CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38739/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole della carenza di motivazione con riferimento agli artt. 53, 59 I. 689/81, 20 bis cod. pen. Considerato che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la personalità criminale del ricorrente - desumibile dalle modalità reato, dai numerosi , allarmanti precedenti penali e dalla mancanza di manifestazioni di resipiscenza - non consente una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni della pena sostitutiva proposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]