CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08246/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 11210/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura specialein calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’[OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona dellegale rappresentante pro tempore , e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambe domiciliate in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difes e ope legis ; –resistenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio,n. 6761/07/2018, depositata in data 3 ottobre 20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 18 marzo 202 5 del [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Ricorso in appello -Notifica a mezzo PEC - Attivazione del P.T.T. nella Regione di riferimento - necessità -[OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di Roma la contribuente chiedeva l’annullamento dell’avviso di intimazione n. 09720139078157011000, relativo alla cartella n. 09720100169782385, eccependo il difetto di notifica dell’avviso stessoe degli atti prodromici, relativi ad un accertamento IRPEF per l’anno di imposta 2004. Si costituivanoin giudizio sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] di Roma, deducendo la regolare notifica a mezzo posta della cartella esattoriale sottesa all’avviso di intimazione, di cui veniva prodotto l’avviso di ricevimento. La CTP di Roma accoglieva il ricorso,rilevando che alla notifica eseguita nelle mani del portiere non aveva fatto seguito la comunicazione a mezzo raccomandata nei confronti dell’interessato. 2. Equitalia s ervizi di r iscossione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) spiegava appello innanzi alla C ommissione t ributaria regionaledel Lazio. La contribuente si costituiva eccependo, preliminarmente, l’inesistenza della notifica del ricorso in appello, in quanto notificato a mezzo pec in data 31 agosto 2016, prima dell’introduzione del processo telematico tributario nella regione Lazio (avvenuta il 15 aprile dell’anno successivo). I giudici delgravame riformavano la decisione di primo grado, ritenendo perfezionata la notifica della cartella, eseguita a mezzo posta, nelle mani di soggetto che si era qualificato come addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, rendendosi a quel punto superflui ulteriori adempimenti. La CTR aderiva alle prospettazioni dell’appellante anche rispetto alla circostanza che la notifica fosse stata eseguita presso un domicilio dal quale la contribuente assumeva di essersi allontanata. Sul punto, veniva infatti rilevato che la contribuente aveva personalmente ricevuto atti notificati a quello stesso indirizzo in data successiva a quella in cui le fu trasmessala cartella di pagamento oggetto del giudizio.3. Avverso la decisione della CTR delLazio ha proposto ricorso per cassazione la contribuente , affidandosi ad un unico motiv o . L’[OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate hanno depositato atto con il quale hanno chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo ed unico strumento di impugnazione la ricorrentededuce l’inesistenza della notifica a mezzo PEC dell’atto di appello, e conseguente inammissibilità dello stesso, e la conseguente nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c od . p roc . c iv ., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3-bis l. 53/1994 e del combinato disposto degli artt. 53 , comma 2 , e 20 , co mmi 1 e 2 , del d.lgs. 545/1992 . Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe errato nel ritenere validala notifica, eseguita a mezzo PEC, dell’atto di impugnazione , stante la costituzione della parte appellata; di contro, la normativa sul processo tributario telematico era inapplicabile al momento dell’instaurazione del giudiziodi secondo grado, in quanto entrata in vigore nella Regione Lazio solo il 15 aprile 2017. 2. Il motivo è fondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario (Cass. 11/06/2018 n. 15109) per il quale è inesistente la notifica a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie il Lazio, ove è entrato in vigore il 15 aprile 201 7 (Cass. 22/7/2019 n. 19638). Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte (e recentemente ribadito da Cass. 06/06/2023 n. 15776 e Cass. 05/07/2024, n. 18424): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art.156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione della parte convenuta. Nella specie, alla luce di quanto precede e della tempistica esposta, la CTR ha errato nel dichiarare sanata l’inesistenza della notifica del ricorso in appello, eseguita dall’agente della riscossione a mezzo pec il 31/08/2016, ben prima dell’introduzione, nella regione Lazio, del processo tributario telematico. 3. In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382, comma terzo, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della riscossione. 4. Ricorrono giusti motivi, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto di lite, per compensare le spese del grado di appello. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado di appello e condanna l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA], in solido, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre