CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 1975
Cassazione n. 02586/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/04/1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1943 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; —udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati" (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che "raccordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia" (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, il ricorso di Modica propone motivi in punto di mancata motivazione sulla esistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., mentre il ricorso di Favata individua una violazione di legge manifestamente insussistente, atteso che "il giudice, qualora ritenga di accedere all'accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato" (Sez. U, Sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione), e la pronuncia di un provvedimento difforme da quello richiesto dalle parti si giustifica soltanto "in quanto l'esercizio del predetto potere-dovere dà luogo a un provvedimento che si pone in rapporto di alternatività e di priorità logica rispetto a quello domandato dalle parti" (ibidem), mentre, nel caso in esame, il consenso dell'imputato alla sostituzione pena non è stato inserito nella proposta di concordato ma è stato formulato soltanto il 23 luglio 2024, mentre la sentenza impugnata era stata emessa già\irff. marzo 2024; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5