CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12997/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di TORINO n. 421/2018 depositata il 02/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 421/2018 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 2 marzo 2018. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n . 149 del 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di immobile in Montanaro, alla via [OSCURATO:PERSONA] 10, convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di immobile confinante, chiedendo di accertare l’inesistenza di servitù di veduta gravanti sul suo fondo e di dichiarare la natura di luci irregolari delle otto aperture (quattro al piano terra, quattro al primo piano) rivolte dalla proprietà dei convenuti verso quella attorea, dalle quali a seguito di lavori di ristrutturazione erano state rimosse inferriate e griglie, condannando gli stessi alla loro regolarizzazione secondo quanto previsto dall'art.901c.c. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 5 agosto 2016, condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a regolarizzare le sole luci poste al primo piano, applicandovi grate. La Corte d’appello di Torino ha poi accolto in parte il gravame spiegato da [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a regolarizzare altresì le luci poste al piano terra dell'immobile di loro proprietà, sul fondo prospiciente di proprietà Piscopo, posizionando unagrata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati. I giudici di secondo grado hanno invece respinto la richiesta di regolarizzazione di tutte e otto le luci alla stregua delle prescrizioni normative in tema di altezza dal pavimento dell'immobile nonché di altezza dal suolo del vicino, argomentando che, attesa la conformazione dei luoghi, “l'imporre ai convenuti di innalzare il lato inferiore delle luci del piano terreno ad un'altezza di 2,5 metri dal suolo del c ortili Piscopo (rispetto agli attuali 74 cm) e di quelle del primo piano ad un'altezza di 2 metri dal pavimento (rispetto agli attuali 58 cm) equivale ad ordinarne la totale chiusura”. Ad avviso dei giudici di appello, sussisterebbe la necessità di contemperare i diritti in materia di apertura delle luci con i precetti costituzionali di tutela della salute, che resterebbe compromessa dalla soppressione delle aperture oggetto di lite. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., “perché nessuna delle parti ha introdotto nel giudizio di primo e secondo grado la questione dell'impossibilità di regolarizzazione delle luci”. Ed ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte d'appello ha deciso non sulle prove proposte dalle parti ma su elementi di fatto forniti dal C.T.U., oltretutto introdotti dopo i termini concessi ex art 183 co. 6 c.p.c. e all'espletamento delle prove, inammissibilmente acquisiti al processo. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.”, perché la Corte d’appello ha rifiutato la regolarizzazione delle luci ex art. 901 c.c.sulla base del fatto storico checiò avrebbe comportato la loro chiusura che non è provato da alcun atto del giudizio o ragionamento logico. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 902, comma 2, e 901 c.c., perché la Corte d’appello ha ritenuto corretto negare la regolarizzazione delle luci sulla base del fatto storico che ciò avrebbe comportato la loro chiusura, così riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il diritto di avere delle luci irregolari. Il quarto motivo di ricorso, infine, desume la conseguente violazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. 4.1 Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Spetta al giudice, adito dal proprietario del fondo verso il quale viene aperta una luce irregolare per ottenerne la regolarizzazione, verificare d’ufficio se sussistano, o meno, gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 901 e 902 c.c., relativa al diritto fatto valere dall'attore. Trattandosi, nella specie, di accertamenti tipicamente di natura tecnica, legati alla consistenza ed alla misurazione di opere edili e fondi, essi, di regola, essi vengono svolti dal giudice proprio mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente". Così ha proceduto la Corte d’appello di Torino, che, nell’ambito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie spettante ai giudici del merito, ha ricostruito la condizione dei luoghi nelle pagine 5 – 7 della sentenza impugnata (mediante inserimento nella stessa anche di riproduzioni fotografiche), facendo riferimento alle risultanze della CTU richiamate dal Tribunale di Torino nella sua decisione. 4.2. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato nei sensi di cui in motivazione. 4.1. La Corte d’appello di Torino ha rigettato la richiesta di regolarizzazionedelle otto le luci quanto ai profili dell’altezza dal pavimento dell'immobile e dal suolo del vicino, argomentando che, attesa la conformazione dei luoghi, “ l'imporre ai convenuti di innalzare il lato inferiore delle luci del piano terreno ad un'altezza di 2,5 metri dal suolo del cortili Pisc opo (rispetto agli attuali 74 cm) e di quelle del primo piano ad un'altezza di 2 metri dal pavimento (rispetto agli attuali 58 cm) equivale ad ordinarne la totale chiusura”. 4.2. Ora, la considerazione che, in presenza di luci irregolari, il vicino non ha diritto a chiederne la chiusura, bensì solo la regolarizzazione, non significa che vada riconosciuto il diritto a mantenere le luci ogni qual volta il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l’esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo. 4.3. L’art. 901 c.c. prevede che le luci devono avere, quanto all'altezza, un doppio requisito: a) un'altezza minima interna (con riferimento al posizionamento del lato inferiore della luce) non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare aria e luce, se esse sono al piano terra, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; b) un'altezza esterna non minore di due metri e mezzo dal suolo del vicino, a meno che si tratti di un locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa; pertanto, in base alla lettera e alla ratio della norma, la riduzione a due metri è limitata all'ipotesi di luce aperta in un locale situato a un livello di altezza superiore, che sia pari ad un intero piano abitativo (altezza che non è solitamente inferiore a tre metri), e non può essere estesa a qualunque altra ipotesi di dislivello, anche minimo, naturale o artificiale (Cass. 21 luglio 2005, n. 15292). Come osservava la Relazione al codice civile del 1942, l’art. 901 ha attenuato il rigoroso regime stabilito per le finestre lucifere dal codice del 1865, “[c]on maggiore comprensione delle necessità della convivenza sociale e soprattutto delle esigenze igieniche”, sicché l'apertura delle luci è subordinata all'osservanza di un'altezza minima, tanto dal pavimento o dal suolo che si vuole illuminare, quanto dal suolo del fondo vicino, e tuttavia, “informandosi anche in questo punto al principio di socialità”, rimane escluso l'obbligo dell'osservanza dell'altezza minima dal suolo del fondo vicino, quando si tratta di dare luce e aria a un locale che si trovi in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare la prescrizione della legge. Ciò al fine di favorire “la particolare situazione dei locali seminterrati, che nella moderna tecnica edilizia hanno assunto un notevole sviluppo”. Così si spiega il terzo comma dell’art. 901 c.c., il quale, appunto, deroga al requisito di due metri e mezzo di altezza sul suolo del fondo vicino quando «si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa». Avendo provveduto il legislatore al contemperamento delle contrapposte esigenze dei fondi limitrofi, distinguendo tra locali che siano, o meno, al piano terreno o a livello inferiore al suolo del vicino, e in base alla condizione dei luoghi, non spetta al giudice operare altri bilanciamenti. D’altro canto, le limitazioni alla proprietà privata, derivanti dall'obbligo di osservare le distanze legali, sono stabilite, al pari di tutte le altre limitazioni, anche per “fini di interesse generale, che si ricollegano alla funzione sociale della proprietà” (sentenza n. 38 del 1959 della Corte costituzionale). Né appare irragionevole o lesivo del diritto alla salute, come prospetta la Corte di Torino, il bilanciamento che gli artt. 901 e 902 c.c. attuano tra le concorrenti esigenze di riservatezza e di abitazione dei proprietari confinanti. 4.4. La Corte d’appello di Torino dovrà dunque riesaminare la causa, facendo corretta applicazione dell’art. 901 c.c. alla stregua degli enunciati principi di diritto. 5. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento del quarto motivo sulla ripartizione dell’onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, rimane travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. 6. Il terzo motivo di ricorso va perciò accolto, restando assorbito il quarto motivo, mentre vengono respinti i primi due motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i primi due motivi e dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del g