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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 26862/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato Luigi COPPOLA e Rosario REGA alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione.

2. Il difensore di fiducia di Luigi COPPOLA e Rosario REGA propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e di dichiarare la prescrizione del reato.3.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo: violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta l'illogicità della sentenza laddove la Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, pur riconoscendo l'ostilità nutrita dalla persona offesa D'ANDRETTA Gennaro nei confronti del COPPOLA e la presenza di rapporti illeciti tra il D'ANDRETTA e PALO Giuseppe, giungendo a conclusioni opposte a quelle indicate nella sentenza irrevocabile di condanna emessa nel diverso procedimento instaurato a carico del PALO per il reato di tentato omicidio commesso in danno degli odierni ricorrenti.

L'ulteriore doglianza di illogicità ha ad oggetto l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il REGA avrebbe raccontato ai suoi familiari di esser innocente esclusivamente per non ammettere nei loro confronti di aver posto i gravi reati di incendio ed estorsione; affermazione apodittica in quanto il REGA non era a conoscenza di esser sottoposto a intercettazione e non aveva motivo di professarsi innocente essendo i suoi familiari ben consapevoli delle pregresse attività illecite da lui perpetrate ed avendo nella stessa conversazione indirettamente confessato di esser coinvolto nel furto della pala meccanica e nella ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] del COPPOLA ha, infine, segnalato l'accertata esistenza di rapporti «strani» tra il PALO e la moglie del D'ANDRETTA, la circostanza che quest'ultima ha accompagnato il titolare della ditta Grillo a testimoniare ed, infine, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal D'ANDRETTA e dai suoi familiari in relazione alla titolarità ed alla riparazione del camion incendiato.

4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anche esso articolato nel medesimo unico motivo: violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

La difesa lamenta l'illogicità delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata con le medesime doglianze (riprodotte pedissequamente) esposte dal COPPOLA nel ricorso sopra descritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dal COPPOLA e dal REGA, che possono esser trattati congiuntamente in quanto assolutamente sovrapponibili dal punto di vista logico e letterale sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 -

01. e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2. Nel caso di specie i ricorsi obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa e degli altri testimoni escussi, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

3. Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella «carenza assoluta di motivazione»; sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalle difese, che in sostanza hanno reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.).

La Corte di appello ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla moglie suffragate dalle dichiarazioni dei testi D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla perizia avente ad oggetto i danni subiti dal camion) idonei a ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez.

U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).

Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342).

La Corte di appello ha, inoltre, correttamente motivato con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo l'irrilevanza della negazione degli addebiti espressa dal COPPOLA nel colloquio con i parenti intercettato dagli inquirenti, tale elemento logico-fattuale non appare dotato di quell'univocità necessaria a depotenziare la gravità del compendio probatorio emerso nel corso dell'attività dibattimentale a carico del predetto ricorrente.

La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici, manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte che con le emergenze processuali, sottraendosi ad ogni censura in questa sede.

4. La doglianza con la quale il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione è manifestamente infondata in considerazione del fatto che il contestato reato di estorsione è stato commesso in data 18/07/2016 e, di conseguenza, il termine di prescrizione maturerà in data 17/03/2033, stante la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica in relazione ad entrambi i ricorrenti.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno confermava la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato Luigi COPPOLA e Rosario REGA alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di estorsione. 2. Il difensore di fiducia di Luigi COPPOLA e Rosario REGA propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e di dichiarare la prescrizione del reato.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo: violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'illogicità della sentenza laddove la Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni della persona offesa, pur riconoscendo l'ostilità nutrita dalla persona offesa D'ANDRETTA Gennaro nei confronti del COPPOLA e la presenza di rapporti illeciti tra il D'ANDRETTA e PALO Giuseppe, giungendo a conclusioni opposte a quelle indicate nella sentenza irrevocabile di condanna emessa nel diverso procedimento instaurato a carico del PALO per il reato di tentato omicidio commesso in danno degli odierni ricorrenti. L'ulteriore doglianza di illogicità ha ad oggetto l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale il REGA avrebbe raccontato ai suoi familiari di esser innocente esclusivamente per non ammettere nei loro confronti di aver posto i gravi reati di incendio ed estorsione; affermazione apodittica in quanto il REGA non era a conoscenza di esser sottoposto a intercettazione e non aveva motivo di professarsi innocente essendo i suoi familiari ben consapevoli delle pregresse attività illecite da lui perpetrate ed avendo nella stessa conversazione indirettamente confessato di esser coinvolto nel furto della pala meccanica e nella ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] del COPPOLA ha, infine, segnalato l'accertata esistenza di rapporti «strani» tra il PALO e la moglie del D'ANDRETTA, la circostanza che quest'ultima ha accompagnato il titolare della ditta Grillo a testimoniare ed, infine, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal D'ANDRETTA e dai suoi familiari in relazione alla titolarità ed alla riparazione del camion incendiato. 4. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è anche esso articolato nel medesimo unico motivo: violazione dell'art. 606 primo comma lettera e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamenta l'illogicità delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata con le medesime doglianze (riprodotte pedissequamente) esposte dal COPPOLA nel ricorso sopra descritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dal COPPOLA e dal REGA, che possono esser trattati congiuntamente in quanto assolutamente sovrapponibili dal punto di vista logico e letterale sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione dei ricorsi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01. e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Nel caso di specie i ricorsi obliterano le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa e degli altri testimoni escussi, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 3. Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella «carenza assoluta di motivazione»; sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalle difese, che in sostanza hanno reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). La Corte di appello ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla moglie suffragate dalle dichiarazioni dei testi D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla perizia avente ad oggetto i danni subiti dal camion) idonei a ritenere provata la penale responsabilità dei ricorrenti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). La Corte di appello ha, inoltre, correttamente motivato con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo l'irrilevanza della negazione degli addebiti espressa dal COPPOLA nel colloquio con i parenti intercettato dagli inquirenti, tale elemento logico-fattuale non appare dotato di quell'univocità necessaria a depotenziare la gravità del compendio probatorio emerso nel corso dell'attività dibattimentale a carico del predetto ricorrente. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici, manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte da questa Corte che con le emergenze processuali, sottraendosi ad ogni censura in questa sede. 4. La doglianza con la quale il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione è manifestamente infondata in considerazione del fatto che il contestato reato di estorsione è stato commesso in data 18/07/2016 e, di conseguenza, il termine di prescrizione maturerà in data 17/03/2033, stante la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata e specifica in relazione ad entrambi i ricorrenti. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament
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