CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26472/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Viale del Vignola n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza n. 866/10/14, depositata il 10 aprile 2014, della Commissione tributaria regionale della Puglia; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 866/10/14, depositata il 10 aprile 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l'impugnazione di una cartella esattoriale (n. 01420120021238953001); - l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale va rilevato che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, e richiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in I. n. 225 del 2016; - dalla documentazione prodotta emerge, in effetti, che il ricorrente è stato ammesso alla procedura di definizione agevolata in questione, - come da comunicazione dell'agente di riscossione concernente gli importi dovuti ai fini della definizione, - ed ha provveduto al conseguente versamento dell'importo (così) determinato; 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cit., poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); - e, ad ogni modo, la pronuncia di estinzione consegue dalla rinuncia che, come nella fattispecie, abbia dato seguito all'impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (v. Cass., 2 maggio 2019, n. 11540; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24083); 3. - le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, c. 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'art. 391, c. 2, cod. proc. civ., poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198); - non ricorrono i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, cornma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d