CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 22039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22452/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 92, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] I. C., in persona del liquidatore p.t., e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 447/2016, pubblicata in data 28.9.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: appalto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c . ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Perugia, chiedendone la condanna al pagamento di € 28.965,39, a titolo di corrispettivo di lavori di ripristino di un edificio condominiale. Il convenuto ha contestato la domanda e ha spieg ato riconvenzionale per il risarcimento dei danni, lamentando l’imperfetta esecuzione degli interventi, la violazion e dei termini di ultimazione delle opere e la conseguente perdita di agevolazioni fiscali. Ha chiesto la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore del Condominio, per essere manlevato in caso di soccombenza e, comunque, per ottenere la condanna anche di questi ultimi al risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto i l rigetto delle riconvenzionali. Espletata c.t.u. ed esaurita la trattazione , il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento del prezzo dei lavori, respingendo ogni altra domanda e compensando le spese processuali. Hanno proposto appello principale [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale sulle spese di lite la [OSCURATO:SOCIETA].. All’esito, la Corte distrettuale di Perugia ha riformato la decisione limitatamente alla regolazione delle spese del primo giudizio, che ha posto a carico del Bazzoffia, confermando per il resto la decisione impugnata. La sentenza ha ritenuto inammissibile il motivo di appello volto a censurare la declaratoria di prescrizione dell’azione di garanzia spiegata dal committente, rilevando che questi non aveva specificato né da quandoera decorso il termine di prescrizione, né in quali date e circostanze detto termine era stato interrotto, evidenziando che l’impugnazione richiamava una molteplicità di documenti senza argomentare in ordine alla loro rilevanza e al loro contenuto. Ha dichiarato che la censura era infondata anche nel merito, poiché non vi era prova dell’interruzione della prescrizione, e che era preclusa ogni valutazione in merito alla richiesta di risarcimento del danno proposta nei con f ronti dei terzi chiamati , introdo tta solo nelle memorie ex art. 183, comma quinto, c.p.c... Per la cassazionedella sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] non hanno formulato difese. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1667 c.c., sostenendo che il motivo di appello, vertente sulla prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, non era affatto generico, avendo l’appellante chiaramente dedotto nell’atto di gravame che, a distanza di qualche mese dalla comunicazione di fine lavori, i vizi erano stati denunciati, sollecitandone l’eliminazione e, quindi, interrompendo il termine di prescrizione. Analoghe difese erano state svolte nel corso del primo giudizio anche attraverso l’elencazione dei documenti con cui era stata impedita la prescrizione della garanzia. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il direttore dei lavori aveva falsamente attestato l’intervenuta ultimazionedei lavori, mai consegnati ed accettati dal committente, e che non era stata neppure rilasciata la certificazionedi abitabilità, per cui il termine di prescrizione non poteva considerarsi decorso. 3. Il primo motivo è fondato. Il ricorrente –benché contesti in rubrica la violazione dell’art. 1667 c.c.- denuncia in effetti l’erroneità della sentenza per aver ritenuto inammissibile il motivo di appello riguardante l’interruzione della prescrizione dell’azionedi garanzia , e dunque prospetta un error in procedendo che consente a questa Corte l’esame diretto degli atti processuali, in tal senso dovendosi riqualificare il contenuto della doglianza. Lo scrutinio di ammissibilità del motivo di gravame va operato alla stregua della nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., introdotto dall’art. 54 D.L. 83/2012 ( norma applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto). L’impugnazione doveva quindi contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa tale da confutare le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorresse l’utilizzo di particolari forme sacramentali, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello (Cass. S.u. 27199/2017). Ciò posto, l’esame della citazione di secondo grado rende evidente come [OSCURATO:PERSONA] avesse motivatamente circostanziato le ragioni di dissenso rispetto alla declaratoria di prescrizione dell’azione di garanzia, esponendo che, con missiva del novembre 2011, inviata a pochi mesi dalla comunicazione di fine lavori, erano stati denunciati i vizi delle opere e richiesta la loro eliminazione, così attivando la garanzia ex art. 1667 c.c. (cfr.,appello, pag. 25). Nel medesimo atto di gravame erano invocati – sempre agli effetti interruttivi della prescrizione – tal uni documenti allegati alla citazione di secondo grado, il cui esame non poteva essere pretermesso, avendo l’appellante posto in rilievo come fossero volti a documentare la denuncia delle difformità e a sollecitarne l’eliminazione, argomentando in tal modo – per quanto sinteticamente – sulla loro rilevanza, in replica alle conclusioni del Tribunale. Sussistevano, pertanto, i requisiti di specificità del motivo di appello, che erron e am e nte la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile. E’ irrilevante che la pronuncia abbia dichiarato il motivo in esame anche manifestamento infondato, poiché, stante la declaratoria di inammissibilità, le ulteriori statuizioni di merito appaiono assunte in carenza di potestà iudicandi, non costituendo oggetto di un’autonoma ratio decidendi suscettibile di acquisire definitività (Cass. 24469/2013; Cass. 30393/2017; Cass. 3229/2012). Restano impregiudicate, come eccepito nel controricorso, le questioni concernenti la tardività delle riconvenzionali, questione che è devoluta al giudice del rinvio e su cui la Corte d’appello si è pronunciata in modo esplicito solo relativamente alle richieste formulate verso i terzi chiamati, rilevando che esse erano state proposte solo nelle memorie ex art. 183, comma quinto, c.p.c.. Consegue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella