CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 31820/2022 Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Paola, che in qualità di giudice di appello ed in riforma della sentenza di prime cure, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 c.p., perché il fatto non sussiste, Considerato che il ricorso proposto censura l'apparato motivazionale della sentenza di appello, laddove il comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p. prevede che, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente