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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13172/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del r7I----t).g.nd 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 11 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegno, truffa, falsità in titolo di credito e calunnia, lo ha assolto dal reato di falsità in titoli di credito perché non più previsto dalla legge come reato, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi dell'imputato in relazione al reato di truffa, esclusa la contestata recidiva, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati, è costituito da generiche censure attinenti a profili di merito, come tali non consentite in sede di legittimità e, comunque, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale.

Il ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, dei giudici di appello i quali, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato in considerazione della mancata indicazione di una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa e del contenuto dalle dichiarazioni della persona offesa MARCAURELIO e degli screenshot delle conversazioni intrattenute da quest'ultimo con l'imputato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso/in data 21 febbraio 2023 ere Es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del r7I----t).g.nd 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata in data 11 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegno, truffa, falsità in titolo di credito e calunnia, lo ha assolto dal reato di falsità in titoli di credito perché non più previsto dalla legge come reato, ha dichiarato non doversi procedere nei riguardi dell'imputato in relazione al reato di truffa, esclusa la contestata recidiva, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura carenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati, è costituito da generiche censure attinenti a profili di merito, come tali non consentite in sede di legittimità e, comunque, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale. Il ricorrente non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, dei giudici di appello i quali, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01), hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato in considerazione della mancata indicazione di una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei beni di provenienza delittuosa e del contenuto dalle dichiarazioni della persona offesa MARCAURELIO e degli screenshot delle conversazioni intrattenute da quest'ultimo con l'imputato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso/in data 21 febbraio 2023 ere Es
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