CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –ControAgenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 6017/02/2022, depositata il 29.06.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Messina accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],esercente attività di produzione di oggetti in terracotta, avversol’avviso di accertamento per Irpef e altro, in relazione all’anno diNumero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026imposta 2012, con il quale era stato rideterminato il suo reddito sullabase degli studi di settore;- con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate osservando, per quanto ancora qui interessa, che:- la situazione reddituale rappresentata in dichiarazione dallacontribuente si scostava significativamente dai parametri di cui allostudio di settore, posto che per l’anno 2011 venivano dichiarati ricaviper euro 52.173,00, a fronte di ricavi attesi in base allo studio disettore per euro 75.892,00 e tale scostamento risultavasistematicamente reiterato nel tempo;- ancora più macroscopiche erano le incongruenze con riferimentoalla redditività dell’impresa che, in tutti gli anni in esame (dal 2007 al2010), non aveva dichiarato alcun utile e rappresentato solo perdite;- ulteriori incongruenze emergevano con riferimento al valoreaggiunto per addetto (9,81 nel 2011, a fronte di un minimo di 12,11e 2,20 per il 2012 a fronte di un minimo di 12,11) e all'incidenza delmargine operativo lordo sui ricavi (18,81 per l'anno 2011, a fronte diun minimo di 24,80 e -7,58 per l'anno 2012 a fronte di un minimo di7,03);- il quadro evidenziato descriveva un’attività palesementeantieconomica ed inverosimile costituendo indice univoco di nonveridicità dei dati esposti in dichiarazione e di infedeltà delledichiarazioni presentate, tale da giustificare il ricorso a metodiinduttivi di accertamento;- le giustificazioni fornite in sede di contraddittorio non apparivanoidonee a spiegare lo scostamento ed erano prive di rilievo legeneriche considerazioni sulla crisi economica, dato che lo studio disettore comprendeva gli specifici correttivi anticrisi;Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- lo studio di settore applicato corrispondeva all’attività svolta dallacontribuente, sia per la tipologia di vendita sia per l’ubicazione, alledimensioni, all’assenza di dipendenti, all’età dell’imprenditrice, alcontesto socioeconomico;- la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a novemotivi;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 del cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 132, comma 1,n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di motivare la sentenzaimpugnata con riferimento al merito della controversia e all’eccezionedi nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione,trascritto le difese proposte dall’Ente impositore e, dall’altro,totalmente ignorato quelle di parte privata;- il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte affermato che“la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affettada "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. Un. n.22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto spiega, seppure in modosuccinto, sia le ragioni per le quali ha ritenuto l’avviso adeguatamenteNumero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026motivato anche con riferimento alle giustificazioni fornite dallacontribuente (“Non appaiono idonee a spiegare lo scostamento legiustificazioni fornite dalla contribuente in sede di contraddittorio”) siale ragioni della pretesa, anche alla luce delle deduzioni difensive dellacontribuente, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appelloabbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al disopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);- con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullitàe/o illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza dimotivazione in relazione alle difese formulate dalla contribuente nelcorso del contraddittorio preventivo;- il motivo è infondato, essendosi la CTR pronunciata sulla asseritamancanza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato,come si è rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso;- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,n. 3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del d.l. n.331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, artt. 39, comma 1, lett. d) e 42, del d.P.R. n.633/1972, art. 54, e degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per non averela CTR considerato che l’Agenzia delle Entrate non avevaadeguatamente motivato l’avviso di accertamento in relazione allegiustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittoriopreventivo, soprattutto quelle relative alla crisi economica che avevacolpito tutti i settori produttivi in generale e quello della ceramica inparticolar modo, ed alla circostanza che il completamento dellaautostrada Messina-Palermo aveva determinato un isolamento delComune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastra ed una drastica diminuzionedella clientela privata con la corrispondente riduzione del fatturato;Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- il motivo è infondato;- deve premettersi che le modalità dell’accertamento a mezzo deglistudi di settore sono state precisate dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass. Sez. U. 18.12.2009, n. 26635), secondo cuil’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema dipresunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non èex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispettoagli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito alcontraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullitàdell'accertamento, con il contribuente;- nell’ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare,senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza dellecondizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area deisoggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtàdell'attività economica nel periodo di tempo in esame;- l’eventuale avviso di accertamento, emesso all’esito delcontraddittorio, deve essere motivato sul rilievo dello scostamento,che deve denotare una grave incongruenza, e deve essere, altresì,integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dellostandard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese lecontestazioni sollevate dal contribuente, sempre che questi abbiapartecipato al contraddittorio o che, pur partecipandovi, non si siaastenuto da qualsivoglia attività di allegazione (Cass. 20.09.2017, n.21754);- ne consegue che, ove il contribuente, in sede di contraddittoriopreventivo, contesti l'applicazione dei parametri allegando circostanzeconcrete che giustificano lo scostamento della propria posizionereddituale dagli standards previsti, l'Ufficio, ove non ritengaimpositivo sotto tale profilo (Cass. 31.05.2018, n. 13908);Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- nella specie, dall’avviso di accertamento impugnato – richiamato nelcontroricorso nei punti essenziali e, comunque, allegato al ricorso, inossequio al principio di autosufficienza - risulta che l’Ufficio haconsiderato anche la circostanza, prettamente territoriale, dellaasserita diminuzione della clientela, dovuta al completamento dellaautostrada Messina-Palermo e al conseguente isolamento del [OSCURATO:PERSONA] di Camastra, avendo precisato a p. 6 dell’attoimpositivo che “nella nota tecnica e metodologica dello studio disettore applicato è evidenziato che si è tenuto conto delle possibilidifferenze di risultati economici legate al luogo di svolgimentodell'attività. Di conseguenza il substrato economico-sociale in cuil'azienda è inserita è già stato valutato dallo studio di settore ed iricavi stimati hanno subito anche l'effetto di questa valutazione”;- a tale proposito non può sostenersi che il presupposto dellalegittimità del provvedimento impugnato, attinente alle ragioni per lequali sono state disattese le contestazioni sollevate dalla contribuentein sede di contraddittorio, possa estendersi alla adeguatezza e allacompletezza delle risposte fornite dall’Ufficio alle osservazionipresentate dal contribuente, posto che la valutazione di questa Cortedeve limitarsi alla constatazione della sussistenza formaledell’adempimento procedimentale da parte dell’Amministrazione(Cass. n. 17335 del 2022);- la ripresa, peraltro, come ha precisato la CTR, non si è fondata solosull’applicazione degli studi di settore, ma anche sulla constatazionedi una gestione antieconomica dell’impresa, evincibiledall’irragionevole scostamento, reiterato per diversi anni d’imposta,tra i ricavi dichiarati e quelli evincibili sulla base degli studi di settore,dalla costante perdita negli anni dal 2007 al 2012, dalle incongruenzerelative alla redditività di impresa, al valore aggiunto per addetto eall’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi;Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sulla eccezione dinullità e/o illegittimità dell’avviso di accertamento nella parte relativaall’IVA per violazione degli artt. 1, 6, 19, 54, 55 e 60 del D.P.R. n.600/73 e per violazione della normativa comunitaria in materia;- con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sulla eccezione dinullità e/o illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione deltermine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212/2000;- entrambi i motivi, che per connessione vanno esaminatiunitariamente, sono infondati;- occorre premettere che, sebbene la CTR abbia omesso dipronunciarsi sulle questioni prospettate con i suindicati motivi,secondo l’indirizzo ormai costante di questa Corte, “Alla luce deiprincipi di economia processuale e di ragionevole durata del processocome costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel meritoallorquando la questione di diritto posta con quel motivorisulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene aconfermare il dispositivo della sentenza di appello (determinandol'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che sitratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (explurimis, Cass. n. 16171 del 2017);Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- per quanto riguarda l’asserita incompatibilità degli studi di settorecon la normativa comunitaria in materia di IVA, questa Corte hacondivisibilmente affermato, in tema di IVA, che la determinazionestandardizzata del volume d'affari mediante l'applicazione degli studidi settore non contrasta con il diritto unionale, purché, nel rispetto deiprincipi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa,durante l'intera fase del procedimento di rettifica il contribuente siaposto in condizione di contestare, mediante prova contraria, tantol'esattezza quanto la pertinenza delle risultanze presuntive di dettistudi di settore, nonché di dedurre le circostanze per le quali ilvolume d'affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato conmetodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nelperiodo interessato (Cass. n. 7123 del 2019);- anche la Corte di Giustizia UE (sentenza del 21 novembre 2018 -causa C-648/16), pronunciandosi sulla interpretazione dell'art. 273della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, haprecisato che «l'art. 273 della direttiva IVA non osta, in linea diprincipio, ad una normativa nazionale.... che, al fine di garantirel'esatta percezione dell'IVA e di prevenire l'evasione fiscale, determinil'importo dell'IVA dovuta da un soggetto passivo sulla base delvolume d'affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta distudi settoriali approvati con decreto ministeriale» (punto 36),rilevando che «...il diritto di difesa del soggetto passivo deve esseregarantito durante tutto il corso del procedimento di rettifica fiscale, ilche implica, in particolare, che ogniqualvolta l'Amministrazione siproponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo per ilmedesimo, questi dev'essere posto in condizione di manifestareutilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui qualil'Amministrazione intenda fondare la propria decisione (sentenza delNumero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/20263 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e Datema HelimannWorldwide Logistics, C 129/13 e C 130/13, punto 30)» (punto 43); «ilsoggetto passivo deve quindi disporre, da un lato, della possibilità dicontestare, ai fini della valutazione della propria specifica situazione,tanto l'esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore inquestione. Dall'altro, il soggetto passivo dev'essere in grado di farvalere le circostanze per le quali il volume d'affari dichiarato, benchèinferiore a quello determinato in base al metodo induttivo,corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato»(punto 44).- la Corte di Giustizia, quindi, ha statuito che «la direttiva IVA,nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devonoessere interpretati nel senso che non ostano ad una normativanazionale..... che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte digravi divergenze tra redditi dichiarati e redditi stimati sulla base distudi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato suglistudi di settore, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dalcontribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale conimposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che talenormativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso,nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonchédi diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrariedi cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitareil proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizionicontenute nel titolo X della direttiva IVA...» (punto 46);- la sentenza impugnata ha evidenziato che la contribuente avevafornito le sue giustificazioni, ma che le stesse non erano idonee aspiegare lo scostamento rilevato a seguito dell’applicazione degli studidi settore e che erano prive di rilevanza le generiche considerazioni inNumero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026ordine alla crisi economica, tenuto conto degli specifici correttivianticrisi previsti nello studio stesso;- con riferimento all’omessa pronuncia sulla eccepita violazione deltermine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dellalegge n. 212/2000, oggetto del quinto motivo di ricorso, va inveceribadito che l'ambito di applicabilità dei diritti e delle garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, stabiliti dall'articolo 12dello statuto dei diritti del contribuente, postula, a norma del primocomma della norma, lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifichefiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente (explurimis, Cass. n. 7957 del 2014);- da ciò discende che la disciplina prevista dall’art. 12 cit. - ed inparticolare l’obbligo di redazione del processo verbale diconstatazione e il rispetto del termine dilatorio all’azione diaccertamento - non si applica ai controlli effettuatidall’Amministrazione finanziaria nella propria sede (c.d. controllo atavolino), in base ai dati forniti dallo stesso contribuente o acquisitidocumentalmente (ex plurimis, Cass. n. 24793 del 2020);- nella specie, versandosi in presenza di accertamento effettuatopresso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, quindi, nonsussisteva alcun obbligo di rispettare il termine di 60 giorni primadell’emissione dell’avviso di accertamento;- con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR omesso rilevareche l’Agenzia delle Entrate non avesse fornito la prova dellafondatezza della pretesa erariale contenuta nell’avviso diaccertamento impugnato in quanto aveva omesso di depositare neiNumero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026gradi di giudizio di merito lo studio di settore VD18U su cui l’attoimpositivo si fondava;- il motivo è infondato, avendo questa Corte affermato il principiosecondo il quale «in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della l.n. 130 del 2022, è una norma di natura sostanziale e nonprocessuale, sicchè la stessa si applica ai giudizi introdottisuccessivamente al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore dellalegge n. 130 del 2022).» (Cass. n. 20816 del 2024);- va in ogni caso rilevato che, nel caso di avviso di accertamentofondato su studio di settore, l'Amministrazione finanziaria non ètenuta ad allegare all'atto notificato il decreto ministeriale diapprovazione del detto studio, in quanto il contribuente è reso edottodegli indici elaborati per la determinazione in via presuntiva delreddito nel corso del necessario contraddittorio procedimentalepreventivo all'emissione dell'atto impositivo (Cass. n. 14552 del2018;- con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5 del cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non avendo laCTR considerato che la ricorrente aveva giustificato lo scostamentotra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio disettore attraverso la crisi che aveva colpito tutti i settori produttivi ingenerale, e quello della ceramica in particolar modo, e l’avvenutocompletamento della autostrada Messina-Palermo che avevadeterminato un isolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Camastraed una drastica diminuzione della clientela privata con lacorrispondente riduzione del fatturato;- il motivo è inammissibile;Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenzedepositate dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), infatti, ha introdotto un vizio specificodenunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;- il ricorrente deve indicare, pertanto, nel rispetto di quanto previstodagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.,il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttorinon integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie;- nella specie, invece, la ricorrente ha censurato, nella sostanza, unainsufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata inordine ad alcuni aspetti relativi alla valutazione delle prove, con ciòmotivazione del giudice di merito, al fine di provocare un nuovoaccertamento in fatto, non consentito in questa sede, avendo la CTRritenuto che le giustificazioni fornite dalla contribuente non eranoidonee a spiegare lo scostamento e che le generiche considerazioni inordine alla crisi economica erano prive di rilevanza, alla luce deglispecifici correttivi anticrisi già previsti dallo studio di settore;Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- con l’ottavo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e dell’art. 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. n. 600/73, per avere la CTR omesso di rilevare lamancanza delle “gravi incongruenze” necessarie a legittimare l’utilizzodello strumento di accertamento dello studio di settore;- il motivo è inammissibile;- questa Corte ha affermato, anche recentemente, che nel processotributario l'appellato che sia risultato totalmente vincitore in primogrado è tenuto, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, ariproporre le questioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado, non solo in manieraspecifica, ma anche tempestivamente nei termini di cui all'art. 23 delcitato d.lgs. (Cass. n. 32051 del 2025);- secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.19/10/2012, n. 17950; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass.05/09/2022, n. 26008), invero, nel processo tributario la volontàdell’appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, diriproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcunaimpugnazione incidentale, deve essere espressa non solo in modo“specifico” come richiede l’art. 56, d.lgs. n. 546/1992 (Cass.19/09/2024, n. 25239, secondo cui la riproposizione non può essereaffidata a formule di mero stile o di contenuto generico, ad. es.mediante il richiamo al complessivo contenuto degli atti del primogrado; Cass. sez. 5, n. 18363 del 2025), ma anche tempestivamente,ossia, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositarenel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicché tale volontàdi riproposizione non può essere manifestata in un atto successivo;- l’insussistenza del presupposto della “grave incongruenza” in temadi accertamento mediante studi di settore costituisce, invero,Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026un’eccezione in senso stretto, in quanto, risolvendosi nellacontestazione circa la sussistenza di un presupposto per l’esercizio delpotere impositivo, costituisce un vizio dell’avviso di accertamento chepuò essere esaminato dal giudice tributario solo in quanto ritualmentededotto quale motivo di impugnazione e tale deduzione, lungi dalcostituire una mera negazione della pretesa erariale, introduce nelgiudizio un tema diverso, rappresentato dalla modalità con cuil’amministrazione finanziaria è pervenuta all’accertamento dellamaggiore imposta e della sussistenza di elementi che la legge elevaad indici presuntivi di un maggior reddito non dichiarato (Cass. n.21556 del 2022);- di conseguenza, trattandosi di eccezione in senso stretto, la stessanon solo deve essere dedotto in sede di ricorso introduttivo, ma deveessere anche riproposta tempestivamente in appello;- nel caso in esame la contribuente, che era rimasta vittoriosa nelgiudizio di primo grado, non ha dimostrato di avere riproposto inmodo specifico la censura sulla asserita mancanza delle “graviincongruenze” con riferimento agli studi di settore anche in sede dicontrodeduzioni in appello;- con il nono motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3del cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. in quanto la CTR ha erroneamente ed illegittimamentecondannato l’istante al pagamento delle spese di giudizio sia inquanto i giudizi di merito avrebbero dovuto concludersi in sensototalmente favorevole al contribuente sia perché l’Ufficio neiprecedenti gradi di giudizio si è difeso attraverso i propri funzionari;- il motivo è infondato avendo il giudice di appello, nel liquidare lespese in favore dell'Agenzia, stante l’accoglimento dell'appelloproposto da quest’ultima, fatto corretta applicazione del generaleprincipio della soccombenza;Numero registro generale 1426/2024Numero sezionale 3135/2026Numero di raccolta generale 13474/2026Data pubblicazione 09/05/2026- inoltre, va ribadito che nel processo tributario, all'Amministrazionefinanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o dapropri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazionedelle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazionedella tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con lariduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, attesoche l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta,ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992,ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimatia svolgere attività difensiva nel processo (da ultimo, Cass. n. 1019del 2024);- il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio,che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquidain € 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida