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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26070/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Genova.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cuiall'art. 61 n. 11-quater cp e per il rigetto nel resto.Sono presenti, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sanremo eGiorgio [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che illustrano i motivi di ricorso einsistono per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova haconfermato la sentenza emessa il 19/12/2024 dal GUP presso il Tribunale diSavona, all’esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed € 28.000,00 di multa,in ordine al reato previsto dall’art.73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309,aggravato ai sensi dell’art.61, n.11-quater cod.pen., per essersi accordato conRandy [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di 240 grammi di cocaina, destinati allospaccio, avendo commesso il fatto durante il periodo in cui era stato ammesso auna misura alternativa rispetto alla detenzione in carcere.La Corte territoriale ha dato atto del complesso dell’attività di indagine,scaturita da intercettazioni operate sull’utenza telefonica in uso a Luciano MolinaPerez, nel corso delle quali erano state captate delle conversazioni tra RandyLeonardo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], da cui era emersa la conclusione di un accordo perl’acquisto – da parte di quest’ultimo – di un quantitativo di cocaina, poi sequestratodai Carabinieri durante la fase del trasporto operato dal [OSCURATO:PERSONA] e da altro soggetto.Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il motivo di appelloriguardante l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ritenendo che le stesse– acquisite mediante captatore informatico – fossero state autorizzate dal GIP conuna motivazione poco approfondita ma sostanzialmente adeguata; in ogni caso,ha rilevato che la disposizione contenuta nell’art.267, comma 1, cod.proc.pen.,applicabili al presente giudizio, in quanto le conversazioni erano state intercettatein epoca precedente.Ha ritenuto infondato il motivo di appello attinente alla correttaidentificazione dell’imputato, valutata adeguatamente comprovata sulla base degliesiti delle intercettazioni; ha, altresì, ritenuto insussistenti i presupposti per lariqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, in ragionedell’elevato dato ponderale dello stupefacente e ha ritenuto concretizzata lacontestata aggravante, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] risultava sottoposto a misuraalternativa alla detenzione; ritenendo, altresì, che la recidiva fosse statacorrettamente contestata, atteso che l’imputato aveva riportato diverse condannetra il 2015 e il 2022 e, prevalentemente, per fatti di analoga oggettività giuridica.3.

Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA],tramite i propri difensori, articolando cinque motivi di impugnazione, il cuicontenuto viene riassunto nei limiti necessari alla motivazione in riferimento aldisposto dell’art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen..3.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’errata applicazione degli artt. 267 e 271 cod.proc.pen..Ha premesso che l’attività di intercettazione svolta tramite captatoreinformatico, inoculato sul telefono in uso al [OSCURATO:PERSONA], era stata sia di tipo “attivo”e sia di tipo “passivo” e, quindi, non limitata alle sole intercettazioni ambientali;esponendo che, nel caso di specie, tramite il captatore erano state scattate duefotografie recanti l’effige dell’imputato; ha quindi esposto che l’art.267, comma 1,cod.proc.pen. in vigore al momento dell’attività di indagine, già esigeval’indicazione delle specifiche ragioni giustificative dell’utilizzo del captatore.Ha, pertanto, argomentato che i decreti del GIP – tanto quello originario diautorizzazione quanto quelli di proroga - fossero di tipo meramente assertivo enon tali da consentire la valutazione in ordine alle ragioni dell’utilizzo delcaptatore; evidenziando che il testo vigente ratione temporis imponeva comunque– in caso di reati diversi da quelli indicati nell’art.51, commi 3-bis e 3-quatercod.proc.pen. – l’indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamentedeterminati, in relazione ai quali era consentita l’attivazione del microfono.Conseguendone, quindi, l’illegittimità del decreto autorizzativo e delle successiveproroghe e l’inutilizzabilità delle captazioni.3.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1,lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed erronea applicazione dell’art.73 T.U.stup. e degli artt. 192, 533 e 546 cod.proc.pen., nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Ha argomentato che, in punto di valutazione in ordine alla responsabilitàpenale, la Corte non si sarebbe adeguatamente raffrontata con il motivo di appello;esponendo che, dalle conversazioni captate, il destinatario della sostanza era statoindicato con il soprannome “[OSCURATO:PERSONA]”, cui non corrispondeva un nickname di unusuario delle chat, ma nominativi tutti corrispondenti al nickname “Mondobello1”,cui potevano quindi essere associati una pluralità di acquirenti; esponendo chenon era logica la correlazione tra l’eventuale identificazione del [OSCURATO:PERSONA], avvenutatramite le due predette foto scattate da remoto, e il sequestro di stupefacenteavvenuto dopo oltre due settimane, il 6 aprile 2023; ha pure evidenziato chenessun elemento di segno univoco poteva trarsi dai tabulati telefonici, atteso chedoveva ritenersi provato che il [OSCURATO:PERSONA] si stesse recando per consegnare lostupefacente in località [OSCURATO:PERSONA], non in [OSCURATO:PERSONA] dove abitava ilricorrente e ciò, quindi, rendendo non rilevante il dato della comunanza delle celletelefoniche tra le località medesime, conseguendone la mancata prova degliincontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].3.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed erronea applicazione dell’art.73, comma 5,T.U. stup e il vizio di manifesta illogicità della motivazione.Ha esposto che il solo dato quantitativo dell’oggetto della cessione non potevaritenersi idoneo a escludere la fattispecie di lieve entità, in assenza di concretaanalisi degli altri indici rivelatori della condotta.3.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.61, n.11-quater cod.pen. e lamancanza della motivazione in ordine all’applicazione della disposizione.Ha, infatti, ritenuto che la predetta aggravante doveva intendersi assorbitadalla recidiva, in relazione a punto di doglianza del tutto non esaminato da partedella Corte territoriale.3.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. e lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Ha esposto che la Corte avrebbe del tutto omesso di argomentare in ordineal motivo di appello con il quale era stata chiesta l’applicazione delle circostanzetautologica in ordine alla richiesta di rideterminazione del trattamentosanzionatorio, anche alla luce della oggettiva marginalità della posizionedell’imputato rispetto al contesto investigativo.3.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorsolimitatamente all’applicabilità della contestata aggravante, con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo, la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio dimotivazione dei decreti autorizzativi dell’utilizzo del captatore informatico suldispositivo telefonico in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’omessaindicazione delle specifiche ragioni giustificative del ricorso a tale mezzo di ricercadella prova e ciò tanto in relazione all’originario decreto quanto in riferimento allesuccessive proroghe.Il motivo è infondato.2.1 Il vigente regime in tema di oneri motivazionali necessari, in tema didecreto autorizzativo di intercettazione tra presenti mediante captatoreinformatico su dispositivo elettronico portatile, prevede che il giudice procedentedebba indicare «con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendononecessaria, in concreto, tale modalità di svolgimento delle indagini», e ciò aseguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137; il quale èperaltro vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e, quindi, in assenza di unadisposizione transitoria e in coerenza con il principio tempus regit actum,applicabile ai soli decreti autorizzativi emessi da tale data (Sez. 5, n. 29613 del23/07/2025, Ferrazzano, Rv. 288375 – 02); con la conseguenza che tale modificanon è applicabile nel presente procedimento, in cui il decreto autorizzativo e lerelative proroghe sono state disposte in epoca antecedente all’entrata in vigore eche non sussisteva quindi (e contrariamente a quanto ritenuto dal GUP nellasentenza di primo grado) uno specifico onere di motivazione “rafforzata” sulla basedei predetti indicatori.Mentre, in riferimento al regime normativo applicabile ratione temporis, iltesto previgente dell’art.267, comma 1, cod.proc.pen. stabiliva che il decretoautorizzativo dell’utilizzo del captatore dovesse «indicare le ragioni che rendononecessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» e che qualora, comenel caso di specie, si procedesse per reati diversi da quelli indicati nell’art.51,commi 3-bis e 3-quater, fosse necessaria anche l’indicazione de «i luoghi e iltempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentital’attivazione del microfono»; indicazione che, sulla base della prospettazionedifensiva, sarebbero state complessivamente carenti tanto nel decretoautorizzativo quanto in quelli di proroga, con specifico riferimento ai predettiparametri di luogo e di tempo.2.2 Peraltro, il motivo non si confronta adeguatamente con la previsione dicui al comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 43,legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone: «La richiesta di giudizio abbreviatoproposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la nonrilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divietoprobatorio».A tale proposito, questa Corte ha difatti rilevato che, alla luce della predettaformula adottata dal legislatore, sono inutilizzabili in sede di giudizio abbreviatonon tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ai sensidell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di unaregola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione diregole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 – 01).In tale arresto, la Corte ha rilevato che la categoria delle “inutilizzabilitàderivanti dalla violazione di un divieto probatorio” si riferisce ad una “sottoclasse”di fattispecie, rispetto alla “classe” di fattispecie incluse nella più generalecategoria della inutilizzabilità; soluzione che si impone sulla scortadell’applicazione del criterio di interpretazione letterale perché il legislatore, seavesse voluto consentire la rilevabilità di tutte le inutilizzabilità, non avrebbeescluso la deducibilità, in linea generale, di questa patologia salvo alcunespecificamente indicate, e precisamente solo quelle «derivanti dalla violazione diun divieto probatorio».In tale prospettiva, l’innovazione normativa comporta il superamento dellalinea di confine già delineata da Sez.

U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv.216246 – 01, in tema di piattaforma probatoria propria del giudizio abbreviato,già coincidente con quella tra inutilizzabilità c.d. fisiologica (nel cui ambitorientrano anche le ipotesi di inutilizzabilità c.d. relativa) e inutilizzabilitàpatologica, riferita genericamente a tutti gli atti di indagine assunti contra legem.Dovendosi, quindi, escludere dall’area dei divieti probatori rilevanti ai sensi dellanorma citata, le violazioni relative al procedimento di acquisizione della prova,fatte salve quelle comportanti la lesione di situazioni soggettive protette da normedi rango costituzionale ovvero sovranazionale; ma, ulteriormente, anche quelleconseguenti al rispetto degli specifici oneri motivazionali imposti in sede diprocedimento di ricerca della prova, quando gli stessi non si traducano nellalesione suddetta.Sulla base di tali presupposti, deve quindi escludersi che rientrinonell’ambito degli atti comportanti un divieto probatorio quelli contrassegnati da undifetto di motivazione dell’atto sotto il profilo della specifica indicazione del luogoe del tempo dell’intercettazione ambientale disposta tramite captatore informatico.2.3 Ma altresì, deve escludersi che rientri nell’area del divieto probatoriotale da determinare la persistente rilevabilità dell’inutilizzabilità anchel’acquisizione di dati esulanti dai limiti di tempo e di luogo previsti nel decretoautorizzativo, pure espressamente sancita dall’art.271, comma 1-bis,cod.proc.pen. (inserito dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n.216).Si tratta di doglianza, di fatto, prospettata dalla difesa nella parte in cui hadedotto (anche in riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza diprimo grado) che la captazione autorizzata dal GIP doveva ritenersi estesa anchealle modalità di tipo “attivo” e non solo a quelle di tipo “passivo”.Al riguardo occorre premettere che la distinzione tra forme di captazionec.d.

“passiva” e “attiva” — comunemente impiegata in ambito dottrinale perdescrivere, rispettivamente, le operazioni meramente ricettive di comunicazioni inampliare l’oggetto dell’acquisizione — non assume, allo stato, rilievo normativo néintegra un autonomo requisito di validità del decreto autorizzativo.D’altra parte, la relativa distinzione può dirsi derivante dall’apparatoargomentativo di Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – 01;nella cui parte motiva è stato rilevato che il captatore informatico, oltre aconsentire l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, si presta anche autilizzazioni di altro tipo quale quelle «di mettere in funzione la web camera,permettendo di carpire le immagini; di perquisire lo hard disk e di fare copia, totaleo parziale, delle unità di memoria del sistema informatica preso di mira; didecifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger)e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot)»,inserendosi tali attività nell’ambito delle operazioni di captazione attiva, tutte – apropria volta – rientranti nell’area astratta di autorizzabilità ai soli sensi dell’art.267 cod.proc.pen. anche in quanto – sulla base del principio di “non sostituibilità”- non tali da potersi considerare idonee ad aggirare l’ambito di applicazione di altredisposizioni prevedenti un’inutilizzabilità.In linea generale va quindi rilevato che il sistema delineato dagli artt. 266e 267 cod. proc. pen. richiede che il provvedimento autorizzativo diacongruamente conto dei presupposti legali dell’intercettazione, con particolareriferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reato ed alla assoluta indispensabilitàdel mezzo ai fini della prosecuzione delle indagini, ma non impone una analiticadescrizione delle specifiche modalità tecniche di esecuzione dell’attività captativa,né tanto meno una preventiva qualificazione delle stesse in termini di “attive” o“passive”.Ma, in ogni caso, la lettura complessiva della richiesta del pubblicoministero e del decreto autorizzativo induce a ritenere che il decreto abbiaautorizzato tanto le operazioni meramente “passive” (quali la registrazione delleconversazioni) quanto quelle “attive”; come, in particolare riferimento al caso dispecie, lo scatto di immagini esterne acquisite attraverso il dispositivo inoculato.Ne consegue la complessiva infondatezza della censura, non ravvisandosila concretizzazione di alcuna violazione di un divieto probatorio assumenterilevanza in riferimento alla specialità del rito.4.

Il secondo motivo attiene alla dedotta carenza della motivazione inordine al profilo riguardante la responsabilità per il reato contestato.Il motivo è inammissibile, in quanto complessivamente caratterizzato daaspecificità estrinseca.4.1 A tale proposito, sulla base del tradizionale insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, va premesso che qualora – come nell’ipotesi inesame - l’esito delle decisioni di merito sia corrispondente, si verte in unafattispecie di c.d. doppia conforme, in cui le relative motivazioni vanno lettecongiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda; tanto in base al principio percui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità dellamotivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze diprimo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv.209145 - 01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti,Rv. 225671 - 01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 - 01).Ancora più specificamente, tale integrazione si verifica quando le due decisioni dimerito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni e – in particolare – nel caso in cui i giudici disecondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggiorragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma sisiano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nelladecisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 – 01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01).4.2 Nell’esposizione del motivo, la difesa ha argomentato che, dal tenoreletterale delle intercettazioni, il destinatario dello stupefacente trasportato dalNieto e dal Gonzales fossa da identificare nel titolare di un nickname (Mondobello1)non corrispondente al soprannome indicato dai suddetti imputati (ovvero “IlMoro”); facendo, a tale scopo, riferimento all’annotazione redatta il 7 aprile 2023,dalla quale era risultato – sulla base dell’esame diretto del contenuto del telefonodel [OSCURATO:PERSONA] - che il destinatario della sostanza doveva identificarsi esattamentecome “[OSCURATO:PERSONA]”; sottolineando, altresì, l’impossibilità di porre in correlazione le fotoscattate dal dispositivo del [OSCURATO:PERSONA] e raffiguranti il [OSCURATO:PERSONA], in date 16 e 18 marzo2023, con una cessione avvenuta oltre due settimane dopo; sottolineando che,dall’esame dei tabulati telefonici, non si assumeva alcuna certezza sul fatto che ilNieto e il Gonzales si fossero incontrati con il [OSCURATO:PERSONA] in località [OSCURATO:PERSONA],luogo di abitazione del ricorrente.4.3 Va quindi premesso il principio in base al quale, in tema di ricorso percassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi,l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personaliin esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare lepersone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attivitàpropria del giudizio di merito , censurabile in sede di legittimità solo quando si siafondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez.1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912 del25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 -01).In ordine alla ricostruzione complessiva dei fatti, la sentenza di primo gradoha quindi evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] e il Gonzales avevano avuto uno scambio dimessaggi, dal tenore non criptico, il cui oggetto era – tra l’altro – la consegna dicirca 240 grammi di cocaina nei confronti di un terzo identificato come la “zia”,facendo riferimento alla circostanza per cui avrebbero dovuto trovarsi a “[OSCURATO:PERSONA]”intorno alle ore 19,00, prima di essere quindi fermati presso lo scalo di Alassio edessere arrestati nella flagranza del possesso dello stupefacente.In ordine al dato, di centrale importanza in riferimento al tenore del motivo,sostanza, il GUP ha ritenuto che il cessionario della cocaina fosse corrispondenteall’utente identificato nelle chat come “Mondobello1”, detto anche “zia” nel corsodelle conversazioni.Tali elementi sono stati dedotti sulla base dell’analisi dei tabulati telefonici,dalla quale era emerso che l’utenza telefonica del [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamenteagganciato la cella di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), al cui interno si trovava lalocalità di [OSCURATO:PERSONA], attigua a quella di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Gioffrèrisiedeva, con l’obbligo di non uscire dopo le ore 22,00 in quanto si trovava inregime di affidamento in prova ai servizi sociali e tanto, in particolare, nelle datedel 20, 21 e 24/02/2023 e del 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 marzo 2023; mentre,in una telefonata intercettata alla predetta data del 19 marzo, il [OSCURATO:PERSONA] avevariferito alla compagna che si stava recando dalla “zia” e che doveva essere sulposto “prima delle 10”.Quindi, sulla base di tali elementi di fatto, il GIP ha esposto che le citateoperazioni di captazione telematica avevano riscontrato la fondatezza dell’ipotesi,in quanto, dall’esame dello scambio di informazioni, era stato possibile dedurrecon certezza che “la zia” fosse soggetto corrispondente a quello indicato come“Mondobello1”; dato corroborato dagli esiti dei servizi di osservazioni del 16 e del18 marzo del 2023, che avevano permesso di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] la personaincontrata dal [OSCURATO:PERSONA] e dopo che l’utenza di quest’ultimo aveva ulteriormenteagganciato la cella di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).D’altra parte, un servizio di osservazione era stato svolto il 20 marzo e nelcorso dello stesso era stato monitorato un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA],presso un bar di [OSCURATO:PERSONA] al Mare, durante la quale il telefono del Nietoaveva scattato una foto da cui era risultata certa l’identificazione dell’interlocutore.4.4 Così riassunti gli elementi di indagine, deve ritenersi che leconsiderazioni spiegate dal GUP – e trovanti conferma nella sentenza di appello –siano prive di elementi di palese illogicità e coerenti con i criteri generali in temadi valutazione della prova indiziaria.Mentre, di contro, il motivo si limita a proporre una lettura alternativa delcompendio probatorio ma senza adeguatamente confrontarsi con il principio percui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività , l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento (ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno quindi valorizzato, conconsiderazioni pienamente consequenziali, il dato rappresentato dai numerosiincontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno imputato, dapprima dedotti sulla base dellerisultanze dei tabulati telefonici e poi direttamente riscontrati sulla scorta deiservizi di osservazione oltre che delle foto scattate dal dispositivo oggetto diinoculazione informatica, in tale modo rendendo più che adeguatamentedimostrato che l’interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA], a propria voltalogicamente ricondotto al titolare del nickname “Mondobello1” oltre che con ilsoprannome “la zia”; mentre, a propria volta, l’identificazione dell’imputato comeil destinatario della cocaina sequestrata il 06/04/2023 è stata desunta, convalutazione non illogica, dal permanere dei contatti telefonici tra i due anche inmomenti successivi ai loro documentati incontri e fino allo stesso giornodell’arresto del [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tali elementi, deve ritenersi che le argomentazioni propostedal ricorrente non superino il vaglio di ammissibilità, proprio in quanto – di fatto –tendenti a sollecitare una mera rivisitazione del materiale probatorio sulla base diuna ipotetica ricostruzione alternativa non tale da configurare elementi di illogicitànelle decisioni di merito.In particolare, l’identificazione dell’interlocutore denominato “Mondobello1”con l’odierno ricorrente risulta adeguatamente argomentata sulla base dell’incrociodei dati risultanti dalle conversazioni captate con le risultanze dei servizi diosservazione e con le fotografie scattate dal dispositivo inoculato, elementi daiquali è stata evinta con conclusione logica e coerente l’identificazione medesima;rimanendo del tutto generici i riferimenti operati nell’esposizione del motivo a unadiversa identificazione del destinatario della sostanza, anche in relazione al –meramente dedotto – uso promiscuo del telefono utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] e alriferimento operato al “moro” contenuto nell’annotazione di servizio del07/04/2023.Del tutto generico è anche l’argomento inerente all’impossibilità di porre incorrelazione il destinatario della sostanza con il [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delladedotta risalenza delle due fotto scattate dal dispositivo inoculato (il 16 e il 18marzo 2023) rispetto alla data del sequestro dello stupefacente (06/04/2023),contatti tra i due utenti avvenuti anche dopo tale data, fino al giorno dell’arrestodel [OSCURATO:PERSONA].Pure inidoneo a prospettare qualsiasi elemento di illogicità è il datoafferente alle risultanze emerse dai tabulati telefonici; rimanendo, di fatto,accertato in modo oggettivo che – anteriormente, peraltro, alle operazioni dicompiuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] – gli agenti di p.g.avevano constatato il ripetuto aggancio del telefono in uso a quest’ultimo con unacella compatibile con l’abitazione del ricorrente; dandosi quindi luogo a una primaipotesi di identificazione, poi ampiamente comprovata dai successivi elementi diindagine.Mentre il dato, per cui lo stupefacente dovesse essere recapitato dal Nietoe dal Gonzales in [OSCURATO:PERSONA], luogo diverso da quello di abitazione del [OSCURATO:PERSONA],sito in [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto dalla difesa sulla base dell’annotazione diservizio del 07/04/2023 allegata al ricorso; ma, tanto, sulla base di unaconversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] faceva generico riferimento alla località sita in“[OSCURATO:PERSONA]”; dandosi comunque atto, nella stessa annotazione, che il [OSCURATO:PERSONA] avessesubito dopo inviato al Gonzales uno screenshot relativo al messaggio intercorsocon “Mondobello1”, da cui si evinceva in modo univoco che lo stesso fosse ildestinatario della sostanza.Ne consegue che il motivo non prospetta, di fatto, alcun elemento effettivodi illogicità o contraddittorietà, dovendosi quindi concludere per la suainammissibilità sotto il piano della aspecificità estrinseca.5.

Il terzo motivo, con il quale è stata chiesta la riqualificazione del fattosotto la specie di lieve entità, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Sulla relativa problematica, la giurisprudenza di questa Corte ha specificatoche la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. non puòeffettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statisticasu un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto,posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimentoall'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n.12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 – 01).Conclusioni che, a propria volta, devono ritenersi coerenti con quelleespresse da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; secondola quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, unavalutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degliindici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990.Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità haprecisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti alvalore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolositàsociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente,«riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza diun solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazionedegli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tuttiindistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tragli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in gradodi consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quandole circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in talsenso».Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano ilprofilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma inconcreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da nonpoter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o piùdegli altri».Nel caso in esame – oltre al dato rappresentato dal rilevante datoquantitativo, di per sé già ontologicamente incompatibile con la fattispecie di lieveentità – il giudice di primo grado ha comunque fatto riferimento ai precedenti dacui è gravato l’imputato e al suo inserimento, ritenuto come organico, nell’ambitodel commercio di stupefacenti, essendo emerso nel corso delle indagini che,anteriormente alla cessione contestata in questa sede, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] adavere operato come fornitore di cocaina nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Elementi fattuali che sono stati congruamente e complessivamente valutatiper escludere la richiesta riqualificazione della condotta.6.

Il quarto motivo, attinente alla mancanza di motivazione in ordineall’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art.61, n.11-quater,cod.pen., è infondato; dovendosi rilevare che la censura, prospettando un’erratainterpretazione di tale norma in rapporto all’art.99 cod.pen., è più propriamenteinquadrabile nell’ambito della dedotta violazione di legge.Va premesso che l’aggravante in parola si perfeziona a seguito dellacommissione di un delitto non colposo durante il periodo di ammissione a misuraalternativa alla detenzione, senza che sia richiesta una qualsiasi forma dicollegamento teleologico con il reato ascritto.Quanto al dedotto rapporto di assorbimento della predetta aggravante pereffetto della ritenuta recidiva (in riferimento all’art.68 cod.pen.), la relativaargomentazione è infondata in punto di diritto; in quanto tale fenomeno si ravvisaunicamente nella specifica ipotesi in cui sia stata contestata la fattispecie direcidiva prevista dell'art. 99, comma 2, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevedeche la pena possa essere aumentata fino alla metà al recidivo che commetta ilnuovo delitto non colposo durante o dopo l'esecuzione della pena, applicandosiinvece – nelle altre ipotesi di recidiva – il regime di possibile coesistenza delle dueaggravanti (Sez. 6, n. 52545 del 07/10/2016, Petrovic, Rv. 268580 -01; in sensoconforme, Sez.7, Ordinanza n.24053 del 12/04/2019, Pignatelli, n.m.).Nel caso in esame, al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata l’ipotesi di recidiva specificae infraquinquennale, con conseguente correttezza del giudizio in ordine allacontemporanea applicabilità delle due aggravanti.7.

Il quinto motivo, attinente al difetto di motivazione sulla richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, èmanifestamente infondato.Quanto al primo profilo, va rilevato che, con orientamento ribadito piùvolte, è stato rilevato che non è censurabile sotto il profilo dell’omessa pronunciala sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettatacon il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenzacomplessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 -01); nel caso di specie, deve quindi ritenersi congruo il riferimento, ricavabile dallesentenze di merito, all’oggettiva gravità del fatto e del rilevante profilo criminaledell’imputato.In ogni caso, la motivazione della Corte territoriale non è censurabile anchesotto altro e distinto profilo, in base al principio in forza del quale il difetto dimotivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti inconcorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso percassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria,quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto talesanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n.10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 – 01).Nel caso in esame, la richiesta di applicazione del beneficio era stataoperata in modo del tutto generico e senza il necessario riferimento a elementispecifici che potessero giustificarne la concessione, per cui non si ravvisa ildenunciato vulnus motivazionale.In ordine alla concreta dosimetria della sanzione, questa Corte ha avuto piùvolte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativoobbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente chedia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamoalla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis,Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01); essendosi altresì stato precisatoche non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel casoin cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendoper due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale edaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01).Nel caso in esame, la pena applicata al [OSCURATO:PERSONA] – anche tenendo conto delleritenute aggravanti – era ben inferiore alla media edittale propria del delittocontestato, per cui doveva ritenersi del tutto adeguato il riferimento alla congruitàdella sanzione operato dai giudici di merito.8.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Genova.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cuiall'art. 61 n. 11-quater cp e per il rigetto nel resto.Sono presenti, per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Sanremo eGiorgio [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che illustrano i motivi di ricorso einsistono per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova haconfermato la sentenza emessa il 19/12/2024 dal GUP presso il Tribunale diSavona, all’esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed € 28.000,00 di multa,in ordine al reato previsto dall’art.73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309,aggravato ai sensi dell’art.61, n.11-quater cod.pen., per essersi accordato conRandy [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di 240 grammi di cocaina, destinati allospaccio, avendo commesso il fatto durante il periodo in cui era stato ammesso auna misura alternativa rispetto alla detenzione in carcere.La Corte territoriale ha dato atto del complesso dell’attività di indagine,scaturita da intercettazioni operate sull’utenza telefonica in uso a Luciano MolinaPerez, nel corso delle quali erano state captate delle conversazioni tra RandyLeonardo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], da cui era emersa la conclusione di un accordo perl’acquisto – da parte di quest’ultimo – di un quantitativo di cocaina, poi sequestratodai Carabinieri durante la fase del trasporto operato dal [OSCURATO:PERSONA] e da altro soggetto.Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondato il motivo di appelloriguardante l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ritenendo che le stesse– acquisite mediante captatore informatico – fossero state autorizzate dal GIP conuna motivazione poco approfondita ma sostanzialmente adeguata; in ogni caso,ha rilevato che la disposizione contenuta nell’art.267, comma 1, cod.proc.pen.,applicabili al presente giudizio, in quanto le conversazioni erano state intercettatein epoca precedente.Ha ritenuto infondato il motivo di appello attinente alla correttaidentificazione dell’imputato, valutata adeguatamente comprovata sulla base degliesiti delle intercettazioni; ha, altresì, ritenuto insussistenti i presupposti per lariqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, in ragionedell’elevato dato ponderale dello stupefacente e ha ritenuto concretizzata lacontestata aggravante, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] risultava sottoposto a misuraalternativa alla detenzione; ritenendo, altresì, che la recidiva fosse statacorrettamente contestata, atteso che l’imputato aveva riportato diverse condannetra il 2015 e il 2022 e, prevalentemente, per fatti di analoga oggettività giuridica.3. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA],tramite i propri difensori, articolando cinque motivi di impugnazione, il cuicontenuto viene riassunto nei limiti necessari alla motivazione in riferimento aldisposto dell’art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen..3.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. – l’errata applicazione degli artt. 267 e 271 cod.proc.pen..Ha premesso che l’attività di intercettazione svolta tramite captatoreinformatico, inoculato sul telefono in uso al [OSCURATO:PERSONA], era stata sia di tipo “attivo”e sia di tipo “passivo” e, quindi, non limitata alle sole intercettazioni ambientali;esponendo che, nel caso di specie, tramite il captatore erano state scattate duefotografie recanti l’effige dell’imputato; ha quindi esposto che l’art.267, comma 1,cod.proc.pen. in vigore al momento dell’attività di indagine, già esigeval’indicazione delle specifiche ragioni giustificative dell’utilizzo del captatore.Ha, pertanto, argomentato che i decreti del GIP – tanto quello originario diautorizzazione quanto quelli di proroga - fossero di tipo meramente assertivo enon tali da consentire la valutazione in ordine alle ragioni dell’utilizzo delcaptatore; evidenziando che il testo vigente ratione temporis imponeva comunque– in caso di reati diversi da quelli indicati nell’art.51, commi 3-bis e 3-quatercod.proc.pen. – l’indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamentedeterminati, in relazione ai quali era consentita l’attivazione del microfono.Conseguendone, quindi, l’illegittimità del decreto autorizzativo e delle successiveproroghe e l’inutilizzabilità delle captazioni.3.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1,lett.b) ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed erronea applicazione dell’art.73 T.U.stup. e degli artt. 192, 533 e 546 cod.proc.pen., nonché la mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Ha argomentato che, in punto di valutazione in ordine alla responsabilitàpenale, la Corte non si sarebbe adeguatamente raffrontata con il motivo di appello;esponendo che, dalle conversazioni captate, il destinatario della sostanza era statoindicato con il soprannome “[OSCURATO:PERSONA]”, cui non corrispondeva un nickname di unusuario delle chat, ma nominativi tutti corrispondenti al nickname “Mondobello1”,cui potevano quindi essere associati una pluralità di acquirenti; esponendo chenon era logica la correlazione tra l’eventuale identificazione del [OSCURATO:PERSONA], avvenutatramite le due predette foto scattate da remoto, e il sequestro di stupefacenteavvenuto dopo oltre due settimane, il 6 aprile 2023; ha pure evidenziato chenessun elemento di segno univoco poteva trarsi dai tabulati telefonici, atteso chedoveva ritenersi provato che il [OSCURATO:PERSONA] si stesse recando per consegnare lostupefacente in località [OSCURATO:PERSONA], non in [OSCURATO:PERSONA] dove abitava ilricorrente e ciò, quindi, rendendo non rilevante il dato della comunanza delle celletelefoniche tra le località medesime, conseguendone la mancata prova degliincontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].3.3 Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – la violazione ed erronea applicazione dell’art.73, comma 5,T.U. stup e il vizio di manifesta illogicità della motivazione.Ha esposto che il solo dato quantitativo dell’oggetto della cessione non potevaritenersi idoneo a escludere la fattispecie di lieve entità, in assenza di concretaanalisi degli altri indici rivelatori della condotta.3.4 Con il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.61, n.11-quater cod.pen. e lamancanza della motivazione in ordine all’applicazione della disposizione.Ha, infatti, ritenuto che la predetta aggravante doveva intendersi assorbitadalla recidiva, in relazione a punto di doglianza del tutto non esaminato da partedella Corte territoriale.3.5 Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. e lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Ha esposto che la Corte avrebbe del tutto omesso di argomentare in ordineal motivo di appello con il quale era stata chiesta l’applicazione delle circostanzetautologica in ordine alla richiesta di rideterminazione del trattamentosanzionatorio, anche alla luce della oggettiva marginalità della posizionedell’imputato rispetto al contesto investigativo.3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorsolimitatamente all’applicabilità della contestata aggravante, con rigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente ha dedotto il vizio dimotivazione dei decreti autorizzativi dell’utilizzo del captatore informatico suldispositivo telefonico in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’omessaindicazione delle specifiche ragioni giustificative del ricorso a tale mezzo di ricercadella prova e ciò tanto in relazione all’originario decreto quanto in riferimento allesuccessive proroghe.Il motivo è infondato.2.1 Il vigente regime in tema di oneri motivazionali necessari, in tema didecreto autorizzativo di intercettazione tra presenti mediante captatoreinformatico su dispositivo elettronico portatile, prevede che il giudice procedentedebba indicare «con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendononecessaria, in concreto, tale modalità di svolgimento delle indagini», e ciò aseguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2-bis, d.l. 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137; il quale èperaltro vigente a partire dal 10 ottobre 2023 e, quindi, in assenza di unadisposizione transitoria e in coerenza con il principio tempus regit actum,applicabile ai soli decreti autorizzativi emessi da tale data (Sez. 5, n. 29613 del23/07/2025, Ferrazzano, Rv. 288375 – 02); con la conseguenza che tale modificanon è applicabile nel presente procedimento, in cui il decreto autorizzativo e lerelative proroghe sono state disposte in epoca antecedente all’entrata in vigore eche non sussisteva quindi (e contrariamente a quanto ritenuto dal GUP nellasentenza di primo grado) uno specifico onere di motivazione “rafforzata” sulla basedei predetti indicatori.Mentre, in riferimento al regime normativo applicabile ratione temporis, iltesto previgente dell’art.267, comma 1, cod.proc.pen. stabiliva che il decretoautorizzativo dell’utilizzo del captatore dovesse «indicare le ragioni che rendononecessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» e che qualora, comenel caso di specie, si procedesse per reati diversi da quelli indicati nell’art.51,commi 3-bis e 3-quater, fosse necessaria anche l’indicazione de «i luoghi e iltempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentital’attivazione del microfono»; indicazione che, sulla base della prospettazionedifensiva, sarebbero state complessivamente carenti tanto nel decretoautorizzativo quanto in quelli di proroga, con specifico riferimento ai predettiparametri di luogo e di tempo.2.2 Peraltro, il motivo non si confronta adeguatamente con la previsione dicui al comma 6-bis dell’art. 438 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 43,legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone: «La richiesta di giudizio abbreviatoproposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, e la nonrilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divietoprobatorio».A tale proposito, questa Corte ha difatti rilevato che, alla luce della predettaformula adottata dal legislatore, sono inutilizzabili in sede di giudizio abbreviatonon tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ai sensidell’art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di unaregola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione diregole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali osovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 – 01).In tale arresto, la Corte ha rilevato che la categoria delle “inutilizzabilitàderivanti dalla violazione di un divieto probatorio” si riferisce ad una “sottoclasse”di fattispecie, rispetto alla “classe” di fattispecie incluse nella più generalecategoria della inutilizzabilità; soluzione che si impone sulla scortadell’applicazione del criterio di interpretazione letterale perché il legislatore, seavesse voluto consentire la rilevabilità di tutte le inutilizzabilità, non avrebbeescluso la deducibilità, in linea generale, di questa patologia salvo alcunespecificamente indicate, e precisamente solo quelle «derivanti dalla violazione diun divieto probatorio».In tale prospettiva, l’innovazione normativa comporta il superamento dellalinea di confine già delineata da Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv.216246 – 01, in tema di piattaforma probatoria propria del giudizio abbreviato,già coincidente con quella tra inutilizzabilità c.d. fisiologica (nel cui ambitorientrano anche le ipotesi di inutilizzabilità c.d. relativa) e inutilizzabilitàpatologica, riferita genericamente a tutti gli atti di indagine assunti contra legem.Dovendosi, quindi, escludere dall’area dei divieti probatori rilevanti ai sensi dellanorma citata, le violazioni relative al procedimento di acquisizione della prova,fatte salve quelle comportanti la lesione di situazioni soggettive protette da normedi rango costituzionale ovvero sovranazionale; ma, ulteriormente, anche quelleconseguenti al rispetto degli specifici oneri motivazionali imposti in sede diprocedimento di ricerca della prova, quando gli stessi non si traducano nellalesione suddetta.Sulla base di tali presupposti, deve quindi escludersi che rientrinonell’ambito degli atti comportanti un divieto probatorio quelli contrassegnati da undifetto di motivazione dell’atto sotto il profilo della specifica indicazione del luogoe del tempo dell’intercettazione ambientale disposta tramite captatore informatico.2.3 Ma altresì, deve escludersi che rientri nell’area del divieto probatoriotale da determinare la persistente rilevabilità dell’inutilizzabilità anchel’acquisizione di dati esulanti dai limiti di tempo e di luogo previsti nel decretoautorizzativo, pure espressamente sancita dall’art.271, comma 1-bis,cod.proc.pen. (inserito dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n.216).Si tratta di doglianza, di fatto, prospettata dalla difesa nella parte in cui hadedotto (anche in riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza diprimo grado) che la captazione autorizzata dal GIP doveva ritenersi estesa anchealle modalità di tipo “attivo” e non solo a quelle di tipo “passivo”.Al riguardo occorre premettere che la distinzione tra forme di captazionec.d. “passiva” e “attiva” — comunemente impiegata in ambito dottrinale perdescrivere, rispettivamente, le operazioni meramente ricettive di comunicazioni inampliare l’oggetto dell’acquisizione — non assume, allo stato, rilievo normativo néintegra un autonomo requisito di validità del decreto autorizzativo.D’altra parte, la relativa distinzione può dirsi derivante dall’apparatoargomentativo di Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905 – 01;nella cui parte motiva è stato rilevato che il captatore informatico, oltre aconsentire l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, si presta anche autilizzazioni di altro tipo quale quelle «di mettere in funzione la web camera,permettendo di carpire le immagini; di perquisire lo hard disk e di fare copia, totaleo parziale, delle unità di memoria del sistema informatica preso di mira; didecifrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera collegata al sistema (keylogger)e visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo bersaglio (screenshot)»,inserendosi tali attività nell’ambito delle operazioni di captazione attiva, tutte – apropria volta – rientranti nell’area astratta di autorizzabilità ai soli sensi dell’art.267 cod.proc.pen. anche in quanto – sulla base del principio di “non sostituibilità”- non tali da potersi considerare idonee ad aggirare l’ambito di applicazione di altredisposizioni prevedenti un’inutilizzabilità.In linea generale va quindi rilevato che il sistema delineato dagli artt. 266e 267 cod. proc. pen. richiede che il provvedimento autorizzativo diacongruamente conto dei presupposti legali dell’intercettazione, con particolareriferimento alla sussistenza dei gravi indizi di reato ed alla assoluta indispensabilitàdel mezzo ai fini della prosecuzione delle indagini, ma non impone una analiticadescrizione delle specifiche modalità tecniche di esecuzione dell’attività captativa,né tanto meno una preventiva qualificazione delle stesse in termini di “attive” o“passive”.Ma, in ogni caso, la lettura complessiva della richiesta del pubblicoministero e del decreto autorizzativo induce a ritenere che il decreto abbiaautorizzato tanto le operazioni meramente “passive” (quali la registrazione delleconversazioni) quanto quelle “attive”; come, in particolare riferimento al caso dispecie, lo scatto di immagini esterne acquisite attraverso il dispositivo inoculato.Ne consegue la complessiva infondatezza della censura, non ravvisandosila concretizzazione di alcuna violazione di un divieto probatorio assumenterilevanza in riferimento alla specialità del rito.4. Il secondo motivo attiene alla dedotta carenza della motivazione inordine al profilo riguardante la responsabilità per il reato contestato.Il motivo è inammissibile, in quanto complessivamente caratterizzato daaspecificità estrinseca.4.1 A tale proposito, sulla base del tradizionale insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, va premesso che qualora – come nell’ipotesi inesame - l’esito delle decisioni di merito sia corrispondente, si verte in unafattispecie di c.d. doppia conforme, in cui le relative motivazioni vanno lettecongiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda; tanto in base al principio percui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità dellamotivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze diprimo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultatoorganico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv.209145 - 01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti,Rv. 225671 - 01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079 - 01).Ancora più specificamente, tale integrazione si verifica quando le due decisioni dimerito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni e – in particolare – nel caso in cui i giudici disecondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alledeterminazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggiorragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma sisiano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nelladecisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E. Rv. 277218 – 01;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01).4.2 Nell’esposizione del motivo, la difesa ha argomentato che, dal tenoreletterale delle intercettazioni, il destinatario dello stupefacente trasportato dalNieto e dal Gonzales fossa da identificare nel titolare di un nickname (Mondobello1)non corrispondente al soprannome indicato dai suddetti imputati (ovvero “IlMoro”); facendo, a tale scopo, riferimento all’annotazione redatta il 7 aprile 2023,dalla quale era risultato – sulla base dell’esame diretto del contenuto del telefonodel [OSCURATO:PERSONA] - che il destinatario della sostanza doveva identificarsi esattamentecome “[OSCURATO:PERSONA]”; sottolineando, altresì, l’impossibilità di porre in correlazione le fotoscattate dal dispositivo del [OSCURATO:PERSONA] e raffiguranti il [OSCURATO:PERSONA], in date 16 e 18 marzo2023, con una cessione avvenuta oltre due settimane dopo; sottolineando che,dall’esame dei tabulati telefonici, non si assumeva alcuna certezza sul fatto che ilNieto e il Gonzales si fossero incontrati con il [OSCURATO:PERSONA] in località [OSCURATO:PERSONA],luogo di abitazione del ricorrente.4.3 Va quindi premesso il principio in base al quale, in tema di ricorso percassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi,l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personaliin esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare lepersone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attivitàpropria del giudizio di merito , censurabile in sede di legittimità solo quando si siafondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez.1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912 del25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 -01).In ordine alla ricostruzione complessiva dei fatti, la sentenza di primo gradoha quindi evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] e il Gonzales avevano avuto uno scambio dimessaggi, dal tenore non criptico, il cui oggetto era – tra l’altro – la consegna dicirca 240 grammi di cocaina nei confronti di un terzo identificato come la “zia”,facendo riferimento alla circostanza per cui avrebbero dovuto trovarsi a “[OSCURATO:PERSONA]”intorno alle ore 19,00, prima di essere quindi fermati presso lo scalo di Alassio edessere arrestati nella flagranza del possesso dello stupefacente.In ordine al dato, di centrale importanza in riferimento al tenore del motivo,sostanza, il GUP ha ritenuto che il cessionario della cocaina fosse corrispondenteall’utente identificato nelle chat come “Mondobello1”, detto anche “zia” nel corsodelle conversazioni.Tali elementi sono stati dedotti sulla base dell’analisi dei tabulati telefonici,dalla quale era emerso che l’utenza telefonica del [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamenteagganciato la cella di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), al cui interno si trovava lalocalità di [OSCURATO:PERSONA], attigua a quella di [OSCURATO:PERSONA], in cui il Gioffrèrisiedeva, con l’obbligo di non uscire dopo le ore 22,00 in quanto si trovava inregime di affidamento in prova ai servizi sociali e tanto, in particolare, nelle datedel 20, 21 e 24/02/2023 e del 14, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 marzo 2023; mentre,in una telefonata intercettata alla predetta data del 19 marzo, il [OSCURATO:PERSONA] avevariferito alla compagna che si stava recando dalla “zia” e che doveva essere sulposto “prima delle 10”.Quindi, sulla base di tali elementi di fatto, il GIP ha esposto che le citateoperazioni di captazione telematica avevano riscontrato la fondatezza dell’ipotesi,in quanto, dall’esame dello scambio di informazioni, era stato possibile dedurrecon certezza che “la zia” fosse soggetto corrispondente a quello indicato come“Mondobello1”; dato corroborato dagli esiti dei servizi di osservazioni del 16 e del18 marzo del 2023, che avevano permesso di identificare nel [OSCURATO:PERSONA] la personaincontrata dal [OSCURATO:PERSONA] e dopo che l’utenza di quest’ultimo aveva ulteriormenteagganciato la cella di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).D’altra parte, un servizio di osservazione era stato svolto il 20 marzo e nelcorso dello stesso era stato monitorato un incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA],presso un bar di [OSCURATO:PERSONA] al Mare, durante la quale il telefono del Nietoaveva scattato una foto da cui era risultata certa l’identificazione dell’interlocutore.4.4 Così riassunti gli elementi di indagine, deve ritenersi che leconsiderazioni spiegate dal GUP – e trovanti conferma nella sentenza di appello –siano prive di elementi di palese illogicità e coerenti con i criteri generali in temadi valutazione della prova indiziaria.Mentre, di contro, il motivo si limita a proporre una lettura alternativa delcompendio probatorio ma senza adeguatamente confrontarsi con il principio percui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività , l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria delsingolo elemento (ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno quindi valorizzato, conconsiderazioni pienamente consequenziali, il dato rappresentato dai numerosiincontri tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno imputato, dapprima dedotti sulla base dellerisultanze dei tabulati telefonici e poi direttamente riscontrati sulla scorta deiservizi di osservazione oltre che delle foto scattate dal dispositivo oggetto diinoculazione informatica, in tale modo rendendo più che adeguatamentedimostrato che l’interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA], a propria voltalogicamente ricondotto al titolare del nickname “Mondobello1” oltre che con ilsoprannome “la zia”; mentre, a propria volta, l’identificazione dell’imputato comeil destinatario della cocaina sequestrata il 06/04/2023 è stata desunta, convalutazione non illogica, dal permanere dei contatti telefonici tra i due anche inmomenti successivi ai loro documentati incontri e fino allo stesso giornodell’arresto del [OSCURATO:PERSONA].Sulla base di tali elementi, deve ritenersi che le argomentazioni propostedal ricorrente non superino il vaglio di ammissibilità, proprio in quanto – di fatto –tendenti a sollecitare una mera rivisitazione del materiale probatorio sulla base diuna ipotetica ricostruzione alternativa non tale da configurare elementi di illogicitànelle decisioni di merito.In particolare, l’identificazione dell’interlocutore denominato “Mondobello1”con l’odierno ricorrente risulta adeguatamente argomentata sulla base dell’incrociodei dati risultanti dalle conversazioni captate con le risultanze dei servizi diosservazione e con le fotografie scattate dal dispositivo inoculato, elementi daiquali è stata evinta con conclusione logica e coerente l’identificazione medesima;rimanendo del tutto generici i riferimenti operati nell’esposizione del motivo a unadiversa identificazione del destinatario della sostanza, anche in relazione al –meramente dedotto – uso promiscuo del telefono utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] e alriferimento operato al “moro” contenuto nell’annotazione di servizio del07/04/2023.Del tutto generico è anche l’argomento inerente all’impossibilità di porre incorrelazione il destinatario della sostanza con il [OSCURATO:PERSONA], in considerazione delladedotta risalenza delle due fotto scattate dal dispositivo inoculato (il 16 e il 18marzo 2023) rispetto alla data del sequestro dello stupefacente (06/04/2023),contatti tra i due utenti avvenuti anche dopo tale data, fino al giorno dell’arrestodel [OSCURATO:PERSONA].Pure inidoneo a prospettare qualsiasi elemento di illogicità è il datoafferente alle risultanze emerse dai tabulati telefonici; rimanendo, di fatto,accertato in modo oggettivo che – anteriormente, peraltro, alle operazioni dicompiuta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore del [OSCURATO:PERSONA] – gli agenti di p.g.avevano constatato il ripetuto aggancio del telefono in uso a quest’ultimo con unacella compatibile con l’abitazione del ricorrente; dandosi quindi luogo a una primaipotesi di identificazione, poi ampiamente comprovata dai successivi elementi diindagine.Mentre il dato, per cui lo stupefacente dovesse essere recapitato dal Nietoe dal Gonzales in [OSCURATO:PERSONA], luogo diverso da quello di abitazione del [OSCURATO:PERSONA],sito in [OSCURATO:PERSONA], è stato dedotto dalla difesa sulla base dell’annotazione diservizio del 07/04/2023 allegata al ricorso; ma, tanto, sulla base di unaconversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] faceva generico riferimento alla località sita in“[OSCURATO:PERSONA]”; dandosi comunque atto, nella stessa annotazione, che il [OSCURATO:PERSONA] avessesubito dopo inviato al Gonzales uno screenshot relativo al messaggio intercorsocon “Mondobello1”, da cui si evinceva in modo univoco che lo stesso fosse ildestinatario della sostanza.Ne consegue che il motivo non prospetta, di fatto, alcun elemento effettivodi illogicità o contraddittorietà, dovendosi quindi concludere per la suainammissibilità sotto il piano della aspecificità estrinseca.5. Il terzo motivo, con il quale è stata chiesta la riqualificazione del fattosotto la specie di lieve entità, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.Sulla relativa problematica, la giurisprudenza di questa Corte ha specificatoche la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup. non puòeffettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statisticasu un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto,posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimentoall'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n.12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319 – 01).Conclusioni che, a propria volta, devono ritenersi coerenti con quelleespresse da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; secondola quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, unavalutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degliindici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990.Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità haprecisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti alvalore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolositàsociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente,«riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza diun solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazionedegli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tuttiindistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tragli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in gradodi consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quandole circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in talsenso».Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano ilprofilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma inconcreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da nonpoter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o piùdegli altri».Nel caso in esame – oltre al dato rappresentato dal rilevante datoquantitativo, di per sé già ontologicamente incompatibile con la fattispecie di lieveentità – il giudice di primo grado ha comunque fatto riferimento ai precedenti dacui è gravato l’imputato e al suo inserimento, ritenuto come organico, nell’ambitodel commercio di stupefacenti, essendo emerso nel corso delle indagini che,anteriormente alla cessione contestata in questa sede, era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] adavere operato come fornitore di cocaina nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Elementi fattuali che sono stati congruamente e complessivamente valutatiper escludere la richiesta riqualificazione della condotta.6. Il quarto motivo, attinente alla mancanza di motivazione in ordineall’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art.61, n.11-quater,cod.pen., è infondato; dovendosi rilevare che la censura, prospettando un’erratainterpretazione di tale norma in rapporto all’art.99 cod.pen., è più propriamenteinquadrabile nell’ambito della dedotta violazione di legge.Va premesso che l’aggravante in parola si perfeziona a seguito dellacommissione di un delitto non colposo durante il periodo di ammissione a misuraalternativa alla detenzione, senza che sia richiesta una qualsiasi forma dicollegamento teleologico con il reato ascritto.Quanto al dedotto rapporto di assorbimento della predetta aggravante pereffetto della ritenuta recidiva (in riferimento all’art.68 cod.pen.), la relativaargomentazione è infondata in punto di diritto; in quanto tale fenomeno si ravvisaunicamente nella specifica ipotesi in cui sia stata contestata la fattispecie direcidiva prevista dell'art. 99, comma 2, n. 3), cod. pen., nella parte in cui prevedeche la pena possa essere aumentata fino alla metà al recidivo che commetta ilnuovo delitto non colposo durante o dopo l'esecuzione della pena, applicandosiinvece – nelle altre ipotesi di recidiva – il regime di possibile coesistenza delle dueaggravanti (Sez. 6, n. 52545 del 07/10/2016, Petrovic, Rv. 268580 -01; in sensoconforme, Sez.7, Ordinanza n.24053 del 12/04/2019, Pignatelli, n.m.).Nel caso in esame, al [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata l’ipotesi di recidiva specificae infraquinquennale, con conseguente correttezza del giudizio in ordine allacontemporanea applicabilità delle due aggravanti.7. Il quinto motivo, attinente al difetto di motivazione sulla richiesta diconcessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, èmanifestamente infondato.Quanto al primo profilo, va rilevato che, con orientamento ribadito piùvolte, è stato rilevato che non è censurabile sotto il profilo dell’omessa pronunciala sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettatacon il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenzacomplessivamente considerata (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv.284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500 -01); nel caso di specie, deve quindi ritenersi congruo il riferimento, ricavabile dallesentenze di merito, all’oggettiva gravità del fatto e del rilevante profilo criminaledell’imputato.In ogni caso, la motivazione della Corte territoriale non è censurabile anchesotto altro e distinto profilo, in base al principio in forza del quale il difetto dimotivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti inconcorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso percassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria,quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto talesanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 3, n.10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700 – 01).Nel caso in esame, la richiesta di applicazione del beneficio era stataoperata in modo del tutto generico e senza il necessario riferimento a elementispecifici che potessero giustificarne la concessione, per cui non si ravvisa ildenunciato vulnus motivazionale.In ordine alla concreta dosimetria della sanzione, questa Corte ha avuto piùvolte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativoobbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità - è sufficiente chedia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni deltipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamoalla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria unaspecifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando lapena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis,Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01); essendosi altresì stato precisatoche non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel casoin cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve esserecalcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendoper due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale edaggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025,Licciardi, Rv. 288953 – 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01).Nel caso in esame, la pena applicata al [OSCURATO:PERSONA] – anche tenendo conto delleritenute aggravanti – era ben inferiore alla media edittale propria del delittocontestato, per cui doveva ritenersi del tutto adeguato il riferimento alla congruitàdella sanzione operato dai giudici di merito.8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26070/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris