CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 1965
Cassazione n. 17955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'01/10/1964, avverso la sentenza del 23/02/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rinvio alle sezioni civili ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Tropea, emessa il 5 aprile 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 632 cod.pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, annullando le statuizioni civili. Secondo l'originaria contestazione, confermata dal primo giudice ma disattesa dal Tribunale, l'imputato avrebbe effettuato, su una porzione di terreno di sua proprietà gravata da servitù di passaggio in favore della parte civile, una lavorazione agricola (fresatura) idonea ad impedire l'esercizio di tale diritto reale, la cui esistenza, tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto provata sulla base delle emergenze processuali. 2. Ricorre per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla declaratoria di prescrizione del reato, stante la sua natura permanente che il Tribunale non avrebbe valutato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso l'esistenza della servitù di passaggio in favore della persona offesa senza tenere conto che tale diritto reale era stato costituito con atto notarile di divisione tra le parti di due fondi agricoli contigui e risultava già esistente dai precedenti atti che avevano riguardato i passaggi di proprietà dei terreni (originariamente costituiti da unico appezzamento) e dalle produzioni documentali di entrambe le parti. Il Tribunale norrevalutato le testimonianze assunte al dibattimento (da parte di un teste di polizia giudiziaria e del proprietario di limitrofo appezzamento di terreno beneficiario di identica servitù di passaggio), conformi al contenuto della documentazione agli atti; 3) violazione di legge per non avere il Tribunale tenuto conto del contenuto confessorio delle dichiarazioni dell'imputato e delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Randazzo, che aveva affermato come il fondo della parte civile fosse intercluso, circostanze non oggetto di contestazione; 4) violazione di legge per avere il Tribunale affermato, assumendosi poteri riservati ad altri organi e contro le risultanze dibattimentali, che il fondo della persona offesa non fosse intercluso; 5) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto non attendibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di fondo limitrofo anch'esso beneficiato dalla servitù di passaggio, senza procedere alla rinnovazione della prova e senza tenere conto che, al contrario, la testimonianza era conforme alle risultanze documentali.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.A monte delle censure della parte civile ricorrente, il reato contestato all'imputato non è configurabile stante l'espresso tenore letterale della norma di cui all'art. 632 cod.pen., laddove prevede che il bene sul quale viene realizzata la condotta illecita da parte dell'agente e, cioè, la modificazione dello stato dei luoghi, sia di proprietà altrui, espressione che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto estesa, al massimo, al possesso uti dominus (cfr. Sez. 2, n. 24503 del 29/05/2009m Simiele, Rv. 244271M Sez. 2, n. 9980 del 26/04/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 161347; Sez. 2, n. 12794 del 19/02/2020, Borioni, Rv. 279145). 2.Nel caso in esame, dalla stessa formulazione del capo di imputazione e dalle sentenze di merito - in particolare, fg. 2 della motivazione della sentenza impugnata, allorquando il Tribunale ha sottolineato come la stessa persona offesa «assumeva di avere un diritto di passaggio sul fondo dell'imputato» - risulta che il terreno sul quale sarebbe avvenuta la modificazione dello stato dei luoghi era di proprietà dell'imputato che ne aveva anche il possesso. La modificazione dello stato dei luoghi nei confronti di quella porzione del fondo di proprietà e nel possesso di quest'ultimo gravata da servitù di passaggio, quand'anche provata, non rientra, pertanto, nella tipologia di condotte sussumibili nella fattispecie di reato contestata e potrà avere la sua tutela solo in sede civile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]