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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 43701/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedend3k I1-F16-Ganclucte-124.er l'inammissibilità del ricorso. uclitia--i-LJ:l.ife.R.go re [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 novembre 2017 il Tribunale di Bologna condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contestatogli per avere violato il divieto di fare ritorno nel comune di Bologna, impostogli dal Questore di Bologna con decreto del 5 marzo 2014, notificato in pari data; fatto accertato dal 14 marzo al 18 dicembre 2014.

1.1. Proposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per i fatti di reato commessi sino al 10 maggio 2014, in ragione della prescrizione, riducendo la pena a mesi due di arresto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo: - violazione della legge penale e vizio di motivazione: la Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità sulla base della ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo che, al contrario, avrebbe dovuto essere disapplicato.

Presupposto logico e di fatto per l'emissione e l'esecuzione del provvedimento è l'esistenza di un luogo di effettiva, e non solo formale, residenza, ove il destinatario dell'ordine di rimpatrio possa fare ritorno.

Il ricorrente era privo di un legame di stabile dimora con il luogo di residenza anagrafica, non avendovi più alcun contatto né affettivo, né di amicizia e nemmeno disponendo di una casa di abitazione; inoltre, alla data di notifica del provvedimento, era in cura presso il Ser.T di Bologna e l'interruzione della terapia farnnacologica avrebbe potuto causargli gravi danni alla salute; il provvedimento violato conteneva, pertanto, un ordine di allontanamento non eseguibile, pretendendo una condotta assolutamente inesigibile; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'art. 76, comma 3, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, punisce la condotta che viola le disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".

La norma descrive il contenuto del provvedimento amministrativo, che costituisce il necessario antecedente logico-giuridico della violazione sanzionata, come comprensivo del rimpatrio, con il foglio di via obbligatorio, e del divieto di ritorno.

Dalla sua formulazione testuale discende che il provvedimento, per essere legittimamente emesso, postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto, rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza; a tale duplicità di presupposti deve conformarsi il contenuto del provvedimento che, per essere aderente alla fattispecie tipica descritta dalla legge, può inibire il rientro della persona nel comune dal quale viene allontanata solo se contestualmente ne ordini il ritorno nel luogo di residenza: l'ordine di rimpatrio è, dunque, presupposto necessario del divieto di rientro.

2. Tanto posto, le argomentazioni difensive, che aggrediscono il giudizio di responsabilità, non hanno un contenuto di specificità a fronte di sentenza che ha escluso la sussistenza dei vizi che avrebbero dovuto condurre alla disapplicazione del provvedimento amministrativo, comprensivo sia del rimpatrio, con foglio di via obbligatorio, al comune di residenza, sia del divieto di ritorno, e sorretto da un giudizio di pericolosità adeguatamente e logicamente motivato, non mancando di rimarcare come l'atto amministrativo non fosse stato impugnato nei modi e nelle sedi competenti, nemmeno per far valere il percorso terapeutico in corso presso il Ser.T. di Bologna.

I giudici di merito hanno, dunque, ripercorso le risultanze processuali, esaminato le prove dichiarative e documentali, ricostruito il quadro probatorio, escludendo l'esistenza di ragioni giustificatrici delle compiute violazioni, prospettate nel solo atto di appello quale opinione personale della difesa, che però nulla ha documentato al riguardo nel giudizio di merito (l'imputato è rimasto assente in entrambi i gradi di giudizio), limitandosi a svolgere deduzioni generiche, qui meramente replicate, asseritamente ritenute dotate di migliore capacità esplicativa del contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata.

3. Il secondo motivo prospetta una carenza motivazionale palesemente insussistente, in quanto il giudice di appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta nei motivi di appello o nel corso del giudizio di secondo grado.

E, nel caso in esame, il ricorrente non ha censurato con l'atto di appello il diniego delle attenuanti immotivate, né ne ha chiesto il riconoscimento nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 14 maggio 2019.

4. Alla luce delle superiori riflessioni, il ricorso, generico e comunque manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedend3k I1-F16-Ganclucte-124.er l'inammissibilità del ricorso. uclitia--i-LJ:l.ife.R.go re [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 novembre 2017 il Tribunale di Bologna condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, contestatogli per avere violato il divieto di fare ritorno nel comune di Bologna, impostogli dal Questore di Bologna con decreto del 5 marzo 2014, notificato in pari data; fatto accertato dal 14 marzo al 18 dicembre 2014. 1.1. Proposto appello dall'imputato, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per i fatti di reato commessi sino al 10 maggio 2014, in ragione della prescrizione, riducendo la pena a mesi due di arresto. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo: - violazione della legge penale e vizio di motivazione: la Corte di appello ha confermato il giudizio di penale responsabilità sulla base della ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo che, al contrario, avrebbe dovuto essere disapplicato. Presupposto logico e di fatto per l'emissione e l'esecuzione del provvedimento è l'esistenza di un luogo di effettiva, e non solo formale, residenza, ove il destinatario dell'ordine di rimpatrio possa fare ritorno. Il ricorrente era privo di un legame di stabile dimora con il luogo di residenza anagrafica, non avendovi più alcun contatto né affettivo, né di amicizia e nemmeno disponendo di una casa di abitazione; inoltre, alla data di notifica del provvedimento, era in cura presso il Ser.T di Bologna e l'interruzione della terapia farnnacologica avrebbe potuto causargli gravi danni alla salute; il provvedimento violato conteneva, pertanto, un ordine di allontanamento non eseguibile, pretendendo una condotta assolutamente inesigibile; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 76, comma 3, d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, punisce la condotta che viola le disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce testualmente che "qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate". La norma descrive il contenuto del provvedimento amministrativo, che costituisce il necessario antecedente logico-giuridico della violazione sanzionata, come comprensivo del rimpatrio, con il foglio di via obbligatorio, e del divieto di ritorno. Dalla sua formulazione testuale discende che il provvedimento, per essere legittimamente emesso, postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere entrambe in modo congiunto, rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità che deve essere formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza; a tale duplicità di presupposti deve conformarsi il contenuto del provvedimento che, per essere aderente alla fattispecie tipica descritta dalla legge, può inibire il rientro della persona nel comune dal quale viene allontanata solo se contestualmente ne ordini il ritorno nel luogo di residenza: l'ordine di rimpatrio è, dunque, presupposto necessario del divieto di rientro. 2. Tanto posto, le argomentazioni difensive, che aggrediscono il giudizio di responsabilità, non hanno un contenuto di specificità a fronte di sentenza che ha escluso la sussistenza dei vizi che avrebbero dovuto condurre alla disapplicazione del provvedimento amministrativo, comprensivo sia del rimpatrio, con foglio di via obbligatorio, al comune di residenza, sia del divieto di ritorno, e sorretto da un giudizio di pericolosità adeguatamente e logicamente motivato, non mancando di rimarcare come l'atto amministrativo non fosse stato impugnato nei modi e nelle sedi competenti, nemmeno per far valere il percorso terapeutico in corso presso il Ser.T. di Bologna. I giudici di merito hanno, dunque, ripercorso le risultanze processuali, esaminato le prove dichiarative e documentali, ricostruito il quadro probatorio, escludendo l'esistenza di ragioni giustificatrici delle compiute violazioni, prospettate nel solo atto di appello quale opinione personale della difesa, che però nulla ha documentato al riguardo nel giudizio di merito (l'imputato è rimasto assente in entrambi i gradi di giudizio), limitandosi a svolgere deduzioni generiche, qui meramente replicate, asseritamente ritenute dotate di migliore capacità esplicativa del contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata. 3. Il secondo motivo prospetta una carenza motivazionale palesemente insussistente, in quanto il giudice di appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta nei motivi di appello o nel corso del giudizio di secondo grado. E, nel caso in esame, il ricorrente non ha censurato con l'atto di appello il diniego delle attenuanti immotivate, né ne ha chiesto il riconoscimento nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 14 maggio 2019. 4. Alla luce delle superiori riflessioni, il ricorso, generico e comunque manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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