CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre che privo di specificità, essendo reiterativo di profili di censura già respinti con congrua e logica motivazione nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza), è anche manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale affermato la non configurabilità della particolare tenuità del fatto nel caso di specie, individuando quale causa ostativa l'elevata quantità di merce contraffatta, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello adeguatamente motivato il diniego delle invocate attenuanti per relationem alle argomentazioni esposte sul punto dal giudice di primo grado (si veda la pag. 6 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M