CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 14050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI(d. ato avviso al e ingr-ti; - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], il 9 luglio 2021, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 aprile 2021 della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la sentenza del 9 luglio 2020 del Tribunale di Bari, con cui era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione ai fini di spaccio e cessione di stupefacentI); fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 18 giugno 2020. 2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente deduce la mancanza di motivazione della sentenza, nella parte in cui i giudici di merito, nella determinazione della pena, non hanno debitamente considerato il corretto comportamento processuale serbato né la richiesta, ritualmente avanzata dalla difesa, di considerare prevalenti le già concesse circostanze attenuanti generiche. 3 Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che, con decorrenza dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso in sede di legittimità soltanto da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Né al riguardo si ravvisano profili di contrasto con la Costituzione, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011) affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli art. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 C.E.D.U., nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. A conclusioni difformi, peraltro, non può condurre la circostanza che la firma di Montarone in calce al ricorso sia stata autenticata da parte del suo difensore di fiducia, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 13862 del 05/03/2018, non mass.), secondo cui l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. 4. Pertanto, a prescindere da ogni rilievo sulla genericità delle doglianze sollevate, il ricorso proposto personalmente da Montarone deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022