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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 40124/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Caltanisetta - in sede di riesame cautelare - con ordinanza in data 23 Marzo 2023, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Enna, in riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Enna in data 22 Febbraio 2023, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Antonio la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della misura non detentiva originariamente disposta dal giudice della cautela, in relazione ad una serie di reati di furto di autovetture aggravati dal numero di persone, dall'uso del mezzo fraudolento e dalla esposizione dei beni alla pubblica fede.

Il Tribunale del Riesame, premesso che il giudice della cautela aveva erroneamente escluso la idoneità di una misura detentiva, assumendo che l'obbligo di dimora fosse sufficiente a preservare il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie in quanto da eseguirsi in luogo diverso da quello in cui i reati erano stati perpetrati, atteso che alcuni furti erano stati compiuti proprio all'interno della provincia di Catania che ricomprendeva il luogo di esecuzione del vincolo cautelare, poneva in rilievo l'attualità delle esigenze cautelari in ragione della personalità del prevenuto che, in base ai precedenti, risultava costantemente orientata verso il crimine, nonché trasgressiva delle prescrizioni imposte risultando condanne per evasione e per inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura di sicurezza della sorveglianza speciale.

Sotto diverso profilo ha riconosciuto l'attualità della esigenza connessa al rischio di reiterazione di condotte criminose della stessa specie anche con riferimento al decorso temporale, atteso che i fatti reato erano stati realizzati in un arco temporale non discosto dall'epoca di applicazione della cautela (circa un anno); concludeva pertanto che la misura degli arresti domiciliari rispondeva ai requisiti di adeguatezza e di proporzionalità imposti dalla legge a fronte di indagato dalla caratura criminale di tutto rispetto in quanto gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, ininterrottamente dal 1998 al 2018.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonio denunciando difetto motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari e al giudizio sulla attualità e sulla alla concretezza delle stesse.

Assume in particolare che il tribunale del riesame, a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo, non aveva adeguatamente considerato il decorso del tempo rispetto all'epoca di commissione dei reati, non evidenziando neppure gli elementi concreti da cui desumere le prossime occasioni di deviazione criminale.

Al contempo argomenta in punto di adeguatezza di misura cautelare non detentiva, seppure con prescrizioni, idonea a impedire la commissione di reati della stessa specie in comuni diversi dal luogo di esecuzione della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass.

S.U. n.16 del 16/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]; sez.1, n.1083 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorana; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244).

In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884).

2. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 2.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.

Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla possibilità di reiterazione del reato nel futuro, sebbene non imminente, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.

Il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici e la trasgressione alle misure coercitive e preventive adottate nei suoi confronti, da cui ha desunto la persistente e attuale esigenza di contenere il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, così da rendere ineludibile l'applicazione di misura custodiale, quanto meno nella forma domiciliare. 2.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata.

Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282769.01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 2.3 Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (serie ininterrotta di precedenti penali, ripetitività e organizzazione della condotta realizzata in concorso concernente furti in serie di autovetture, tendenza alla trasgressione di misure cautelari e di misure di sicurezza) sono state ritenute, in modo non manifestamente illogico, espressione della concretezza, ma ancor più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa e depongono per un pericolo di recidivanza non solo ipotetico, ma reso concreto e attuale dagli indici sintomatici puntualmente indicati.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., che si determina in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Caltanisetta - in sede di riesame cautelare - con ordinanza in data 23 Marzo 2023, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Enna, in riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Enna in data 22 Febbraio 2023, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] Antonio la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della misura non detentiva originariamente disposta dal giudice della cautela, in relazione ad una serie di reati di furto di autovetture aggravati dal numero di persone, dall'uso del mezzo fraudolento e dalla esposizione dei beni alla pubblica fede. Il Tribunale del Riesame, premesso che il giudice della cautela aveva erroneamente escluso la idoneità di una misura detentiva, assumendo che l'obbligo di dimora fosse sufficiente a preservare il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie in quanto da eseguirsi in luogo diverso da quello in cui i reati erano stati perpetrati, atteso che alcuni furti erano stati compiuti proprio all'interno della provincia di Catania che ricomprendeva il luogo di esecuzione del vincolo cautelare, poneva in rilievo l'attualità delle esigenze cautelari in ragione della personalità del prevenuto che, in base ai precedenti, risultava costantemente orientata verso il crimine, nonché trasgressiva delle prescrizioni imposte risultando condanne per evasione e per inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Sotto diverso profilo ha riconosciuto l'attualità della esigenza connessa al rischio di reiterazione di condotte criminose della stessa specie anche con riferimento al decorso temporale, atteso che i fatti reato erano stati realizzati in un arco temporale non discosto dall'epoca di applicazione della cautela (circa un anno); concludeva pertanto che la misura degli arresti domiciliari rispondeva ai requisiti di adeguatezza e di proporzionalità imposti dalla legge a fronte di indagato dalla caratura criminale di tutto rispetto in quanto gravato da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio, ininterrottamente dal 1998 al 2018. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Antonio denunciando difetto motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari e al giudizio sulla attualità e sulla alla concretezza delle stesse. Assume in particolare che il tribunale del riesame, a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo, non aveva adeguatamente considerato il decorso del tempo rispetto all'epoca di commissione dei reati, non evidenziando neppure gli elementi concreti da cui desumere le prossime occasioni di deviazione criminale. Al contempo argomenta in punto di adeguatezza di misura cautelare non detentiva, seppure con prescrizioni, idonea a impedire la commissione di reati della stessa specie in comuni diversi dal luogo di esecuzione della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (cfr. ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996, [OSCURATO:PERSONA]; sez.1, n.1083 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Martorana; sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv.265244). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.5, n.46124 del 8/10/2008 Pagliaro; sez.6, n.11194 del 8/03/2012, Lupo; sez.4, n.18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884). 2. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice del riesame, la motivazione della ordinanza impugnata appare logica e priva di contraddizioni mentre le censure svolte dal ricorrente si presentano ripetitive di argomenti già proposti in sede di riesame cautelare, adeguatamente valutati e disattesi con ragionamento del tutto privo di illogicità. 2.1 Corretto in particolare è l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto alla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'"attualità" dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla possibilità di reiterazione del reato nel futuro, sebbene non imminente, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, mettendo in evidenza la ripetitività dei fatti reato, l'arco temporale all'interno del quale la condotta illecita è stata realizzata, la personalità del prevenuto gravato da precedenti specifici e la trasgressione alle misure coercitive e preventive adottate nei suoi confronti, da cui ha desunto la persistente e attuale esigenza di contenere il pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie, così da rendere ineludibile l'applicazione di misura custodiale, quanto meno nella forma domiciliare. 2.2 In questa prospettiva, risulta palese come le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l'obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv.282769.01; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.282891-01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 2.3 Le indicate modalità e caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (serie ininterrotta di precedenti penali, ripetitività e organizzazione della condotta realizzata in concorso concernente furti in serie di autovetture, tendenza alla trasgressione di misure cautelari e di misure di sicurezza) sono state ritenute, in modo non manifestamente illogico, espressione della concretezza, ma ancor più dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione criminosa e depongono per un pericolo di recidivanza non solo ipotetico, ma reso concreto e attuale dagli indici sintomatici puntualmente indicati. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., che si determina in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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