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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11534/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela e quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che si è associato a tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 16/7/2021, pronunciando sull'appello dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata ha sostituito la pena detentiva inflitta in quella di euro quin- dicimila di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena e concedendo la non menzione della condanna nei certificato ce casellario giudi- ziale, confermando quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza con cui il Tribunale di Torino in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, il 27/1/2021, ne aveva affermato la penale responsabilità in quanto ritenutolo col- pevole del reato di cui all'art. 590-bis co. 1 cod. pen. perché, in qualità di condu- cente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato EPI6IYK, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza e comunque inosservanza delle norme del Codice della Strada, specificamente l'art. 145 co. 2 (che prevede "quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comun- que per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione"), cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni traumatiche multiple agli arti inferiori, consistenti in frattura-lussazione esposta condilo femo- rale esterno destro, frattura della rotula con lesione del tendine rotuleo, frattura del piatto tibiale destro e frattura del piatto tibiale mediale sinistro, giudicate gua- ribili in più di quaranta giorni.

In particolare, percorrendo [OSCURATO:PERSONA] di Or- bassano proveniente da Stupinigi e diretto ad Orbassano, giunto all'intersezione con la via sterrata che porta in direzione cascina Gorgia, durante la manovra di svolta a sinistra, occupava la corsia opposta senza avvedersi dell'arrivo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] che arrivava in senso opposto di marcia, con- dotto da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva [OSCURATO:PERSONA] proveniente da Or- bassano e diretto verso Stupinigi, e con il quale di conseguenza entrava in colli- sione. [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2018.

Il giudice di primo grado, riconosciute all'imputato la circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per ii rito, lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo, ai sensi dell'art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi due detratto l'eventuale periodo già sofferto per effetto di sospen- sione provvisoria disposta dal Prefetto di Torino.2.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Aimone, deducendo i tre motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente chiede annullarsi la sentenza per erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla non esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

La motivazione del giudice di prime cure per respingere la richiesta di esclu- sione della punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata: "non può conside- rarsi lieve un fatto che ha provocato nella vittima lesioni superiori ai quaranta giorni".

Pare evidente che applicando tale criterio ermeneutico nessuna violazione dell'art. 590 bis parte prima cod. pen. potrebbe entrare nel novero dei fatti di particolare tenuità.

Ma soprattutto, ci troveremmo di fronte all'introduzione di una nuova categoria e di un nuovo criterio di esclusione di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. rispetto a quelli codificati ai commi 2 e

3. Certo -prosegue il ricorrente- è che la legge stessa esclude che possa rientrare nel canone della particolare tenuità il fatto da cui siano derivate le lesioni ma tali lesioni devono essere gravissime.

Come non è stato nel caso di specie, fattispecie nella quale è prevista una pena che va da un minimo di mesi 3 di arresto ad un massimo di anni uno, laddove l'art. 131 bis cod. pen. può essere riconosciuto per reati puniti fino ad anni cinque di pena detentiva (e la pena massima per l'arresto è di anni tre).

Ci si duole poi che la motivazione dei giudici di appello nulla dica quanto al punto sottolineato più volte dal giudice di prime cure di essere stato il comporta- mento dell'imputato "occasionale", il che è assai meno della non abitualità di cui parla l'articolo 131-bis cod. pen.

E allo stesso modo nulla si è detto quanto al richiamo, nell'atto di gravame, alla sentenza n° 248 del 4 - 25 novembre 2020 della Corte Costituzionale che nel dichiarare inammissibili ovvero manifestamente infondate le questioni di legitti- mità sollevate dai Tribunali di Milano, Pisa e Treviso nell'obiter dictum immediata- mente precedente la parte dispositiva aveva però invitato il legislatore ad indivi- duare "le soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili di criticità segna- lati dalle ordinanze di rimessione i quali..., suggeriscono una complessiva rimedi- tazione sulla congruità del regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590 bis c.p.".

Così aprendo la strada ad una più attenta va- lutazione, nell'attesa dell'intervento del legislatore, quanto all'applicazione dell'art.131 bis c.p. per le ipotesi evidentemente di cui al primo comma dell'art. 590 bis 3 cod. pen.

Invito che, come è noto, è stato recepito dal Parlamento che approvando il 23 settembre 2021 il disegno di legge d'iniziativa del Governo avente ad oggetto la delega al Governo per l'efficienza del processo penale all'art. 15 lett. a) ha per l'appunto disposto che diventino procedibili a querela non solo le lesioni gravi ma altresì quelle gravissime di cui al comma 1 dell'art. 590 bis c.p.

Dunque, proprio il reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], nella forma di cui alla prima parte, rispetto al quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha già rimesso la querela che ebbe a presentare.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto al motivo di gravame con cui si richiedeva la riduzione della pena, avuto riguardo alla richiesta di infliggere il minimo assoluto tenuto conto delle attenuanti e della riduzione di un terzo.

Il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado avesse individuato in sei mesi di reclusione la pena da cui partire (e peraltro senza specificarne il motivo salvo un generico richiamo all'art. 133 cod. pen.).

Con uno dei motivi d'impugnazione si era chiesto che la pena venisse ridotta al minimo e, quindi, a giorni 27 di reclusione (mesi tre da cui detrarre un terzo per le generiche, un terzo per il risarcimento ed un terzo infine per il rito) Ma il giudice dell'appello ha respinto la richiesta in forza della motivazione che "la pena detentiva era stata inflitta su base minima e dunque non suscettibile di alcun contenimento".

Pare evidente che la pena individuata dal giudice di primo grado non fosse stata nel minimo ma metà di quella massima e che quindi la motivazione del giu- dice dell'appello quanto al fatto che la pena non potesse essere ridotta non sia stata giuridicamente corretta.

Con un terzo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione quanto al fatto che la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria muoveva dal presupposto che la pena detentiva fosse ridotta al minimo assoluto.

Dal fatto che il giudice dell'appello non abbia minimamente considerato la richiesta di ridurre la pena detentiva al minimo prima di valutarne la possibile conversione è disceso che la pena pecuniaria inflitta sia stata di 15.000 euro.

Che è ben altra cosa di ciò che sarebbe stato laddove la conversione fosse stata operata sul minimo assoluto richiesto: giorni 27 che sono pari a 6.750 euro.

Sotto questo profilo si delinea, secondo il ricorrente, una motivazione con- tradditoria rispetto alla richiesta difensiva dell'atto d'appello.

Infine, il difensore aveva avanzato in ricorso una richiesta ai sensi dell'art.121 cod. proc. pen. di voler fissare l'udienza per la trattazione del ricorso in un momento successivo all'approvazione del decreto legislativo delegato, di cui si è detto, volto a far divenire l'ipotesi di reato di cui in contestazione procedibile a querela, anche avuto riguardo al fatto che la persona offesa signor [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela che ebbe a presentare e che di conseguenza ne discenderebbe in tal caso una sentenza ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen. di non doversi procedere per remissione di querela.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In data 20/6/2022 il difensore dell'Aimone, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depo- sitato telematicamente motivi nuovi e richiesta di rinvio.

Con il motivo nuovo si chiede che, laddove venga confermata la sanzione pecuniaria in capo al ricorrente, la stessa venga ricondotta alla somma di euro 75 per ogni giorno di reclusione convertito in sanzione pecuniaria come da sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2022.

Il difensore, sul rilievo che la modifica del regime di procedibilità non dispie- gherebbe alcun effetto sui procedimenti per i quali la sentenza sia già passata in giudicato, ha avanza inoltre richiesta di rinvio della trattazione ad un'udienza suc- cessiva all'approvazione del decreto legislativo delegato.

Il processo è stato rinviato, aderendo anche alla successiva richiesta difensiva in tal senso del 14/12/2022, alle udienze del 7/7/2022 e del 15/12/2022, sul ri- lievo della presenza in atti di formale remissione della querela e di accettazione della stessa e dell'essere in corso l'iter di approvazione e di entrata in vigore della c.d. legge Cartabia, pervenendosi all'odierna udienza.

Le parti hanno concluso per l'odierna udienza come riportato in epigrafe.

4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essersi il reato ascritto all'Aimone estinto per intervenuta remissione di querela.

Ciò in quanto, a seguito delle modifiche intervenute con la novella di cui alla n. 150/2022, oggi in vigore, il reato di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590 bis c.p. è divenuto perseguibile a querela, salvo la presenza di circo- stanze aggravanti, che nel caso che ci occupa non sussistono Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela (cfr. atto a firma di [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Torino in data 21/2/2020) e la successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi ai CC di Ciriè) , il reato di cui all'imputazione, oggi procedi- bile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Le spese, come per legge, e come peraltro ribadito nell'atto di remissione di querela, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per in- tervenuta remiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela e quelle dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che si è associato a tali conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 16/7/2021, pronunciando sull'appello dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza impugnata ha sostituito la pena detentiva inflitta in quella di euro quin- dicimila di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena e concedendo la non menzione della condanna nei certificato ce casellario giudi- ziale, confermando quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza con cui il Tribunale di Torino in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, il 27/1/2021, ne aveva affermato la penale responsabilità in quanto ritenutolo col- pevole del reato di cui all'art. 590-bis co. 1 cod. pen. perché, in qualità di condu- cente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato EPI6IYK, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza e comunque inosservanza delle norme del Codice della Strada, specificamente l'art. 145 co. 2 (che prevede "quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comun- que per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione"), cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni traumatiche multiple agli arti inferiori, consistenti in frattura-lussazione esposta condilo femo- rale esterno destro, frattura della rotula con lesione del tendine rotuleo, frattura del piatto tibiale destro e frattura del piatto tibiale mediale sinistro, giudicate gua- ribili in più di quaranta giorni. In particolare, percorrendo [OSCURATO:PERSONA] di Or- bassano proveniente da Stupinigi e diretto ad Orbassano, giunto all'intersezione con la via sterrata che porta in direzione cascina Gorgia, durante la manovra di svolta a sinistra, occupava la corsia opposta senza avvedersi dell'arrivo del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] che arrivava in senso opposto di marcia, con- dotto da [OSCURATO:PERSONA], che percorreva [OSCURATO:PERSONA] proveniente da Or- bassano e diretto verso Stupinigi, e con il quale di conseguenza entrava in colli- sione. [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2018. Il giudice di primo grado, riconosciute all'imputato la circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per ii rito, lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo, ai sensi dell'art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di mesi due detratto l'eventuale periodo già sofferto per effetto di sospen- sione provvisoria disposta dal Prefetto di Torino.2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Aimone, deducendo i tre motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente chiede annullarsi la sentenza per erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla non esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. La motivazione del giudice di prime cure per respingere la richiesta di esclu- sione della punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata: "non può conside- rarsi lieve un fatto che ha provocato nella vittima lesioni superiori ai quaranta giorni". Pare evidente che applicando tale criterio ermeneutico nessuna violazione dell'art. 590 bis parte prima cod. pen. potrebbe entrare nel novero dei fatti di particolare tenuità. Ma soprattutto, ci troveremmo di fronte all'introduzione di una nuova categoria e di un nuovo criterio di esclusione di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. rispetto a quelli codificati ai commi 2 e 3. Certo -prosegue il ricorrente- è che la legge stessa esclude che possa rientrare nel canone della particolare tenuità il fatto da cui siano derivate le lesioni ma tali lesioni devono essere gravissime. Come non è stato nel caso di specie, fattispecie nella quale è prevista una pena che va da un minimo di mesi 3 di arresto ad un massimo di anni uno, laddove l'art. 131 bis cod. pen. può essere riconosciuto per reati puniti fino ad anni cinque di pena detentiva (e la pena massima per l'arresto è di anni tre). Ci si duole poi che la motivazione dei giudici di appello nulla dica quanto al punto sottolineato più volte dal giudice di prime cure di essere stato il comporta- mento dell'imputato "occasionale", il che è assai meno della non abitualità di cui parla l'articolo 131-bis cod. pen. E allo stesso modo nulla si è detto quanto al richiamo, nell'atto di gravame, alla sentenza n° 248 del 4 - 25 novembre 2020 della Corte Costituzionale che nel dichiarare inammissibili ovvero manifestamente infondate le questioni di legitti- mità sollevate dai Tribunali di Milano, Pisa e Treviso nell'obiter dictum immediata- mente precedente la parte dispositiva aveva però invitato il legislatore ad indivi- duare "le soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili di criticità segna- lati dalle ordinanze di rimessione i quali..., suggeriscono una complessiva rimedi- tazione sulla congruità del regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590 bis c.p.". Così aprendo la strada ad una più attenta va- lutazione, nell'attesa dell'intervento del legislatore, quanto all'applicazione dell'art.131 bis c.p. per le ipotesi evidentemente di cui al primo comma dell'art. 590 bis 3 cod. pen. Invito che, come è noto, è stato recepito dal Parlamento che approvando il 23 settembre 2021 il disegno di legge d'iniziativa del Governo avente ad oggetto la delega al Governo per l'efficienza del processo penale all'art. 15 lett. a) ha per l'appunto disposto che diventino procedibili a querela non solo le lesioni gravi ma altresì quelle gravissime di cui al comma 1 dell'art. 590 bis c.p. Dunque, proprio il reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], nella forma di cui alla prima parte, rispetto al quale la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha già rimesso la querela che ebbe a presentare. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto al motivo di gravame con cui si richiedeva la riduzione della pena, avuto riguardo alla richiesta di infliggere il minimo assoluto tenuto conto delle attenuanti e della riduzione di un terzo. Il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado avesse individuato in sei mesi di reclusione la pena da cui partire (e peraltro senza specificarne il motivo salvo un generico richiamo all'art. 133 cod. pen.). Con uno dei motivi d'impugnazione si era chiesto che la pena venisse ridotta al minimo e, quindi, a giorni 27 di reclusione (mesi tre da cui detrarre un terzo per le generiche, un terzo per il risarcimento ed un terzo infine per il rito) Ma il giudice dell'appello ha respinto la richiesta in forza della motivazione che "la pena detentiva era stata inflitta su base minima e dunque non suscettibile di alcun contenimento". Pare evidente che la pena individuata dal giudice di primo grado non fosse stata nel minimo ma metà di quella massima e che quindi la motivazione del giu- dice dell'appello quanto al fatto che la pena non potesse essere ridotta non sia stata giuridicamente corretta. Con un terzo motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione quanto al fatto che la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria muoveva dal presupposto che la pena detentiva fosse ridotta al minimo assoluto. Dal fatto che il giudice dell'appello non abbia minimamente considerato la richiesta di ridurre la pena detentiva al minimo prima di valutarne la possibile conversione è disceso che la pena pecuniaria inflitta sia stata di 15.000 euro. Che è ben altra cosa di ciò che sarebbe stato laddove la conversione fosse stata operata sul minimo assoluto richiesto: giorni 27 che sono pari a 6.750 euro. Sotto questo profilo si delinea, secondo il ricorrente, una motivazione con- tradditoria rispetto alla richiesta difensiva dell'atto d'appello. Infine, il difensore aveva avanzato in ricorso una richiesta ai sensi dell'art.121 cod. proc. pen. di voler fissare l'udienza per la trattazione del ricorso in un momento successivo all'approvazione del decreto legislativo delegato, di cui si è detto, volto a far divenire l'ipotesi di reato di cui in contestazione procedibile a querela, anche avuto riguardo al fatto che la persona offesa signor [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela che ebbe a presentare e che di conseguenza ne discenderebbe in tal caso una sentenza ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen. di non doversi procedere per remissione di querela. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 20/6/2022 il difensore dell'Aimone, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depo- sitato telematicamente motivi nuovi e richiesta di rinvio. Con il motivo nuovo si chiede che, laddove venga confermata la sanzione pecuniaria in capo al ricorrente, la stessa venga ricondotta alla somma di euro 75 per ogni giorno di reclusione convertito in sanzione pecuniaria come da sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2022. Il difensore, sul rilievo che la modifica del regime di procedibilità non dispie- gherebbe alcun effetto sui procedimenti per i quali la sentenza sia già passata in giudicato, ha avanza inoltre richiesta di rinvio della trattazione ad un'udienza suc- cessiva all'approvazione del decreto legislativo delegato. Il processo è stato rinviato, aderendo anche alla successiva richiesta difensiva in tal senso del 14/12/2022, alle udienze del 7/7/2022 e del 15/12/2022, sul ri- lievo della presenza in atti di formale remissione della querela e di accettazione della stessa e dell'essere in corso l'iter di approvazione e di entrata in vigore della c.d. legge Cartabia, pervenendosi all'odierna udienza. Le parti hanno concluso per l'odierna udienza come riportato in epigrafe. 4. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essersi il reato ascritto all'Aimone estinto per intervenuta remissione di querela. Ciò in quanto, a seguito delle modifiche intervenute con la novella di cui alla n. 150/2022, oggi in vigore, il reato di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590 bis c.p. è divenuto perseguibile a querela, salvo la presenza di circo- stanze aggravanti, che nel caso che ci occupa non sussistono Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela (cfr. atto a firma di [OSCURATO:PERSONA] alla Procura della Repubblica di Torino in data 21/2/2020) e la successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi ai CC di Ciriè) , il reato di cui all'imputazione, oggi procedi- bile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen. Le spese, come per legge, e come peraltro ribadito nell'atto di remissione di querela, vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per in- tervenuta remiss
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