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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 28151/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20548-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ered i di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e dife nde, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R A COTRUFO, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovi procuratori; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore dellaPANORAMA [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - esul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimati - avverso la sentenza n. 246/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/02/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 07.11.2002, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’inesistenza della servitù di passaggio e di scolo di acqua a carico dei propri fondi(mappali 35-89-456 del fg. 17, catasto di [OSCURATO:PERSONA]) a vantaggio dei mappali 613-614, nonché dei mappali 266-303-306, di ordinare la cessazione del transito e dello scolo e la rimozione delle opere eseguite sulla strada, nonché di condannare i convenuti al risarcimento dei danni.

2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che formulavano domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento della comunione incidentale con parte attrice sull’intera strada; chiedevano in subordine : la dichiarazione dell’acquisto della servitù di passaggio pedonale per intervenuta usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia dal 12.05.2000, data dell’acquisto dell’immobile; la dichiarazione dell’insussistenza della servitù di scolo; la condanna in manleva del terzo chiamato ICEDSrl alla garanzia per le spese e i danni eventualmente da risarcire a parte attrice. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande attoreee, in subordine, la condanna della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] alla garanzia; in ulteriore subordine l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sull’intera strada.

ICEDSrl eccepiva la nullità della citazione per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 164 c.p.c. e nel merito chiedeva il Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -4- rigetto delle domande contro la stessa proposte perché infondate.

3. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 363/2014, dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio e stillicidio a carico dei mappali 33-89-456 e a vantaggio dei mappali 613- 614; ordinava la cessazione del passaggio e dello scolo; condannava i convenuti ad eseguire le opere indicate dal CTU necessarie per evitare lo scolo di acqua; condannava la ICEDSrl a garantire i convenuti per le spese necessarie a impedire lo scolo e a pagare ai medesimi l’1% del prezzo incassato dalla vendita; dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio sui mappali 35-89-456 a favore dei mappali 266-303-306 con ordine di ce ssare il transito; rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice; dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai convenuti.

4. Avverso detta decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando – con un un ico motivo di gravame – l’errata valutazione delle prove testimoniali e documentali da parte del Tribunale poste a fondamento dell’esclusione della servitù di passaggio pedonale e carraio per intervenuta usucapione ventennale.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale.

5. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 246/2017 pubblicata il 01/02/2017, in accoglimento dell’appello, riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio sull’intera strada a favore del fondo di proprietà dell’appellante e rigettava le domande proposte contro la ICEDSrl.

Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -5- In particolare la corte distrettuale, ai fini che in questa sede rilevano: 1)ha ritenuto che la Sartorello abbia fornito prova dell’acquisto della servitù per usucapione, unendo alsuo possesso quello della ICED e dei danti causa di quest’ultima (i sigg.ri Bellato), ritenendo sussistenti i presupposti dell’accessione nel possesso.

Riteneva di conseguenza fondata la domanda di usucapione; 2)anche se il dies a quo dell’inizio del posses so, coincidente con il momento in cui fu estirpato un filare di viti che divideva in due la strada, era stato collocato da alcuni testi nel 1968, da altri nel 1978, era sufficiente a stabilire la decorrenza ventennale fare leva sul termine più recente (l’interruzione del possesso essendosi verificata solo nel 2002, quando Barin e Ceciliato piantarono paletti in ferro nello stradello, impedendo il transito nell’intera strada).

6. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’erede [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la decisione di secondo grado.

7. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha interpostoricorso incidentale formulando un unico motivo.

8. Tutte le altre parti sono rimaste intimate.

9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c.

10. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -6- 1.- Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c.

I ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda di usucapione formulata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistenti i presupposti per riconoscere l’accessione del possesso esercitato dai danti causa.

Sostengono che nel caso di specie, in base alle risultanze probatorie, difetterebbe il requisito della continuità del possesso, in ragione degli atti che hanno determinato l’interruzione dell’usucapione: l’istituto dell’accessione non potrebbe operare nel caso di specie, essendo ontologicamente differenti le manifestazioni possessorie dei soggetti che si sono succeduti nell’utilizzo della strada per cui è causa. 2.-Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt.1027, 1028, 1051, 1052 e 1061 c.c.

Con esso motivo i ricorrenti lamentano l’inesistenza d ei requisiti della servitù apparente acquistabile per usucapione, quali la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù stessa, asserendo che sulla porzione di strada di proprietà dei sigg.ri Barin e Ceciliato non si riscontrerebbe alcuna opera che presenta questi caratteri, specificamente destinata all’esercizio della servitù, che lasci presumere un’oggettiva utilità per il fondo dominante. 3.-Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., delle disposizioni in materia di onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.

I ricorrenti si dolgono del mancato assolvimento da parte della controricorrente dell’onere probatorio in merito agli Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -7- elementi essenziali della servitù di passaggio, criticando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la prova del periodo di tempo utile ad usucapire, senza considerare gli altri elementi essenziali della vantata servitù.

Segnatamente, la controricorrente non avrebbe dimostrato il decorso del periodo necessario ai fini del possesso ad usucapionemné gli elementi costitutivi del diritto vantato.

I deducenti censurano inoltre la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale in sede di individuazione del dies a quoai fini dell’usucapione, nonostante l’assenza di prove certe sul punto. 4.-Il quarto motivo di ricorso si appunta sulla nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, n. 4) c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), posto che sarebbe insussistente la motivazione circa la pretesa usucapione della servitù di passaggio, non risultando intelligibile l’iter logico - argomentativo seguito dal Giudice per la pronuncia di una sentenza in totale riforma della pronuncia di primo grado. 5.-Il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c.,denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla modificazione dello stato dei luoghi e delle modalità di esercizio del possesso sul bene contestato, quali atti interruttivi del possesso ad usucapionem.

Il vizio è imputato al riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione mediante accessione del possesso della servitù di passaggio: in particolare, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare le continue modificazioni subite dai luoghi per cui è causa, atte ad escludere la continuità del possesso. 6.-Il sesto e ultimomotivo di ricorso contesta la sentenza, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., per omesso esame circa Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -8- un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’insussistenza di un titolo ove fosse menzionata la pretesa servitù oggetto di rivendicazione.

La Corte distrettuale avrebbe errato ritenendo confermata la servitù dipassaggio nell’atto di trasferimento della proprietà sul fondo degli appellati, nonostante in tale atto non si riscontrasse alcun riferimento alla servitù per cui è causa.

7. – I motivi del ricorso principale sono in parte inammissibili e in parte infondatie pertanto da disattendere. 8.-Alcuni di essi implicano chiaramente la richiesta di un a non consentita riconsiderazionedelle risultanze istruttorie al fine di conseguirne una lettura in senso più favorevole agli istanti , aspirando ad un precluso terzo grado di merito.

Tale è sicuramente il primo motivo, che trae la sua inammissibilità dal principio che riserva in via esclusiva al giudice di merito, perchè implicante apprezzamenti di fatto, la valutazione delle risultanze della prova e il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta,fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione(a solo titolo esemplificativo: Cass. n. 16056/2016; n. 29404/2017; n. 20553/2021).

Con più specifico riguardo alla questione qui in discussione, è stato costantemente affermato da questa Corte che non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione (Cass., n. 21191/2013; n . 4903/ 1980 ; n. 4454/1978).

Alla cassazione della sentenza si può giungere infatti solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -9- illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass., n. 2222/2003).

Secondo i ricorrenti, la sentenza criticata avrebbe riconosciuto l’accessione nel possesso in favore della Santorello (non facendo corretta applicazione delle norme denunciate violate, ed in particolare dell’art. 1146 c.c.) in assenza della continuità del possesso, data la mancata considerazione di ben quattro atti interruttivi del decorso del termine ad usucapionem, elencati a pag. 9 del ricorso in successione temporale (precisamente: la rimozione del filare di viti che divideva i due fondi; la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli odierni ricorrenti, inclusa la strada antistante la loro abitazione; l'edificazione del condominio dei convenuti da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; l'installazione dei paletti divisori nel 2002 da parte dei ricorrenti).

Osserva al riguardo la controricorrente, con un’argomentazione che coglie nel segno, che la rimozione del filare di viti corrisponde al momento in cui viene calcolata la durata del possesso e che il terzo e il quarto evento dal preteso carattere interruttiv o sono intercorsi successivamente alla maturazione del periodo ventennale di acquisto del diritto per usucapione (1978-1998).

Nel caso di specie, la corte di merito ha riconosciuto come dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale la data meno remota (tra l’anno 1968 dichiarato dal teste Sasso e l’anno 1978, menzionato dal teste Vedovetto), non menzionando alcun atto idoneo ad interrompere il possesso.

Deve quindi ritenersi che nessuno degli “eventi” elencati dal ricorrente sia stato considerato come capace di interrompere la decorrenza dei termini del possesso ai fini di usucapione, posto che, in forza Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -10- della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il giudice di merito non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Di fronte alla mancanza di atti interruttivi o modificativi del possesso nessuna illogicità può pertanto ritenersinel passaggio motivazionale della sentenza in cui si riconosce l’avvenuta accessione, per il cui operare è sufficiente la prova di avere acquistato un titolo anche solo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto della s ign oria di fatto (quale nella specie l’acquisto della Signorello da [OSCURATO:SOCIETA]. ), operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso ( Cass. nn. 22348/2011; 20715/2018).

Anche il rilievo sulla mancanza di identità tra il possesso esercitato dai danti causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e quest’ultima, che avrebbe comportato il passaggio sul terreno dapprima con mezzi agricoli (quello esercitato dai sigg.ri Spada e Bellato) e poi con mezzi funzionali allo svolgimento dell’attività edilizia,si scontra con le considerazioni già svolte sui limiti e le funzioni del giudizio di legittimità. 9.-Le medesime circostanze, sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, sono poste a fondamento anche del quinto motivo, il quale è chiaramente infondato perchè n on sussiste nella decisione alcun omesso esame del fatto indicato come decisivo (ossia , la mancata considerazione delle continue modificazioni dei luoghi di causa, Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -11- che avrebbero comportato una variazione nell’esercizio del possesso).

In merito si può rinviare a quanto sin qui argomentato e constatare che anche a questo proposito si censura dietro il vizio di omessa motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c.,in forza dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., non già l'omesso esame di un fatto decisivo ma l’omesso accoglimento della propria tesi difensiva.

L a quale non riesce a trarre argomenti a sostegno neppure dal richiamo che la CTU compie alla modifica dello stato dei luoghi nel tempo.

Gli esiti della CTU, che pure menzionano questa modifica, main maniera funzionale ad una diversità di andamento della servitù, hanno confermato che “ dagli atti riportati si deduce che praticamente da sempre esistono due servitù appaiate e sicuramente con il tempo in parte unite e confuse che corrono lungo il confine delle proprietà oggetto di causa, Ceciliato da una parte, e i proprietari del nuovo condominio e Spada dall'altra”e queste risultanze, come si legge in sentenza, non risultano contestate dalle parti.

10. – Il s econdo e il terzo motivo possono essere congiuntamente trattati, perché, pur diversamente articolati con riferimento alle norme violate, hanno sostanzialmente ad oggetto la medesima doglianza, ossia il difetto dei caratteri dell’utilità e dell’apparenza nella servitù in questione e le supposte deficienze probatorie al loro riguardo.

Come si legge nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva escluso la domanda della attuale controricorrente di acquisto per usucapione del diritto di servitù sull’intera strada, ritenendo“che vi fosse incertezza sulla data precisa dalla quale sarebbe iniziato l'esercizio del possesso sulla porzione di strada intestata agli attori in negatoria, in particolare su quando fu estirpato un filare di vite che divideva la strada in due”.

Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -12- A fronte dello stato di fatto accertato dal CTU, la Corte di merito ha ritenuto la Santorello onerata della (sola) dimostrazione dell’esercizio del possesso ad usucapionemper la durata prevista dalla legge.

Secondo i ricorrenti, la servitù in questione difetta dei requisiti dell’utilità per il fondo dominante, della presenza di opere apparenti e della loro destinazione a vantaggio del fondo di proprietà Santorello e comunque manca la dimostrazione dell’esistenza d i questi requisiti , unitamente alla prova dell’animus possidendi.

I motivi introducono questioni nuove, come eccepito dalla controricorrente.

Non risulta infatti che nel giudizio svolto fosse stata oggetto di contestazione la presenza di opere visibili e permanenti (risultanti ad ogni buon conto dallo stato di fatto riscontrato dal CTU), l ’utilità della servitù (considerando comunque che, al di fuori del caso e delle norme - impropriamente richiamate in ricorso – relative alle servitù coattive, “il concetto di ‘utilitas’ è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che secondo la valutazione sociale sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo”: Cass. n. 18465/2020) e la mancanza dell’animus possidendi.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. n. 16742/2005;n. 22154/2004; n. 2967/2001), per cui qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -13- che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019).

Quanto osservato riguarda anche la prova dell’animus possidendi, che comunque può essere desunto in via presuntiva dal possesso (Cass. n. 22667/2017) e dalla presunzione che assiste quest’ultimo ex art. 1141 c.c. , che onera chi contesti la situazione di possesso di provare che la relazione materiale con la cosa è iniziata come detenzione.

Pertanto, non si ravvisa dunque nessuna violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., la quale è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni , non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo quest'ultima s indacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti del novellato art . 360 primo comma n.5 c.p.c. ( Cass . n. 13395/2018 ; n. 18 092 /2020 ; n. 11034/2022).

Che l’intento dei ricorrenti sia proprioquest’ultimo si evince anche dalle ultime argomentazioni de dotte con i l secondo motivo, con le quali, per sostenere che la Corte d i appello sarebbe in corsa nella palese violazione dell ’art. 2967 c.c., ritenendo non indispensabile l'individuazione di una data certa Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -14- del dies a quoai fini dell'usucapione, s i ripropon gono doglianze che attengono al merito della causa.

I motivi, per le ragioni illustrate,sono inammissibili. 11.-Ad essere oggetto di censura con il quarto motivo è il vizio di nullità della sentenza impugnata, per l’omessa sua motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio in virtù dell’accessione del possesso sulla strada da parte della Sartorello.

Il motivo è infondato p erché non esiste alcuna omessa motivazione in proposito.

Gli esiti probatori dai quali la Corte di appello ha tratto il suo convincimento sono esplicitatiin sentenza e la dimostrazione dell'esistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione della servitù di passo anche per la parte insistente sul fondo di proprietà Barin e C eciliato viene ritenuta integrata dalle prove testimoniali richiamate (quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] e, per il periodo anteriore al 1997 , dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nella qualità di eredi dai genitori del mappale 614 , hanno confermato l'esercizio del passaggio sulla strada per tutta la sua larghezza a partire dall'anno 1968, senza che nessuno avesse mai sollevato contestazioni). 12.-La circostanza che la controricorrente avesse acquistato il fondo dalla ICEDS.r.l. con un atto nel quale è menzionata la servitù di passaggio pedonale e carraio ma non in favore della Sartorello, bensìa carico del suo fondo, è invocata a fondamento del sesto motivodi ricorso, che censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’inesistenza di un titolo che menziona la servitù di cui si discute.

Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -15- Effettivamente nell’atto di acquisto da [OSCURATO:SOCIETA]. non è menzionata la servitù in favore della Sartorello, ma la servitù in favore del fondo di proprietà Spada.

E tuttavia, come giustamente rileva la controricorrente, i ricorrentinon spiegano perché l'assenza di quella servitù nel titolo traslativo della proprietà sarebbe circostanza decisiva per la definizione del giudizio e non tengono conto dei precedenti di questa Corteche hanno ripetutamente affermato che l’accessione nel possesso ha luogo anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante (tra le tante: Cass. n. 20287/2008; n. 22348/2011; n. 19788/2016).

Inoltre, nonostante che la sentenza ritenga “decisivo” osservare che la Sartorello abbia acquistato il fondo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 12/05/2000 nel quale era menzionata la servitù di passaggio pedonale e carraio (circostanza, come si è detto, non veritiera), ciò non incide sugli elementi assunti dal giudice per pervenire alla decisione, dal momento che lo stesso ha accertato attraverso l'esame delle testimonianze l'esercizio ultraventennale, pacifico e ininterrotto da parte di proprietari del fondo dominante e dei loro aventi causa, utile al maturare dell'usucapione.

Il motivo è pertanto irrilevante. 13.-In conclusione, il ricorso principale va respinto. 14.-Risulta invece fondato il ricorso incidentaleproposto dalla controricorrente.

L’unico motivo di tale ricorso riguarda la violazione dell’art.112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale.

Questa avrebbe trascurato di analizzare la domanda riguardante la cessazione delle molestie poste in essere dagli appellanti (attuali ricorrenti) relativamente all’esercizio del diritto di servitù di passaggio e di Ric. 2017 n. 20548 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -16- condanna degli stessi al ripristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione dei paletti in ferro che impediscono alla Sartorello l’esercizio del passaggio sulla intera strada.

L’accoglimento della domanda volta alla cessazione delle molestie, ritualmente formulatain giudizio, come si evince dalle conclusioni riportate nella sentenza impug nata, costituisce conseguenza dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto di servitù, non essendo contestata la circostanza dell’apposizione dei paletti in ferro da parte dei ricorrenti impeditiva del libero esercizio della servitù riconosciuta, essendo anzi questa invocata dai ricorrenti, come si è detto, quale fatto interruttivo del possesso.

Il giudizio deve dunque essere rinviato alla Corte di Appello di Veneziache, in diversa composizione, si atterrà ai rilievi sopra svolti. 15.-A seguito dell’esito del ricorso principale, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 20548-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ered i di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e dife nde, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] R A COTRUFO, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovi procuratori; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore dellaPANORAMA [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - esul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimati - avverso la sentenza n. 246/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/02/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 07.11.2002, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare l’inesistenza della servitù di passaggio e di scolo di acqua a carico dei propri fondi(mappali 35-89-456 del fg. 17, catasto di [OSCURATO:PERSONA]) a vantaggio dei mappali 613-614, nonché dei mappali 266-303-306, di ordinare la cessazione del transito e dello scolo e la rimozione delle opere eseguite sulla strada, nonché di condannare i convenuti al risarcimento dei danni. 2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che formulavano domanda riconvenzionale per ottenere l’accertamento della comunione incidentale con parte attrice sull’intera strada; chiedevano in subordine : la dichiarazione dell’acquisto della servitù di passaggio pedonale per intervenuta usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia dal 12.05.2000, data dell’acquisto dell’immobile; la dichiarazione dell’insussistenza della servitù di scolo; la condanna in manleva del terzo chiamato ICEDSrl alla garanzia per le spese e i danni eventualmente da risarcire a parte attrice. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande attoreee, in subordine, la condanna della terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] alla garanzia; in ulteriore subordine l’accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio sull’intera strada. ICEDSrl eccepiva la nullità della citazione per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 164 c.p.c. e nel merito chiedeva il Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -4- rigetto delle domande contro la stessa proposte perché infondate. 3. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 363/2014, dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio e stillicidio a carico dei mappali 33-89-456 e a vantaggio dei mappali 613- 614; ordinava la cessazione del passaggio e dello scolo; condannava i convenuti ad eseguire le opere indicate dal CTU necessarie per evitare lo scolo di acqua; condannava la ICEDSrl a garantire i convenuti per le spese necessarie a impedire lo scolo e a pagare ai medesimi l’1% del prezzo incassato dalla vendita; dichiarava l’inesistenza della servitù di passaggio sui mappali 35-89-456 a favore dei mappali 266-303-306 con ordine di ce ssare il transito; rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice; dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali proposte dai convenuti. 4. Avverso detta decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], lamentando – con un un ico motivo di gravame – l’errata valutazione delle prove testimoniali e documentali da parte del Tribunale poste a fondamento dell’esclusione della servitù di passaggio pedonale e carraio per intervenuta usucapione ventennale. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale. 5. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 246/2017 pubblicata il 01/02/2017, in accoglimento dell’appello, riformava la pronuncia di primo grado, dichiarando l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio sull’intera strada a favore del fondo di proprietà dell’appellante e rigettava le domande proposte contro la ICEDSrl. Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -5- In particolare la corte distrettuale, ai fini che in questa sede rilevano: 1)ha ritenuto che la Sartorello abbia fornito prova dell’acquisto della servitù per usucapione, unendo alsuo possesso quello della ICED e dei danti causa di quest’ultima (i sigg.ri Bellato), ritenendo sussistenti i presupposti dell’accessione nel possesso. Riteneva di conseguenza fondata la domanda di usucapione; 2)anche se il dies a quo dell’inizio del posses so, coincidente con il momento in cui fu estirpato un filare di viti che divideva in due la strada, era stato collocato da alcuni testi nel 1968, da altri nel 1978, era sufficiente a stabilire la decorrenza ventennale fare leva sul termine più recente (l’interruzione del possesso essendosi verificata solo nel 2002, quando Barin e Ceciliato piantarono paletti in ferro nello stradello, impedendo il transito nell’intera strada). 6. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’erede [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la decisione di secondo grado. 7. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha interpostoricorso incidentale formulando un unico motivo. 8. Tutte le altre parti sono rimaste intimate. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. 10. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -6- 1.- Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c. I ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda di usucapione formulata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insussistenti i presupposti per riconoscere l’accessione del possesso esercitato dai danti causa. Sostengono che nel caso di specie, in base alle risultanze probatorie, difetterebbe il requisito della continuità del possesso, in ragione degli atti che hanno determinato l’interruzione dell’usucapione: l’istituto dell’accessione non potrebbe operare nel caso di specie, essendo ontologicamente differenti le manifestazioni possessorie dei soggetti che si sono succeduti nell’utilizzo della strada per cui è causa. 2.-Il secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt.1027, 1028, 1051, 1052 e 1061 c.c. Con esso motivo i ricorrenti lamentano l’inesistenza d ei requisiti della servitù apparente acquistabile per usucapione, quali la presenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù stessa, asserendo che sulla porzione di strada di proprietà dei sigg.ri Barin e Ceciliato non si riscontrerebbe alcuna opera che presenta questi caratteri, specificamente destinata all’esercizio della servitù, che lasci presumere un’oggettiva utilità per il fondo dominante. 3.-Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., delle disposizioni in materia di onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. I ricorrenti si dolgono del mancato assolvimento da parte della controricorrente dell’onere probatorio in merito agli Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -7- elementi essenziali della servitù di passaggio, criticando la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la prova del periodo di tempo utile ad usucapire, senza considerare gli altri elementi essenziali della vantata servitù. Segnatamente, la controricorrente non avrebbe dimostrato il decorso del periodo necessario ai fini del possesso ad usucapionemné gli elementi costitutivi del diritto vantato. I deducenti censurano inoltre la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale in sede di individuazione del dies a quoai fini dell’usucapione, nonostante l’assenza di prove certe sul punto. 4.-Il quarto motivo di ricorso si appunta sulla nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, n. 4) c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), posto che sarebbe insussistente la motivazione circa la pretesa usucapione della servitù di passaggio, non risultando intelligibile l’iter logico - argomentativo seguito dal Giudice per la pronuncia di una sentenza in totale riforma della pronuncia di primo grado. 5.-Il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c.,denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla modificazione dello stato dei luoghi e delle modalità di esercizio del possesso sul bene contestato, quali atti interruttivi del possesso ad usucapionem. Il vizio è imputato al riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione mediante accessione del possesso della servitù di passaggio: in particolare, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare le continue modificazioni subite dai luoghi per cui è causa, atte ad escludere la continuità del possesso. 6.-Il sesto e ultimomotivo di ricorso contesta la sentenza, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., per omesso esame circa Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -8- un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’insussistenza di un titolo ove fosse menzionata la pretesa servitù oggetto di rivendicazione. La Corte distrettuale avrebbe errato ritenendo confermata la servitù dipassaggio nell’atto di trasferimento della proprietà sul fondo degli appellati, nonostante in tale atto non si riscontrasse alcun riferimento alla servitù per cui è causa. 7. – I motivi del ricorso principale sono in parte inammissibili e in parte infondatie pertanto da disattendere. 8.-Alcuni di essi implicano chiaramente la richiesta di un a non consentita riconsiderazionedelle risultanze istruttorie al fine di conseguirne una lettura in senso più favorevole agli istanti , aspirando ad un precluso terzo grado di merito. Tale è sicuramente il primo motivo, che trae la sua inammissibilità dal principio che riserva in via esclusiva al giudice di merito, perchè implicante apprezzamenti di fatto, la valutazione delle risultanze della prova e il giudizio sull'attendibilità dei testi, nonché sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta,fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione(a solo titolo esemplificativo: Cass. n. 16056/2016; n. 29404/2017; n. 20553/2021). Con più specifico riguardo alla questione qui in discussione, è stato costantemente affermato da questa Corte che non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione (Cass., n. 21191/2013; n . 4903/ 1980 ; n. 4454/1978). Alla cassazione della sentenza si può giungere infatti solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -9- illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass., n. 2222/2003). Secondo i ricorrenti, la sentenza criticata avrebbe riconosciuto l’accessione nel possesso in favore della Santorello (non facendo corretta applicazione delle norme denunciate violate, ed in particolare dell’art. 1146 c.c.) in assenza della continuità del possesso, data la mancata considerazione di ben quattro atti interruttivi del decorso del termine ad usucapionem, elencati a pag. 9 del ricorso in successione temporale (precisamente: la rimozione del filare di viti che divideva i due fondi; la ristrutturazione del fabbricato di proprietà degli odierni ricorrenti, inclusa la strada antistante la loro abitazione; l'edificazione del condominio dei convenuti da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; l'installazione dei paletti divisori nel 2002 da parte dei ricorrenti). Osserva al riguardo la controricorrente, con un’argomentazione che coglie nel segno, che la rimozione del filare di viti corrisponde al momento in cui viene calcolata la durata del possesso e che il terzo e il quarto evento dal preteso carattere interruttiv o sono intercorsi successivamente alla maturazione del periodo ventennale di acquisto del diritto per usucapione (1978-1998). Nel caso di specie, la corte di merito ha riconosciuto come dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale la data meno remota (tra l’anno 1968 dichiarato dal teste Sasso e l’anno 1978, menzionato dal teste Vedovetto), non menzionando alcun atto idoneo ad interrompere il possesso. Deve quindi ritenersi che nessuno degli “eventi” elencati dal ricorrente sia stato considerato come capace di interrompere la decorrenza dei termini del possesso ai fini di usucapione, posto che, in forza Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -10- della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, il giudice di merito non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Di fronte alla mancanza di atti interruttivi o modificativi del possesso nessuna illogicità può pertanto ritenersinel passaggio motivazionale della sentenza in cui si riconosce l’avvenuta accessione, per il cui operare è sufficiente la prova di avere acquistato un titolo anche solo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto della s ign oria di fatto (quale nella specie l’acquisto della Signorello da [OSCURATO:SOCIETA]. ), operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso ( Cass. nn. 22348/2011; 20715/2018). Anche il rilievo sulla mancanza di identità tra il possesso esercitato dai danti causa della [OSCURATO:SOCIETA]. e quest’ultima, che avrebbe comportato il passaggio sul terreno dapprima con mezzi agricoli (quello esercitato dai sigg.ri Spada e Bellato) e poi con mezzi funzionali allo svolgimento dell’attività edilizia,si scontra con le considerazioni già svolte sui limiti e le funzioni del giudizio di legittimità. 9.-Le medesime circostanze, sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, sono poste a fondamento anche del quinto motivo, il quale è chiaramente infondato perchè n on sussiste nella decisione alcun omesso esame del fatto indicato come decisivo (ossia , la mancata considerazione delle continue modificazioni dei luoghi di causa, Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -11- che avrebbero comportato una variazione nell’esercizio del possesso). In merito si può rinviare a quanto sin qui argomentato e constatare che anche a questo proposito si censura dietro il vizio di omessa motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c.,in forza dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., non già l'omesso esame di un fatto decisivo ma l’omesso accoglimento della propria tesi difensiva. L a quale non riesce a trarre argomenti a sostegno neppure dal richiamo che la CTU compie alla modifica dello stato dei luoghi nel tempo. Gli esiti della CTU, che pure menzionano questa modifica, main maniera funzionale ad una diversità di andamento della servitù, hanno confermato che “ dagli atti riportati si deduce che praticamente da sempre esistono due servitù appaiate e sicuramente con il tempo in parte unite e confuse che corrono lungo il confine delle proprietà oggetto di causa, Ceciliato da una parte, e i proprietari del nuovo condominio e Spada dall'altra”e queste risultanze, come si legge in sentenza, non risultano contestate dalle parti. 10. – Il s econdo e il terzo motivo possono essere congiuntamente trattati, perché, pur diversamente articolati con riferimento alle norme violate, hanno sostanzialmente ad oggetto la medesima doglianza, ossia il difetto dei caratteri dell’utilità e dell’apparenza nella servitù in questione e le supposte deficienze probatorie al loro riguardo. Come si legge nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure aveva escluso la domanda della attuale controricorrente di acquisto per usucapione del diritto di servitù sull’intera strada, ritenendo“che vi fosse incertezza sulla data precisa dalla quale sarebbe iniziato l'esercizio del possesso sulla porzione di strada intestata agli attori in negatoria, in particolare su quando fu estirpato un filare di vite che divideva la strada in due”. Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -12- A fronte dello stato di fatto accertato dal CTU, la Corte di merito ha ritenuto la Santorello onerata della (sola) dimostrazione dell’esercizio del possesso ad usucapionemper la durata prevista dalla legge. Secondo i ricorrenti, la servitù in questione difetta dei requisiti dell’utilità per il fondo dominante, della presenza di opere apparenti e della loro destinazione a vantaggio del fondo di proprietà Santorello e comunque manca la dimostrazione dell’esistenza d i questi requisiti , unitamente alla prova dell’animus possidendi. I motivi introducono questioni nuove, come eccepito dalla controricorrente. Non risulta infatti che nel giudizio svolto fosse stata oggetto di contestazione la presenza di opere visibili e permanenti (risultanti ad ogni buon conto dallo stato di fatto riscontrato dal CTU), l ’utilità della servitù (considerando comunque che, al di fuori del caso e delle norme - impropriamente richiamate in ricorso – relative alle servitù coattive, “il concetto di ‘utilitas’ è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che secondo la valutazione sociale sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo”: Cass. n. 18465/2020) e la mancanza dell’animus possidendi. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. n. 16742/2005;n. 22154/2004; n. 2967/2001), per cui qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -13- che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019). Quanto osservato riguarda anche la prova dell’animus possidendi, che comunque può essere desunto in via presuntiva dal possesso (Cass. n. 22667/2017) e dalla presunzione che assiste quest’ultimo ex art. 1141 c.c. , che onera chi contesti la situazione di possesso di provare che la relazione materiale con la cosa è iniziata come detenzione. Pertanto, non si ravvisa dunque nessuna violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., la quale è configurabile solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni , non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo quest'ultima s indacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti del novellato art . 360 primo comma n.5 c.p.c. ( Cass . n. 13395/2018 ; n. 18 092 /2020 ; n. 11034/2022). Che l’intento dei ricorrenti sia proprioquest’ultimo si evince anche dalle ultime argomentazioni de dotte con i l secondo motivo, con le quali, per sostenere che la Corte d i appello sarebbe in corsa nella palese violazione dell ’art. 2967 c.c., ritenendo non indispensabile l'individuazione di una data certa Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -14- del dies a quoai fini dell'usucapione, s i ripropon gono doglianze che attengono al merito della causa. I motivi, per le ragioni illustrate,sono inammissibili. 11.-Ad essere oggetto di censura con il quarto motivo è il vizio di nullità della sentenza impugnata, per l’omessa sua motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio in virtù dell’accessione del possesso sulla strada da parte della Sartorello. Il motivo è infondato p erché non esiste alcuna omessa motivazione in proposito. Gli esiti probatori dai quali la Corte di appello ha tratto il suo convincimento sono esplicitatiin sentenza e la dimostrazione dell'esistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione della servitù di passo anche per la parte insistente sul fondo di proprietà Barin e C eciliato viene ritenuta integrata dalle prove testimoniali richiamate (quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] e, per il periodo anteriore al 1997 , dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, nella qualità di eredi dai genitori del mappale 614 , hanno confermato l'esercizio del passaggio sulla strada per tutta la sua larghezza a partire dall'anno 1968, senza che nessuno avesse mai sollevato contestazioni). 12.-La circostanza che la controricorrente avesse acquistato il fondo dalla ICEDS.r.l. con un atto nel quale è menzionata la servitù di passaggio pedonale e carraio ma non in favore della Sartorello, bensìa carico del suo fondo, è invocata a fondamento del sesto motivodi ricorso, che censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’inesistenza di un titolo che menziona la servitù di cui si discute. Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -15- Effettivamente nell’atto di acquisto da [OSCURATO:SOCIETA]. non è menzionata la servitù in favore della Sartorello, ma la servitù in favore del fondo di proprietà Spada. E tuttavia, come giustamente rileva la controricorrente, i ricorrentinon spiegano perché l'assenza di quella servitù nel titolo traslativo della proprietà sarebbe circostanza decisiva per la definizione del giudizio e non tengono conto dei precedenti di questa Corteche hanno ripetutamente affermato che l’accessione nel possesso ha luogo anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante (tra le tante: Cass. n. 20287/2008; n. 22348/2011; n. 19788/2016). Inoltre, nonostante che la sentenza ritenga “decisivo” osservare che la Sartorello abbia acquistato il fondo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 12/05/2000 nel quale era menzionata la servitù di passaggio pedonale e carraio (circostanza, come si è detto, non veritiera), ciò non incide sugli elementi assunti dal giudice per pervenire alla decisione, dal momento che lo stesso ha accertato attraverso l'esame delle testimonianze l'esercizio ultraventennale, pacifico e ininterrotto da parte di proprietari del fondo dominante e dei loro aventi causa, utile al maturare dell'usucapione. Il motivo è pertanto irrilevante. 13.-In conclusione, il ricorso principale va respinto. 14.-Risulta invece fondato il ricorso incidentaleproposto dalla controricorrente. L’unico motivo di tale ricorso riguarda la violazione dell’art.112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4) c.p.c., per omessa pronuncia della Corte territoriale. Questa avrebbe trascurato di analizzare la domanda riguardante la cessazione delle molestie poste in essere dagli appellanti (attuali ricorrenti) relativamente all’esercizio del diritto di servitù di passaggio e di Ric. 2017 n. 20548 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -16- condanna degli stessi al ripristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione dei paletti in ferro che impediscono alla Sartorello l’esercizio del passaggio sulla intera strada. L’accoglimento della domanda volta alla cessazione delle molestie, ritualmente formulatain giudizio, come si evince dalle conclusioni riportate nella sentenza impug nata, costituisce conseguenza dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto di servitù, non essendo contestata la circostanza dell’apposizione dei paletti in ferro da parte dei ricorrenti impeditiva del libero esercizio della servitù riconosciuta, essendo anzi questa invocata dai ricorrenti, come si è detto, quale fatto interruttivo del possesso. Il giudizio deve dunque essere rinviato alla Corte di Appello di Veneziache, in diversa composizione, si atterrà ai rilievi sopra svolti. 15.-A seguito dell’esito del ricorso principale, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese