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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28560/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23590-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1416/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23590 sez.

ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 27 maggio 2020, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, riconoscendo il risarcimento del danno per la mancata riammissione in servizio all'atto della cessazione della sospensione obbligatoria dal servizio conseguente all'applicazione a carico del Ragosta della misura cautelare degli arresti domiciliari cessata il 13.3.2009 solo per il periodo successivo all'offerta formale della prestazione lavorativa formulata dal Ragosta il 30.12.2012 precedente all'accoglimento da parte della ASL datrice della richiesta di rientrare in servizio intervenuta solo in data 15.3.2013; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, stante la mancata previsione da parte dell'art. 92, d.P.R. n. 3/1957 delle modalità di esercizio del diritto del lavoratore alla riammissione in servizio, se automaticamente per impulso del datore di lavoro ovvero invece su richiesta del lavoratore che potrebbe non avere interesse alla ripresa dell'attività lavorativa e l'inconfigurabilità di un obbligo del datore di lavoro, una volta cessata la causa di sospensione, di richiamare o riammettere in servizio il lavoratore, che il lavoratore deve offrire la sua prestazione lavorativa o ritornando o chiedendo di ritornare potendo solo in tal caso scattare la mora credendi del datore di lavoro con tutte le conseguenze di legge; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ragosta, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 1 Centro; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, CCNL 3.11.2005, 29, comma 2 e 35, comma 3, CCNL 5.12.2006, 97, comma 1, Cost. e 3,

I. n.97/2001, art. 1418 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il fraintendimento della quaestio iuris sottesa alla fattispecie data, non, come inteso dalla Corte territoriale, dalla sussistenza o meno dell'obbligo del soggetto datore di richiamare o riammettere in servizio il lavoratore, bensì dall'illegittimità per contrasto con le disposizioni di legge e di contratto invocate del comportamento dell'Asl che avrebbe prolungato la sospensione dal servizio senza, peraltro, aver mai disposto a carico del Rgosta la sospensione facoltativa o aver avviato il relativo procedimento disciplinare; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. 97 T.U. n. 3/1957, 1207, 1208, 1218, 1219, 1175, 1176 c.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale ed intesa a negare al Ragosta la restitutio in integrum della posizione economica da ritenersi viceversa operante, anche in difetto di offerta della prestazione lavorativa, ove la Corte stessa avesse correttamente interpretato il comportamento dell'ASL datrice come illegittimo prolungamento della sospensione obbligatoria dal servizio non seguito dall'assunzione degli ulteriori provvedimenti della sospensione facoltativa o dall'avvio del procedimento disciplinare; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 35, 36, 44, 48 CCNL di comparto relativo al quadriennio economico 2002-2005 nonché primo biennio economico 2006-2007 del CCNL 17.10.2008 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 nonché secondo biennio economico 2008/2009 del CCNL 6.5.2010, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha sancito l'infondatezza della censura relativa alla quantificazione delle somme dovute per il periodo in relazione al quale aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla restitutio in integrum, assumendo l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte medesima per il quale la pretesa del ricorrente doveva ritenersi limitata al riconoscimento del 50% della retribuzione originariamente decurtata per affermare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo attualizzato in base agli intervenuti rinnovi contrattuali; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie, in relazione alla quale non si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti in termini, non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice; P.Q.M.

La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la tratta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23590-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1416/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23590 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 27 maggio 2020, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, riconoscendo il risarcimento del danno per la mancata riammissione in servizio all'atto della cessazione della sospensione obbligatoria dal servizio conseguente all'applicazione a carico del Ragosta della misura cautelare degli arresti domiciliari cessata il 13.3.2009 solo per il periodo successivo all'offerta formale della prestazione lavorativa formulata dal Ragosta il 30.12.2012 precedente all'accoglimento da parte della ASL datrice della richiesta di rientrare in servizio intervenuta solo in data 15.3.2013; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, stante la mancata previsione da parte dell'art. 92, d.P.R. n. 3/1957 delle modalità di esercizio del diritto del lavoratore alla riammissione in servizio, se automaticamente per impulso del datore di lavoro ovvero invece su richiesta del lavoratore che potrebbe non avere interesse alla ripresa dell'attività lavorativa e l'inconfigurabilità di un obbligo del datore di lavoro, una volta cessata la causa di sospensione, di richiamare o riammettere in servizio il lavoratore, che il lavoratore deve offrire la sua prestazione lavorativa o ritornando o chiedendo di ritornare potendo solo in tal caso scattare la mora credendi del datore di lavoro con tutte le conseguenze di legge; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ragosta, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 1 Centro; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, CCNL 3.11.2005, 29, comma 2 e 35, comma 3, CCNL 5.12.2006, 97, comma 1, Cost. e 3, I. n.97/2001, art. 1418 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il fraintendimento della quaestio iuris sottesa alla fattispecie data, non, come inteso dalla Corte territoriale, dalla sussistenza o meno dell'obbligo del soggetto datore di richiamare o riammettere in servizio il lavoratore, bensì dall'illegittimità per contrasto con le disposizioni di legge e di contratto invocate del comportamento dell'Asl che avrebbe prolungato la sospensione dal servizio senza, peraltro, aver mai disposto a carico del Rgosta la sospensione facoltativa o aver avviato il relativo procedimento disciplinare; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. 97 T.U. n. 3/1957, 1207, 1208, 1218, 1219, 1175, 1176 c.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corte territoriale ed intesa a negare al Ragosta la restitutio in integrum della posizione economica da ritenersi viceversa operante, anche in difetto di offerta della prestazione lavorativa, ove la Corte stessa avesse correttamente interpretato il comportamento dell'ASL datrice come illegittimo prolungamento della sospensione obbligatoria dal servizio non seguito dall'assunzione degli ulteriori provvedimenti della sospensione facoltativa o dall'avvio del procedimento disciplinare; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 35, 36, 44, 48 CCNL di comparto relativo al quadriennio economico 2002-2005 nonché primo biennio economico 2006-2007 del CCNL 17.10.2008 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 nonché secondo biennio economico 2008/2009 del CCNL 6.5.2010, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha sancito l'infondatezza della censura relativa alla quantificazione delle somme dovute per il periodo in relazione al quale aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla restitutio in integrum, assumendo l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte medesima per il quale la pretesa del ricorrente doveva ritenersi limitata al riconoscimento del 50% della retribuzione originariamente decurtata per affermare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo attualizzato in base agli intervenuti rinnovi contrattuali; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie, in relazione alla quale non si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte precedenti in termini, non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camerale, ne rimette la tratta
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