Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:451
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CC0054_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
1. Con il presente ricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & Co. BV chiede l' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] comunicatale con lettera 12 gennaio 1990 e concernente il diniego di autorizzare un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] a testimoniare in un procedimento giudiziario nazionale.
Antefatti
2. Gli antefatti sono già in parte noti alla Corte tramite la causa C-354/87, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], su cui si è pronunciata con sentenza 6 novembre 1990. L' art. 1 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 24 agosto 1987, n. 2539, relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata che può essere importato dagli [OSCURATO:PERSONA] d' America e dal Canada nell' ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3928/86, così disponeva:
"Durante i dieci primi giorni del mese di settembre 1987 ed in conformità dell' art. 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 617 tonnellate di carni bovine originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d' America e del Canada ed in provenienza da tali paesi" (1).
Nell' ambito di tale procedura di gara, la società commerciale [OSCURATO:PERSONA] & Co. BV, operante nel settore dell' importazione e dell' esportazione di carni e di altri prodotti alimentari (in prosieguo: "[OSCURATO:PERSONA]"), presentava in data 9 e 10 settembre 1987 al [OSCURATO:PERSONA] voor Vee en Vlees (in prosieguo: "[OSCURATO:PERSONA]"), l' ente competente nei [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio di titoli d' importazione, domande per un quantitativo complessivo di 320 000 tonnellate di carne bovina.
Il 15 settembre 1987, dopo aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] comunicazione dell' importo globale delle domande presentate nei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] informava tale ente che una domanda di titolo non poteva in alcun caso superare il quantitativo globale disponibile (vale a dire 4 617 tonnellate). Successivamente, ai sensi del regolamento (CEE) 18 settembre 1987, n. 2806, relativo al rilascio di titoli d' importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, la [OSCURATO:PERSONA] istituiva un massimale per le domande di titoli, riducendo così proporzionalmente i quantitativi richiesti (2). A cagione di detto massimale, la ricorrente otteneva un titolo d' importazione relativo unicamente allo 0,2425 % di 4 617 tonnellate, e veniva così autorizzata ad importare solamente 11,196 tonnellate di carne bovina.
Contro il detto regolamento del 18 settembre 1987 ed il massimale ivi contemplato, la ricorrente proponeva ricorso d' annullamento nella causa C-354/87, già citata. Il ricorso veniva respinto con sentenza 6 novembre 1990 (3).
3. Nel novembre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] decideva d' avviare dinanzi all' arrondissementsrechtbank dell' Aja, parallelamente al ricorso in annullamento presentato alla Corte, un' azione di danni contro il [OSCURATO:PERSONA] (4).
[OSCURATO:PERSONA] osserva che, nell' ambito della citata procedura di gara, il [OSCURATO:PERSONA] le ha "spontaneamente" fornito indicazioni, confidando nella quali essa ha presentato domande di titoli d' importazione eccedenti il quantitativo disponibile. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto responsabile del danno allegato dalla [OSCURATO:PERSONA] in seguito al parziale rigetto delle domande di titoli da essa presentate. [OSCURATO:PERSONA] non nega di aver comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le domande di titoli d' importazione avrebbero potuto eccedere il quantitativo disponibile; sostiene però di essersi basato a tal proposito su affermazioni espresse e ripetute compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] per bocca di uno dei suoi dipendenti in risposta ai quesiti da esso sollevati in merito all' esistenza di massimali per le domande di titoli.
Onde valutare la possibilità di ottenere per via giudiziale un risarcimento danni dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] presentava dinanzi all' arrondissementsrechtbank un' istanza volta ad ottenere un' audizione provvisoria di testimoni, nella fattispecie cinque persone tra le quale il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] autore delle affermazioni rivolte al [OSCURATO:PERSONA] (5). In data 11 dicembre 1989, l' arrondissementsrechtbank accoglieva tale richiesta (6) e, il 16 gennaio successivo, il giudice commissario competente ascoltava quattro dei cinque testimoni. Tutti confermavano che, rispondendo a taluni quesiti posti dal [OSCURATO:PERSONA], il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato esplicitamente, a più riprese e senza riserve, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di titoli, che "i quantitativi richiesti potevano eccedere il quantitativo disponibile" (7).
4. Il dipendente di cui trattasi veniva citato come testimone dinanzi al giudice-commissario, in merito alle comunicazioni fatte al [OSCURATO:PERSONA], in data 23 gennaio 1990. Ciònonostante, l' art. 19 dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: "Statuto") così dispone:
"Senza l' autorizzazione dell' autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può a nessun titolo deporre in giudizio su fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio. L' autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi delle [OSCURATO:PERSONA] e sempre che da tale rifiuto non possano derivare conseguenze penali per il funzionario interessato. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere".
Con lettere 15 e 29 novembre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare il dipendente di cui trattasi a testimoniare nell' ambito dell' audizione provvisoria di testimoni sopra citata (8). [OSCURATO:PERSONA] negava l' autorizzazione al suo dipendente in data 11 gennaio 1990 (9) e la [OSCURATO:PERSONA] ne veniva informata con lettera 12 gennaio 1990 (10).
Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la decisione di diniego della [OSCURATO:PERSONA]. Nel prosieguo delle conclusioni analizzerò in primo luogo la ricevibilità del ricorso d' annullamento (punti 5-7), successivamente l' applicabilità del citato art. 19, dello Statuto (punti 8 e 9) e infine la fondatezza del diniego dell' autorizzazione a testimoniare (punti 10-14). Ricordo inoltre che la Corte ha già respinto, con ordinanza 15 maggio 1991, la domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta a far ritirare dagli atti taluni documenti o parti di documenti.
Ricevibilità del ricorso d' annullamento
5. [OSCURATO:PERSONA] conclude nel senso dell' irricevibilità del ricorso d' annullamento della [OSCURATO:PERSONA], sia in quanto detto ricorso non reca un' indicazione sufficientemente precisa dell' oggetto della controversia (successivo punto 6), sia per il fatto che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata, e quest' ultima non la riguarda direttamente ed individualmente (punto 7).
6. L' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura dispone che il ricorso dinanzi alla Corte deve contenere, in particolare, l' oggetto della controversia. Come precedentemente ho già segnalato, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l' annullamento della "decisione della [OSCURATO:PERSONA] comunicatagli con lettera 12 gennaio 1990". Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] non indica, o non lo fa chiaramente, quale sia la decisione impugnata: se la lettera del 12 gennaio inviata alla ricorrente dal direttore generale dell' agricoltura, o la nota interna 11 gennaio 1990 (in allegato a detta lettera) 11 gennaio 1990 e trasmessa al dipendente in oggetto dal direttore generale del personale e dell' amministrazione.
Non condivido l' opinione della [OSCURATO:PERSONA]. L' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura ha lo scopo di indicare in modo sufficientemente chiaro alla controparte e alla Corte l' atto impugnato. Orbene, emerge chiaramente dal ricorso come esso sia rivolto contro il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare un suo dipendente a testimoniare nell' ambito della sopra menzionata audizione provvisoria di testimoni. La distinzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] tra la lettera 12 gennaio 1990 e la nota del giorno precedente è artificiosa ed irrilevante nel caso di specie. La ricorrente è stata informata della decisione di diniego della [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella nota interna 11 gennaio 1990, con lettera del giorno successivo, la quale espressamente fa richiamo alla nota. Inoltre, emerge dal controricorso che l' oggetto del presente ricorso di annullamento era perfettamente chiaro anche alla [OSCURATO:PERSONA].
7. Ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso d' annullamento unicamente contro le decisioni prese nei suoi confronti o che la riguardino direttamente ed individualmente. Come già in precedenza indicato, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nella fattispecie non si rinviene nessuno di tali due requisiti.
Come la ricorrente a buon diritto sostiene, il disposto dell' art. 19 dello Statuto non osta in alcun modo a che un terzo interessato possa chiedere che un dipendente venga autorizzato a comparire come testimone.
Lo scambio di corrispondenza avvenuto tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], di cui al precedente punto 4, appalesa come, nella fattispecie che stiamo trattando, la ricorrente abbia indirizzato una siffatta domanda alla [OSCURATO:PERSONA] (11), e come la decisione di diniego della [OSCURATO:PERSONA], così come contenuta nella lettera alla [OSCURATO:PERSONA] e nella nota interna ad essa allegata, costituisca una risposta diretta alla domanda medesima. Di conseguenza, contrariamente a ciò che sostiene la [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione è la ricorrente, che contro di essa può proporre ricorso d' annullamento.
Anche nell' ipotesi destinataria della decisione di diniego non fosse stata indirizzata alla ricorrente, rimarrebbe cionondimeno il fatto che tale decisione la riguarda direttamente ed individualmente. Infatti, l' 11 dicembre 1989 l' arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage aveva accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] volta ad una audizione provvisoria di testimoni, tra cui figurava il dipendente di cui trattasi, affinchè la ricorrente potesse accertare se esistevano validi motivi per un ricorso per risarcimento danni. Il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere al dipendente l' autorizzazione a testimoniare pregiudica quindi direttamente ed individualmente gli interessi della ricorrente, in quanto può crearle maggiori difficoltà nell' accertare l' esistenza dei motivi suddetti.
L' applicabilità dell' art. 19 dello Statuto
8. L' art. 19 dello Statuto ha ad oggetto unicamente i "fatti di cui (un dipendente) sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio". Di conseguenza - secondo il ricorso - l' art. 19 dello Statuto non è da applicarsi nella fattispecie, in quanto non si tratta di ascoltare il dipendente su affermazioni compiute a causa del suo ufficio, ma sulle dichiarazioni fatte di sua iniziativa al [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, a parere della [OSCURATO:PERSONA] l' art. 19 dello Statuto trova applicazione, in quanto esso va interpretato come onnicomprensivo di tutta l' attività svolta dal dipendente nell' espletamento delle sue mansioni, ivi comprese le dichiarazioni orali o scritte all' interno o all' esterno dell' istituzione.
Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza dell' interpretazione massimalista dell' art. 19 dello Statuto fatta propria dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente assume che tale articolo va interpretato alla luce dell' obbligo di riservatezza del dipendente di cui agli artt. 214 del Trattato CEE e 17 dello Statuto. Infatti, l' art. 19 dello Statuto, a suo parere, riguarderebbe unicamente i fatti e le informazioni la cui conoscenza il dipendente abbia acquisito nell' espletamento, o in occasione dell' espletamento, delle sue mansioni, purchè una tale acquisizione non sia stata divulgata, e abbia per sua natura carattere riservato. Dato che quanto comunicato dal dipendente al [OSCURATO:PERSONA] non aveva carattere di riservatezza, l' art. 19 dello Statuto non trova applicazione - questo, almeno, è il ragionamento della ricorrente -, e si può deporre in giudizio senza che occorra autorizzazione.
9. Ritengo che la sfera di applicazione dell' art. 19, così come definita alla prima frase, non possa interpretarsi nel senso restrittivo fatto proprio dalla ricorrente. Tale sfera ricomprende i "fatti di cui (un dipendente) sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio", non distinguendo tra le informazioni attinenti, o non attinenti, all' obbligo di riservatezza, poichè la parola "fatti" ha realmente ad oggetto, a mio parere, tutto ciò che il dipendente ha, o non ha, fatto, scritto o detto nell' adempimento delle sue mansioni (12). E' peraltro vero che, nel caso di informazioni non ricomprese nell' obbligo di riservatezza, la "autorità che ha il potere di nomina" non può assolutamente rifiutare l' autorizzazione a deporre in giudizio. Infatti, non si capisce in che modo il riferire nell' ambito di un procedimento giudiziario un' informazione di tale natura (che un dipendente può in linea di principio comunicare) possa pregiudicare l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] al punto da giustificare un diniego dell' autorizzazione a deporre. Su tale problema vertono i punti che seguono.
Il rifiuto di autorizzazione a testimoniare è giustificato?
10. Una volta assodato che l' art. 19 si applica, e che il dipendente interessato ha quindi necessità, per testimoniare, di un' autorizzazione dell' autorità che ha il potere di nomina, resta da chiedersi se il rifiuto di concedere tale autorizzazione sia giustificato. L' art. 19 dispone che un' autorizzazione può essere negata soltanto quando lo richiedano gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] e sempre che da tale diniego non possano derivare conseguenze penali per il dipendente interessato.
11. Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], onde giustificare il suo diniego, ha sostenuto quanto segue:
"... poichè una causa vertente sulle medesime circostanze di fatto pende dinanzi alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]), i quesiti in merito ai quali la Sua testimonianza è richiesta trovano in quella sede la risposta ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], per il tramite degli organi competenti (servizio giuridico, agente della [OSCURATO:PERSONA])" (13).
Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] assume che la [OSCURATO:PERSONA] non ha basato il suo diniego sugli "interessi della [OSCURATO:PERSONA]", come richiesto dall' art. 19 dello Statuto.
Nell' ordinanza 13 luglio 1990 emanata nell' ambito del procedimento 2/88 Imm., Zwartveld, la Corte ha statuito che, in linea di principio, incombe alle istituzioni comunitarie un obbligo di leale collaborazione con l' autorità giudiziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri (14). Se ne può dedurre che gli "interessi della [OSCURATO:PERSONA]", tali da giustificare ai sensi dell' art. 19 dello Statuto un diniego di autorizzazione a testimoniare, devono necessariamente essere di notevole importanza e di carattere vitale per le [OSCURATO:PERSONA] stesse. Secondo me, è quindi a buon diritto che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che non può essere considerata esauriente la giustificazione del diniego contenuta nella decisione impugnata. Il motivo allegato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la risposta ufficiale della medesima verrà fornita dinanzi alla Corte nella causa connessa, non è infatti tale da farci capire sotto quale profilo il diniego pregiudicherebbe gli interessi vitali delle [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] sembra del resto esserne perfettamente consapevole in quanto, nel controricorso, non menziona minimamente una siffatta giustificazione, allegando invece altri motivi, che saranno oggetto di analisi ai punti 12 e 13. La decisione impugnata era quindi viziata da insufficiente motivazione e va pertanto annullata.
12. Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che il diniego dell' autorizzazione era giustificato dal timore che la testimonianza del dipendente potesse compromettere il corretto funzionamento della politica agricola. [OSCURATO:PERSONA] assume che, se il dipendente che fornisce informazioni ad un ente nazionale nell' ambito della realizzazione della politica agricola comune dovesse poi risponderne dinanzi al giudice interno, essa dovrebbe per forza di cose modificare l' attuale prassi, intessuta di molteplici contatti informali. Questi ultimi rivestono peraltro grande utilità ai fini della risoluzione degli svariati problemi pratici che l' attuazione della politica agricola pone. Il loro venire a mancare potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento della politica agricola comune.
Va da sé che siffatto corretto funzionamento costituisce parte degli interessi vitali della [OSCURATO:PERSONA]. Ritengo tuttavia che, nella specie, la testimonianza del dipendente di cui trattasi non lo pregiudichi. Anzitutto, è inesatto affermare che il dipendente è chiamato a rispondere dinanzi al giudice olandese sulle comunicazioni che avrebbe fatto al [OSCURATO:PERSONA]. Gli si domanderà unicamente quali comunicazioni egli abbia fatto. Ma soprattutto, secondo una giurisprudenza costante della Corte (a cui anche la [OSCURATO:PERSONA], del resto, fa riferimento), le comunicazioni compiute da dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] ad organi nazionali in merito all' applicazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura non possono ufficialmente dar luogo a responsabilità da parte della [OSCURATO:PERSONA] (15), così come l' inesatta interpretazione di una norma comunitaria adottata dal dipendente non costituisce, salvo eccezioni, un illecito, come la Corte ha dichiarato nella sua giurisprudenza (16). Le autorità nazionali agiscono sotto la propria personale responsabilità anche quando si fondano su dichiarazioni di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Non capisco quindi perchè una testimonianza del dipendente di cui trattasi in materia di informazioni che egli ha reso al [OSCURATO:PERSONA] debba obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a modificare l' attuale prassi di collaborazione con le autorità nazionali.
Se le informazioni avessero natura riservata, allora una testimonianza vertente sulla loro trasmissione ad una amministrazione nazionale da parte di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe realmente arrecare pregiudizio al corretto funzionamento della politica agricola. Invece, le comunicazioni controverse attengono al modo in cui un ente nazionale debba applicare una normativa comunitaria nei confronti di privati da esse direttamente interessati. Simili informazioni sono quasi di per se stesse soggette a divulgazione a privati, e non si capisce quindi sotto che profilo siano riservate.
13. Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] assume del pari che il diniego dell' autorizzazione era giustificato dal momento che la testimonianza del dipendente non avrebbe mutato in alcun modo la situazione della ricorrente, che non era mai sussistito alcun contatto diretto tra essa e la [OSCURATO:PERSONA], e che quest' ultima non può tollerare che uno dei suoi dipendenti venga obbligato a fornire, testimoniando, un' interpretazione della normativa da essa posta in essere. I due primi argomenti non hanno certamente attinenza con gli interessi delle [OSCURATO:PERSONA], e non possono quindi essere posti a giustificazione del diniego dell' autorizzazione. In ultima analisi, spetta al giudice nazionale stabilire, nell' ambito di un eventuale giudizio di merito, se la testimonianza del dipendente della [OSCURATO:PERSONA] modifichi o meno la situazione della ricorrente. Circa il terzo argomento, poi, si può notare come da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia inesatto affermare che ciò che si richiede al dipendente è l' interpretazione della relativa normativa comunitaria. Come precedentemente ho esposto, gli si richiederà unicamente di esporre ciò che ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA].
14. Da ultimo, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 19 dello Statuto, l' autorizzazione a testimoniare può essere negata unicamente qualora dal diniego non derivino conseguenze penali per il dipendente interessato. Tale secondo requisito viene ad aggiungersi al primo già analizzato (punti 11-13), nel senso che, qualora l' interesse comunitario giustificasse un diniego dell' autorizzazione, esso potrebbe nondimeno dover essere concessa a cagione delle eventuali sanzioni penali cui andrebbe incontro il dipendente interessato. Poichè siamo già giunti alla conclusione che, nella specie, il diniego dell' autorizzazione non è giustificato da un interesse comunitario, non è necessario esaminare questa seconda condizione.
Conclusioni
15. Alla luce delle considerazioni suesposte, concludo che la [OSCURATO:PERSONA] ha insufficientemente motivato il suo diniego dell' autorizzazione a testimoniare, in quanto, nella decisione impugnata, non ha allegato ragioni attinenti agli "interessi delle Comunita" così come richiesto dall' art. 19 dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee. Né gli altri motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso sono tali da potersi fondare su siffatto interesse comunitario. Comunque stiano le cose, la decisione è quindi insufficientemente motivata e va annullata dalla Corte. Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] va altresì condannata alle spese.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) GU L 241, pag. 6.
(2) GU L 268, pag. 59.
(3) [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA], punti 35 e 36 della sentenza (354/87, Racc. pag. I-3847). La Corte ha ritenuto di non trovarsi di fronte ad una trasgressione né del principio della parità di trattamento, né di quello della certezza del diritto. In particolare, la Corte ha affermato che il massimale controverso non era illegittimo, in quanto non costituiva una nuova norma, ma una semplice precisazione della normativa comunitaria già esistente, di cui era una necessaria conseguenza.
(4) V. l' atto volto ad ottenere un' audizione provvisoria di testimoni depositato davanti all' arrondissementsrechtbank, punto 1, allegato 3 b al presente ricorso.
(5) V. allegato 3 all' atto, relativamente all' oggetto dell' audizione provvisoria di testimoni ed al modo in cui essa è disciplinata. Cfr. inoltre l' allegato 3 b, vale a dire l' istanza volta ad ottenere un' audizione provvisoria di testimoni depositato dinanzi all' arrondissementsrechtbank.
(6) V. ordinanza dell' arrondissementsrechtbank nell' allegato 3 c al ricorso.
(7) Ricorso, pag. 7, e verbale dell' audizione dei testimoni datato 16 gennaio 1990, allegato n. 4 al ricorso. V. soprattutto pag. 7, testimonianza del capo della divisione "normativa CEE" del [OSCURATO:PERSONA], e pagg. 10-11, testimonianza del capo della divisione principale "prodotti della carne e del pollame" della direzione "problemi di organizzazione del mercato".
(8) La lettera del 15 novembre 1989 era indirizzata ad un funzionario del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 6 b del ricorso). La lettera del 29 novembre 1989 si rivolgeva al direttore generale dell' agricoltura della [OSCURATO:PERSONA] (allegato 6 d del ricorso). I quesiti posti da tali lettere erano prematuri, in quanto solo in data 11 dicembre 1989 l' arrondissementsrechtbank ha accolto la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] volta ad una audizione provvisoria di testimoni. Con lettera indirizzata in data 14 dicembre 1989 al direttore generale dell' agricoltura, la [OSCURATO:PERSONA] veniva informata della citazione a comparire del dipendente prevista per il 23 gennaio successivo.
(9) V. nota interna del direttore generale del personale e dell' amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] al dipendente di cui trattasi, in data 11 gennaio 1990, allegato 2 del ricorso.
(10) Lettera del direttore generale dell' agricoltura della [OSCURATO:PERSONA], datata 12 gennaio 1990, allegato 2 del ricorso.
(11) V. lettere 15 e 29 novembre 1989, già menzionate alla nota 8.
(12) V. infra, punto 8. Le altre versioni linguistiche confermano tale interpretazione. Ad esempio, il testo olandese reca: hetgeen hij in verband met zijn ambtsbezigheden heeft bevonden"; il testo inglese utilizza la seguente formulazione "(...) information of which he has knowledge by reason of his duties"; il testo tedesco: "(...) bei seiner amtlichen Taetigkeit bekannt gewordenen Tatsachen", ed il testo italiano: "(...) fatti di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio".
(13) V. allegato 2 b del ricorso.
(14) V. punto 18 dell' ordinanza.
(15) V., per esempio, sentenze 16 novembre 1983, Thyssen / [OSCURATO:PERSONA] (188/82, Racc. pag. 3721); 10 giugno 1982, Interagra / [OSCURATO:PERSONA] (217/81, Racc. pag. 2233); 27 marzo 1980, Sucrimex / [OSCURATO:PERSONA] (133/79, Racc. pag. 1299).
(16) Sentenza 28 maggio 1970, Richez-Parisis / [OSCURATO:PERSONA], punto 36 della motivazione (cause riunite 19/69, 20/69, 25/69 e 30/69, Racc. pag. 325).
Traduzione