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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1986

Cassazione n. 13436/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della comprensibile enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato avuto riguardo alle ragioni per le quali è stato ritenuto - con considerazioni pienamente condivise anche da questa Corte- generico e aspecifico il gravame di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/08/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della comprensibile enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato avuto riguardo alle ragioni per le quali è stato ritenuto - con considerazioni pienamente condivise anche da questa Corte- generico e aspecifico il gravame di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris