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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40163/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con la quale era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella veste di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA], per avere indicato, nella dichiarazione fiscale sui redditi, elementi passivi fittizi utilizzando cinque fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità in relazione alla qualifica di amministratore di fatto, non essendo alcun elemento per ritenere il concorso nel reato commesso dall'amministratore di diritto.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere un terzo grado di merito.

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto dimostrata la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che l'imputato era il vero gestore della medesima.

Tale qualifica emergeva in modo indiscutibile dalle dichiarazioni testimoniali del Familiari, responsabile dello studio commercialista che seguiva la società, che ha riferito di avere avuto rapporti solamente con l'imputato che si occupava di tutti gli aspetti gestori (amministrativi e contabili) e di aver indicato il nome di un soggetto che poi aveva assunto la qualifica formale di amministratore, aderendo alla richiesta dell'imputato che aveva anche deciso a chi far assumere la carica formale.

Il ruolo gestorio dell'imputato era anche confermato da altro teste D'attilio che aveva dichiarato di non avere mai avuto rapporti con l'amministratore di diritto, mera testa di legno.

La corte territoriale si è attenuta al dictum secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101 — 01).

Motivazione che non appare connotata da 2, rilievi di illogicità ed è corretta in diritto.

Infatti, come è noto, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723 - 01; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01).

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con la quale era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nella veste di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA], per avere indicato, nella dichiarazione fiscale sui redditi, elementi passivi fittizi utilizzando cinque fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità in relazione alla qualifica di amministratore di fatto, non essendo alcun elemento per ritenere il concorso nel reato commesso dall'amministratore di diritto. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a richiedere un terzo grado di merito. Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l'apprezzamento del materiale probatorio profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha ritenuto dimostrata la qualifica di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] sul rilievo che l'imputato era il vero gestore della medesima. Tale qualifica emergeva in modo indiscutibile dalle dichiarazioni testimoniali del Familiari, responsabile dello studio commercialista che seguiva la società, che ha riferito di avere avuto rapporti solamente con l'imputato che si occupava di tutti gli aspetti gestori (amministrativi e contabili) e di aver indicato il nome di un soggetto che poi aveva assunto la qualifica formale di amministratore, aderendo alla richiesta dell'imputato che aveva anche deciso a chi far assumere la carica formale. Il ruolo gestorio dell'imputato era anche confermato da altro teste D'attilio che aveva dichiarato di non avere mai avuto rapporti con l'amministratore di diritto, mera testa di legno. La corte territoriale si è attenuta al dictum secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101 — 01). Motivazione che non appare connotata da 2, rilievi di illogicità ed è corretta in diritto. Infatti, come è noto, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723 - 01; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01). 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 sette
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