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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27038/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 31 ottobre 2018 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, che aveva condannato, il primo, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.900 di multa, e, il secondo, alla pena di mesi 8 di reclusione e 3.000 di multa; gli imputati, in particolare, erano stati ritenuti colpevoli, [OSCURATO:PERSONA], del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (capo A) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rispetto al quale veniva riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B); fatti accertati in Villaricca il 13 marzo 2017.

2. Il comune ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta, sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale, il mancato riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisandosi una disparità di trattamento rispetto alla qualificazione del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di appello considerato l'ipotesi che entrambi gli imputati facessero uso delle sostanze stupefacenti rinvenute, consumandola per uso personale.

3. Orbene, i ricorsi risultano inammissibili, perché manifestamente infondati.

3.1. Iniziando per ragioni di coerenza logica dal secondo motivo, se ne deve rimarcare la genericità, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua confessione rispetto alla ben attrezzata coltivazione di marijuana accertata nel suo appartamento e, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che questi, durante la perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], era sopraggiunto occultando all'interno degli slip un quantitativo di sostanza non compatibile con la tesi di un uso personale (circa 17 grammi di hashish da cui erano ricavabili 69 dosi medie singole e circa 11 grammi di marijuana da cui erano ricavabili 72 dosi medie singole).

3.2. Quanto al primo motivo, parimenti appare immune da censure il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto a [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, i quantitativi di sostanza stupefacente (da cui erano ricavabili migliaia di dosi medie singole) rinvenuti presso l'appartamento a lui in uso, unitamente alla creazione di un ambiente idoneo alla coltivazione professionale di droga destinata alla cessione, non apparendo illogica la differente valutazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere di una condotta oggettivamente di differente entità.

4. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia in ordine alla conferma del giudizio di colpevolezza, sia rispetto alla qualificazione giuridica della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 31 ottobre 2018 del G.U.P. del Tribunale di Napoli, che aveva condannato, il primo, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 10.900 di multa, e, il secondo, alla pena di mesi 8 di reclusione e 3.000 di multa; gli imputati, in particolare, erano stati ritenuti colpevoli, [OSCURATO:PERSONA], del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (capo A) e [OSCURATO:PERSONA] del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rispetto al quale veniva riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B); fatti accertati in Villaricca il 13 marzo 2017. 2. Il comune ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa contesta, sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale, il mancato riconoscimento della fattispecie ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, ravvisandosi una disparità di trattamento rispetto alla qualificazione del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di appello considerato l'ipotesi che entrambi gli imputati facessero uso delle sostanze stupefacenti rinvenute, consumandola per uso personale. 3. Orbene, i ricorsi risultano inammissibili, perché manifestamente infondati. 3.1. Iniziando per ragioni di coerenza logica dal secondo motivo, se ne deve rimarcare la genericità, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, che ha valorizzato, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua confessione rispetto alla ben attrezzata coltivazione di marijuana accertata nel suo appartamento e, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che questi, durante la perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA], era sopraggiunto occultando all'interno degli slip un quantitativo di sostanza non compatibile con la tesi di un uso personale (circa 17 grammi di hashish da cui erano ricavabili 69 dosi medie singole e circa 11 grammi di marijuana da cui erano ricavabili 72 dosi medie singole). 3.2. Quanto al primo motivo, parimenti appare immune da censure il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto a [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, i quantitativi di sostanza stupefacente (da cui erano ricavabili migliaia di dosi medie singole) rinvenuti presso l'appartamento a lui in uso, unitamente alla creazione di un ambiente idoneo alla coltivazione professionale di droga destinata alla cessione, non apparendo illogica la differente valutazione rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere di una condotta oggettivamente di differente entità. 4. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia in ordine alla conferma del giudizio di colpevolezza, sia rispetto alla qualificazione giuridica della condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA], non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui gli odierni ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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