione, va quindi dichiarato che, in ordine alledomande proposte da Gessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lagiurisdizione spetta all'Autorità giudiziaria italiana, con ilconseguente rinvio della causa al Tribunale di Torino, Sezionespecializzata in materia di impresa, anche le spese del presenteregolamento. P.Q.Mdichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana erimette le parti dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione specializzatain materia d'impresa, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 12632/2025Numero sezionale 299/2026Numero di raccolta generale 22567/2026Data pubblicazione 01/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite Civili in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] F.F.[OSCURATO:PERSONA]