CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/101/1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato nell'interesse di GARGIULO Ferdinando avverso il decreto ministeriale di proroga di sottoposizione del ricorrente al regime detentivo di cui all'art. 41-bis L. 354/1975. In motivazione, il Tribunale osserva che il decreto reclamato risulta congruamente motivato e corredato da adeguati elementi a sostegno dei presupposti richiesti dall'art. 41- bis, co. 2 e 2-bis, 0.P., per disporre la proroga del regime detentivo speciale nei confronti del condannato. Il Tribunale sottolinea che il vaglio delle fonti informative compiuto nel provvedimento reclamato fornisce sufficiente contezza delle ragioni per le quali è stata prorogata la sospensione delle regole di trattamento nei confronti del GARGIULO, non essendo venuta meno la capacità del predetto di mantenere ed eventualmente ripristinare i contatti con il contesto criminale di provenienza. Il Tribunale evidenzia, inoltre, che il contesto nel quale si è affermata la figura del GARGIULO continua ad essere caratterizzato da una situazione di preoccupante tensione che rende altamente concreto il pericolo che il predetto, in assenza delle vigenti restrizioni, possa agevolmente reintrodursi nel proprio circuito criminale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GARGIULO Ferdinando deducendo erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente D E POSImA L\