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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2003

Cassazione n. 26795/2026

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a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso - con cui si contesta vizio diviolazione di legge in ordine all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di concorsoin rapina aggravata e per quello, al primo teleologicamente connesso, di porto diarma comune da sparo in luogo pubblico, senza le autorizzazioni richieste - èmanifestamente infondato, oltre che non formulato in termini consentiti dallalegge in questa sede;che, infatti, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e diversoapprezzamento del complessivo quadro probatorio, la Corte territoriale èpervenuta ad un overturning delle conclusioni del giudice di primo grado,esponendo a sostegno del proprio convincimento congrue e logicheargomentazioni, nel pieno rispetto del principio della cosiddetta motivazionerafforzata (si vedano le pagg. 9-16 della impugnata sentenza dove sono stativalorizzati i certi riconoscimenti fotografici e la conferma degli stessi in sede dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, i dati tecnici acquisiti con periziaantropometrica in termini di compatibilità, i dati obiettivi del tracciamento GPSdella vettura con la quale veniva effettuata la rapina);che, in conclusione, deve rilevarsi che le doglianze difensive, pur avendoformalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, in realtà, sono volte a contestare la decisione dei giudici di appello,ritenendola fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materialeprobatorio, cosicché le stesse devono ritenersi estranee al sindacato dilegittimità, circoscritto, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso - con cui si contesta vizio diviolazione di legge in ordine all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio dimotivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di concorsoin rapina aggravata e per quello, al primo teleologicamente connesso, di porto diarma comune da sparo in luogo pubblico, senza le autorizzazioni richieste - èmanifestamente infondato, oltre che non formulato in termini consentiti dallalegge in questa sede;che, infatti, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e diversoapprezzamento del complessivo quadro probatorio, la Corte territoriale èpervenuta ad un overturning delle conclusioni del giudice di primo grado,esponendo a sostegno del proprio convincimento congrue e logicheargomentazioni, nel pieno rispetto del principio della cosiddetta motivazionerafforzata (si vedano le pagg. 9-16 della impugnata sentenza dove sono stativalorizzati i certi riconoscimenti fotografici e la conferma degli stessi in sede dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, i dati tecnici acquisiti con periziaantropometrica in termini di compatibilità, i dati obiettivi del tracciamento GPSdella vettura con la quale veniva effettuata la rapina);che, in conclusione, deve rilevarsi che le doglianze difensive, pur avendoformalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, in realtà, sono volte a contestare la decisione dei giudici di appello,ritenendola fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materialeprobatorio, cosicché le stesse devono ritenersi estranee al sindacato dilegittimità, circoscritto, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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