CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19074/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14 febbraio 2025 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Palermo disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelarepersonale della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato, dei delitti di cui agli artt.416-bis, commi secondo, terzo, quarto e sesto, cod. pen., quale componente, in posizioneapicale, della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], articolazione di “cosa nostra” siciliana,con il ruolo di organizzatore e direttore delle attività della cosca nei settori del traffico disostanze stupefacenti, del gioco clandestino, delle attività estorsive (capo 1 dell’incolpazioneprovvisoria) e 74, commi 1, 3 e 4, T.U. stup., per aver diretto e organizzato da settembre2022 un’associazione dedita al narcotraffico (capo 35), collegata al sodalizio mafioso,nonché dei delitti-scopo, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., diorganizzazione abusiva di scommesse clandestine (capo 5), estorsione tentata e consumata(capi 6, 14, 17, 33), violazione della disciplina sugli stupefacenti (capi 7, 10, 15, 36, 37, 39,41, 43, 45, 48, 50).L’ordinanza confermativa del titolo cautelare genetico, emessa ex art. 309 cod. proc.pen. l’8 marzo 2025 dal Tribunale di Palermo, veniva annullata con rinvio da questa Corte,giusta sentenza n. 29382 del 23 luglio 2025, limitatamente alla fattispecie associativa alcapo 35), per carenza di motivazione sul tema della effettiva sussistenza di un’associazionededita al narcotraffico distinta dall’associazione mafiosa, con rigetto nel restodell’impugnazione.Con ordinanza del 22 settembre 2025, in sede di rinvio, il Tribunale del riesame diPalermo ha confermato nuovamente la misura cautelare personale anche in relazione aldelitto di cui all’art. 74 T.U. stup.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge evizio di motivazione.Ha dedotto che il Tribunale non ha congruamente motivato sull’esistenza diun’autonoma articolazione plurisoggettiva dedita al traffico di stupefacenti distinta dalsodalizio mafioso, costituendo i reati scopo in materia di stupefacenti attuazione del corebusiness dell’associazione ex art. 416-bis cod. pen., nonché sul ruolo apicale ascrittoall’indagato.Ha censurato la prospettazione del Tribunale circa l’esistenza di una cassa comunedell’associazione finalizzata al narcotraffico, autonoma rispetto a quella della consorteriamafiosa, nonché l’affermazione di una diversa composizione soggettiva tra le duecompagini, ravvisata unicamente in ragione della presenza di un unico sodale estraneo allacongrega mafiosa, lamentando l’omessa risposta alle doglianze difensive articolate conmemoria del 22 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato nei termini che si esporranno.2. Prima di affrontare le doglianze del ricorrente è opportuno ribadire che, in tema dimisure cautelari personali, allorché sia censurato, con il ricorso per cassazione, ilprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiarenatura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazionedegli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Nella cornice così tratteggiata, deve osservarsi che, colmando il deficit motivazionalerilevato dalla sentenza rescindente, i giudici del riesame hanno argomentato in modocorretto e logico sulla questione attinta dal rinvio, rispondendo adeguatamente alle doglianzeformulate dalla difesa nel corso del procedimento incidentale in ordine alla configurabilità diun’associazione finalizzata al narcotraffico distinta dall’associazione mafiosa di riferimento.Il Tribunale ha all’uopo valorizzato la circolarità dei contatti tra gli associati,costantemente impegnati nella trattazione di affari concernenti il traffico di stupefacenti, ilcostante impegno dei sodali nel reperimento di fonti di approvvigionamento, avvalendosi dirapporti di mutua collaborazione con esponenti di altre famiglie mafiose e della ‘ndranghetacalabrese, e nel procacciamento delle sostanze da immettere sul mercato, l’incessantepredisposizione di una “cassa” e di una “contabilità” comuni, documentata da numeroseconversazioni intercettate, che vedevano gli associati impegnati nel conteggio dei proventidel commercio della droga e delle somme da reinvestire in nuovi acquisti.Evidenziata l’esistenza di una struttura gerarchica con ripartizione dei ruoli, in cuiStagno dirigeva e organizzava l’attività illecita in posizione subalterna rispetto ai verticimafiosi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con compiti di raccordo e coordinamento rispetto alsodale [OSCURATO:PERSONA], delegato alla gestione del narcotraffico con ampia autonomiaoperativa, il Tribunale ha rimarcato la diversa composizione soggettiva dei sodalizi,figurando tra gli indagati sia adepti dell’associazione di narcotrafficanti estranei al sodaliziomafioso, come [OSCURATO:PERSONA], braccio destro del [OSCURATO:PERSONA], sia membri della famigliadi [OSCURATO:PERSONA], non coinvolti nel narcotraffico. Il provvedimento impugnato si colloca pertanto nel solco del consolidato insegnamentodi questa Corte secondo cui è ammissibile la contemporanea esistenza di un’associazioneper delinquere di stampo mafioso e altra associazione per delinquere finalizzata allacommissione di specifici reati quando quest'ultima sia dotata di un'autonoma strutturaorganizzativa che si avvalga anche del contributo di sodali diversi dai soggetti affiliati alsodalizio mafioso perseguendo un proprio programma delittuoso (Sez. U, n. 1149 del25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883-01; in tal senso, altresì, Sez. 1, n. 4071 del04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163-01; Sez. 2, n. 36692 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892-01).In ossequio alle indicazioni giurisprudenziali risulta congruamente motivata ed esenteda manifesta illogicità l’affermazione del Tribunale del riesame circa l’esistenza di due distintiorganismi associativi, contrassegnata da una parziale diversità soggettiva e dall’esistenza di“casse” e “contabilità” separate, in ragione della multiforme attività criminaledell’associazione mafiosa, che non si esauriva nel traffico di stupefacenti all’ingrosso e aldettaglio, ma interessava anche la gestione delle scommesse illecite e l’imposizione del“pizzo”.Adeguatamente motivato risulta altresì l’assolvimento da parte del ricorrente di compitidi direzione e organizzazione all’interno nel sodalizio descritto al capo 35), desunti dalleconversazioni intercettate, specificamente richiamate nel provvedimento impugnato, nellequali [OSCURATO:PERSONA], bersaglio delle operazioni tecniche, rivendicava il ruolo di “collante” tra i verticidella congrega mafiosa e [OSCURATO:PERSONA], che indicava come soggetto a lui subordinato,cui aveva delegato la gestione delle attività illecite nel settore degli stupefacenti,confrontandosi con emissari di altre organizzazione mafiose per la soluzione di contrastiinsorti nei rapporti di fornitura. 3. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]