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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18126/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7331/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P. GOBETTI, 11 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST.

SASSARI n.634/2021 depositata il 22/09/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7331/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P. GOBETTI, 11 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST. SASSARI n.634/2021 depositata il 22/09/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 18126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris