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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; si procede con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria del locale Tribunale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Angelo colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli e, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, gli infliggeva la pena principale e la pena accessoria indicata in dispositivo.

Il prevenuto era accusato di avere distratto dal patrimonio della ditta individuale DUCA, di cui era titolare e legale rappresentante e la cui insolvenza era stata dichiarata con sentenza del 16 aprile 2015, le attrezzature indicate in imputazione (cedute ad altra società dell'imputato ed il cui corrispettivo non era stato mai versato), e per avere sottratto le scritture contabili obbligatorie o per averle comunque tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

1.1. La Corte territoriale riformava la sentenza assolutoria di prime cure (decidendo sulle sole prove scritte dettagliatamente indicate) osservando quanto segue.

Il curatore fallimentare, nella sua relazione al giudice fallimentare, aveva denunciato l'impossibilità dì ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari posto che i registri tenuti ai fini fiscali erano stati solo parzialmente compilati e che non erano state, invece, affatto conservate e tenute le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici.

Nell'ultimo periodo poi erano state concluse delle operazioni con altre società dell'imputato, una delle quali era quella distrattiva indicata in imputazione, così che i beni della fallita erano interamente transitati in questa società, nel tentativo di proseguire, con questa, l'attività economica.

Tutto ciò premesso, la Corte riteneva la responsabilità del prevenuto per il delitto di bancarotta documentale per la mancata tenuta delle scritture civilistiche obbligatorie e perché la documentazione prodotta non aveva comunque consentito di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società.

Condotte connotate dal dolo specifico di danno ai creditori della massa.

A giudizio della Corte distrettuale sussisteva anche il delitto di bancarotta patrimoniale avendo il prevenuto ceduto i beni strumentali ad altra società, al medesimo facente capo, nella certezza che questa, anch'essa in patente difficoltà economica, non ne avrebbe versato il corrispettivo (come era infatti accaduto).

Non vi erano elementi per riconoscere l'invocata attenuante specifica, del danno patrimoniale lieve, anche in relazione alla bancarotta documentale considerando sia l'entità dei debiti della fallita, sia il tipo di attività economica esercitata.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

La Corte aveva riportato una serie di condotte non descritte in imputazione e quindi non ascrivibili al medesimo e che ne avevano pregiudicato il giudizio, considerando poi che il valore dei beni distratti era minino, prossimo ai 3.500 euro.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale e dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale.

La fallita era una ditta individuale ed al curatore erano stati consegnati proprio quei libri e quelle scritture che tale ente doveva tenere in ragione del regime tributario semplificato al quale era sottoposta.

Registri che erano stati regolarmente tenuti come aveva riconosciuto lo stesso curatore.

2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta bancarotta patrimoniale, non avendo la Corte compreso che l'imputato intendeva soltanto consentire ad altra sua società, in evidenti difficoltà economiche, proseguire l'attività, sacrificando la fallita ormai in dissesto.

Un'operazione che l'imputato non aveva affatto occultato.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per non avere, la Corte, riconosciuto l'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 219 legge fall..

3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante specifica, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto.

4. Con successiva memoria il difensore del ricorrente insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I primi quattro motivi — i cui si contesta la configurabilità degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei contestati delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale — non tengono, infatti, conto del perimetro dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che è limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1.1. Quanto al delitto di bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale aveva congruamente affermato che il prevenuto, quale amministratore della fallita, aveva distratto le attrezzature indicate in imputazione, conferendole, senza che ne fosse versato il corrispettivo, ad una società che al medesimo imputato faceva capo, società anch'essa avviata verso l'insolvenza (e quindi incapace di assolvere al debito contratto), condizione di cui il prevenuto era a perfetta conoscenza.

Era pertanto indubbio che tali beni fossero stati distratti dal patrimonio della fallita.

Era poi circostanza priva di rilievo il fatto che la distrazione di quei beni, per il loro valore economico, non fosse stato determinante nella causazione del dissesto posto che, ad essere contestata al prevenuto, era appunto la loro sottrazione alla garanzia patrimoniale dei creditori e non il diretto cagionamento del dissesto (di cui peraltro si risponde anche a solo titolo di aggravamento).

Si è infatti affermato che: - integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali, in ipotesi obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditorie (Sez. 5 , n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768); - ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189).

Non era stato, infine, dimostrato il vantaggio compensativo che si prefigura nel terzo motivo quando si afferma che i beni strumentali erano stati ceduti ad altra società per consentire, almeno a questa, di proseguire l'attività economica.

Sul punto, infatti deve ricordarsi che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).

1.2. Quanto al delitto di bancarotta documentale, la Corte distrettuale aveva considerato la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie e del registro dei beni ammortizzabili, condotta che aveva determinato sia l'impossibilità di ricostruire attendibilmente il patrimonio ed il movimento degli affari sia di approfondire l'esame di alcune operazioni (che venivano indicate per il necessario dettaglio della motivazione e non per ascriverle ad altro titolo all'imputato) che non apparivano condotte nell'interesse della società poi fallita.

Così che la parziale consegna dei libri era andata anche a consapevole, da parte dell'imputato, danno dei creditori della società dal medesimo amministrata.

Sussisteva pertanto il richiesto dolo specifico. 2.

Anche il quarto motivo è inammissibile, per la sua evidente genericità.

Se il valore dei beni distratti appare infatti esiguo, non altrettanto può affermarsi per la bancarotta documentale, anch'essa foriera di danni patrimoniali (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541), che, nel caso di specie, sono stati illustrati nella sentenza impugnata con argomenti che nel ricorso non si affrontano adeguatamente.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; si procede con trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 giugno 2021, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza assolutoria del locale Tribunale, dichiarava [OSCURATO:PERSONA]Angelo colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli e, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, gli infliggeva la pena principale e la pena accessoria indicata in dispositivo. Il prevenuto era accusato di avere distratto dal patrimonio della ditta individuale DUCA, di cui era titolare e legale rappresentante e la cui insolvenza era stata dichiarata con sentenza del 16 aprile 2015, le attrezzature indicate in imputazione (cedute ad altra società dell'imputato ed il cui corrispettivo non era stato mai versato), e per avere sottratto le scritture contabili obbligatorie o per averle comunque tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. 1.1. La Corte territoriale riformava la sentenza assolutoria di prime cure (decidendo sulle sole prove scritte dettagliatamente indicate) osservando quanto segue. Il curatore fallimentare, nella sua relazione al giudice fallimentare, aveva denunciato l'impossibilità dì ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari posto che i registri tenuti ai fini fiscali erano stati solo parzialmente compilati e che non erano state, invece, affatto conservate e tenute le altre scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici. Nell'ultimo periodo poi erano state concluse delle operazioni con altre società dell'imputato, una delle quali era quella distrattiva indicata in imputazione, così che i beni della fallita erano interamente transitati in questa società, nel tentativo di proseguire, con questa, l'attività economica. Tutto ciò premesso, la Corte riteneva la responsabilità del prevenuto per il delitto di bancarotta documentale per la mancata tenuta delle scritture civilistiche obbligatorie e perché la documentazione prodotta non aveva comunque consentito di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della società. Condotte connotate dal dolo specifico di danno ai creditori della massa. A giudizio della Corte distrettuale sussisteva anche il delitto di bancarotta patrimoniale avendo il prevenuto ceduto i beni strumentali ad altra società, al medesimo facente capo, nella certezza che questa, anch'essa in patente difficoltà economica, non ne avrebbe versato il corrispettivo (come era infatti accaduto). Non vi erano elementi per riconoscere l'invocata attenuante specifica, del danno patrimoniale lieve, anche in relazione alla bancarotta documentale considerando sia l'entità dei debiti della fallita, sia il tipo di attività economica esercitata. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato. La Corte aveva riportato una serie di condotte non descritte in imputazione e quindi non ascrivibili al medesimo e che ne avevano pregiudicato il giudizio, considerando poi che il valore dei beni distratti era minino, prossimo ai 3.500 euro. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta documentale e dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale. La fallita era una ditta individuale ed al curatore erano stati consegnati proprio quei libri e quelle scritture che tale ente doveva tenere in ragione del regime tributario semplificato al quale era sottoposta. Registri che erano stati regolarmente tenuti come aveva riconosciuto lo stesso curatore. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta bancarotta patrimoniale, non avendo la Corte compreso che l'imputato intendeva soltanto consentire ad altra sua società, in evidenti difficoltà economiche, proseguire l'attività, sacrificando la fallita ormai in dissesto. Un'operazione che l'imputato non aveva affatto occultato. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per non avere, la Corte, riconosciuto l'attenuante di cui al comma terzo dell'art. 219 legge fall.. 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante specifica, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto. 4. Con successiva memoria il difensore del ricorrente insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi quattro motivi — i cui si contesta la configurabilità degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dei contestati delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale — non tengono, infatti, conto del perimetro dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione che è limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza che sia consentita la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 1.1. Quanto al delitto di bancarotta patrimoniale, la Corte territoriale aveva congruamente affermato che il prevenuto, quale amministratore della fallita, aveva distratto le attrezzature indicate in imputazione, conferendole, senza che ne fosse versato il corrispettivo, ad una società che al medesimo imputato faceva capo, società anch'essa avviata verso l'insolvenza (e quindi incapace di assolvere al debito contratto), condizione di cui il prevenuto era a perfetta conoscenza. Era pertanto indubbio che tali beni fossero stati distratti dal patrimonio della fallita. Era poi circostanza priva di rilievo il fatto che la distrazione di quei beni, per il loro valore economico, non fosse stato determinante nella causazione del dissesto posto che, ad essere contestata al prevenuto, era appunto la loro sottrazione alla garanzia patrimoniale dei creditori e non il diretto cagionamento del dissesto (di cui peraltro si risponde anche a solo titolo di aggravamento). Si è infatti affermato che: - integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali, in ipotesi obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditorie (Sez. 5 , n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768); - ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189). Non era stato, infine, dimostrato il vantaggio compensativo che si prefigura nel terzo motivo quando si afferma che i beni strumentali erano stati ceduti ad altra società per consentire, almeno a questa, di proseguire l'attività economica. Sul punto, infatti deve ricordarsi che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545). 1.2. Quanto al delitto di bancarotta documentale, la Corte distrettuale aveva considerato la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie e del registro dei beni ammortizzabili, condotta che aveva determinato sia l'impossibilità di ricostruire attendibilmente il patrimonio ed il movimento degli affari sia di approfondire l'esame di alcune operazioni (che venivano indicate per il necessario dettaglio della motivazione e non per ascriverle ad altro titolo all'imputato) che non apparivano condotte nell'interesse della società poi fallita. Così che la parziale consegna dei libri era andata anche a consapevole, da parte dell'imputato, danno dei creditori della società dal medesimo amministrata. Sussisteva pertanto il richiesto dolo specifico. 2. Anche il quarto motivo è inammissibile, per la sua evidente genericità. Se il valore dei beni distratti appare infatti esiguo, non altrettanto può affermarsi per la bancarotta documentale, anch'essa foriera di danni patrimoniali (Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541), che, nel caso di specie, sono stati illustrati nella sentenza impugnata con argomenti che nel ricorso non si affrontano adeguatamente. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Sentenza Cassazione n. 40389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris