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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14825/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 03/11/2022 dal Tribunale di Macerata (che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificati i fatti loro ascritti e li aveva condannati alle relative pene ritenute di giustizia) assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli al capo 15) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e al capo 16) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e Tesei Michel5 per non aver commesso il fatto) rideterminando la pena in mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa in aumento sulla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 08/11/2021, per complessivi anni 4 mesi 21di reclusione ed euro 22.200,00 di multa; confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 500, 514 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Lamenta che i Giudici di merito avevano illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i verbali della individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari dai testimoni Fattori e Pepe in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione; i verbali in questione, infatti, erano confluiti nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 514 cod.proc.pen.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 1) dell'imputazione Lamenta che i Giudici di merito avevano dato prevalenza al riconoscimento fotografico effettuato dal teste Fattori nel corso delle indagini preliminari, rispetto alla ricognizione di persona, avente esito negativo, effettuata dal medesimo in udienza.

Evidenzia che il testimone in sede di sit aveva escluso la responsabilità dello Yere e che la Corte di appello aveva superato tale circostanza dando rilievo, in maniera illogica, al possesso da parte dell'imputato dell'utenza telefonica che non poteva correlarsi alla contestata cessione, non profilandosi neppure una imputazione in concorso con altri. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 500, 514 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

Lamenta che i Giudici di merito avevano illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i verbali della individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari dai testimoni Angeletti e Michetti in relazione al reato contestato al capo 15); i verbali in questione, in fatti, erano confluiti nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 514 cod.proc.pen.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 15) dell'imputazione.

Lamenta che la Corte di appello, a fronte di specifici rilievi difensivi, aveva ritenuto l'attendibilità dei testi Angeletti e Michetti, in maniera palesemente illogica e con travisamento della prova, in quanto i testi avevano riferito di aver acquistato sostanza stupefacente dall'imputato quando questi era detenuto in carcere (dal 4.10.2019 al 10.6.2020); la Corte di appello aveva argomentato che non si poteva pretendere dai testi una scansione temporale precisa ed in tal modo era stata confermata l'affermazione di responsabilità anche per le cessioni contestate in costanza di detenzione in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

Come evincibile dalla della sentenza di appello (p 10) ed anche dalla sentenza di primo grado (p 3), i verbali V....yefbalk di sit con individuazione fotografica menzionati nel motivo di ricorso sono stati acquisiti con il consenso delle parti.

Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis.

Sez.3,n.44926 del 27/09/2023, Rv. 285316 - 02; Sez.6, n. 48949 del 07/10/2016, Rv. 268213 - 01; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta, Rv. 2445895ez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237412;), gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che detti atti - evenienza, questa, neppur ipotizzata nel caso di specie - siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" quale è quella derivante da una loro assunzione contra legem.

Né assume alcun rilievo, al riguardo, il fatto che all'acquisizione del fascicolo vi abbia acconsentito il difensore, poiché il consenso può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle relative prove, oltre che del principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore (Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010, Minzera, Rv. 246090).

La ratio dell'intervento normativo, d'altronde, è comunemente ravvisata nella volontà del legislatore di semplificare le formalità di celebrazione del dibattimento, per ridurne i tempi di durata effettiva, evitando sempre e comunque la ripetizione di attività svolte nel corso delle indagini preliminari.

Ne discende che la deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti trova la sua piena legittimazione costituzionale nel disposto di cui all'art. 111, comma 5, Cost.

In definitiva, deve ribadirsi che il consenso all'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali di sommarie informazioni contenuti in quello del pubblico ministero - come avvenuto nella specie - determina la definitiva acquisizione degli stessi al materiale probatorio dibattimentale utilizzabile ai fini della decisione (Sez.4, n.27717 del 14/05/2014, Rv.260122 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Va anche ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante.

Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01).

Anche le censure mosse alla valutazione di attendibilità dei testi Angeletti e Michetti sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, nonchè articolate in termini fattuali.

Va ricordato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione circa l'attendibilità del teste da parte del giudice di merito si connota quale giudizio di tipo fattuale ed è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito - come nella specie- abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv.262575).

Del pari aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale nonchè articolate in termini fattuali sono le censure mosse alla valutazione dell'apporto dichiarativo del teste Fattori.

Va ricordato che costituisce principio consolidato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ed è stato precisato che è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez.7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv.262948 - 01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in data 03/11/2022 dal Tribunale di Macerata (che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così riqualificati i fatti loro ascritti e li aveva condannati alle relative pene ritenute di giustizia) assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli al capo 15) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e al capo 16) con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e Tesei Michel5 per non aver commesso il fatto) rideterminando la pena in mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa in aumento sulla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 08/11/2021, per complessivi anni 4 mesi 21di reclusione ed euro 22.200,00 di multa; confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 500, 514 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che i Giudici di merito avevano illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i verbali della individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari dai testimoni Fattori e Pepe in relazione ai reati contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione; i verbali in questione, infatti, erano confluiti nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 514 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 1) dell'imputazione Lamenta che i Giudici di merito avevano dato prevalenza al riconoscimento fotografico effettuato dal teste Fattori nel corso delle indagini preliminari, rispetto alla ricognizione di persona, avente esito negativo, effettuata dal medesimo in udienza. Evidenzia che il testimone in sede di sit aveva escluso la responsabilità dello Yere e che la Corte di appello aveva superato tale circostanza dando rilievo, in maniera illogica, al possesso da parte dell'imputato dell'utenza telefonica che non poteva correlarsi alla contestata cessione, non profilandosi neppure una imputazione in concorso con altri. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 500, 514 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che i Giudici di merito avevano illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i verbali della individuazione fotografica effettuata in sede di indagini preliminari dai testimoni Angeletti e Michetti in relazione al reato contestato al capo 15); i verbali in questione, in fatti, erano confluiti nel fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 514 cod.proc.pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in relazione al capo 15) dell'imputazione. Lamenta che la Corte di appello, a fronte di specifici rilievi difensivi, aveva ritenuto l'attendibilità dei testi Angeletti e Michetti, in maniera palesemente illogica e con travisamento della prova, in quanto i testi avevano riferito di aver acquistato sostanza stupefacente dall'imputato quando questi era detenuto in carcere (dal 4.10.2019 al 10.6.2020); la Corte di appello aveva argomentato che non si poteva pretendere dai testi una scansione temporale precisa ed in tal modo era stata confermata l'affermazione di responsabilità anche per le cessioni contestate in costanza di detenzione in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Come evincibile dalla della sentenza di appello (p 10) ed anche dalla sentenza di primo grado (p 3), i verbali V....yefbalk di sit con individuazione fotografica menzionati nel motivo di ricorso sono stati acquisiti con il consenso delle parti. Secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (ex multis. Sez.3,n.44926 del 27/09/2023, Rv. 285316 - 02; Sez.6, n. 48949 del 07/10/2016, Rv. 268213 - 01; Sez. 6, n. 25456 del 04/03/2009, Agosta, Rv. 2445895ez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237412;), gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed acquisiti, sull'accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., salvo che detti atti - evenienza, questa, neppur ipotizzata nel caso di specie - siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta "patologica" quale è quella derivante da una loro assunzione contra legem. Né assume alcun rilievo, al riguardo, il fatto che all'acquisizione del fascicolo vi abbia acconsentito il difensore, poiché il consenso può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle relative prove, oltre che del principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore (Sez. 6, n. 7061 del 11/02/2010, Minzera, Rv. 246090). La ratio dell'intervento normativo, d'altronde, è comunemente ravvisata nella volontà del legislatore di semplificare le formalità di celebrazione del dibattimento, per ridurne i tempi di durata effettiva, evitando sempre e comunque la ripetizione di attività svolte nel corso delle indagini preliminari. Ne discende che la deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio delle parti trova la sua piena legittimazione costituzionale nel disposto di cui all'art. 111, comma 5, Cost. In definitiva, deve ribadirsi che il consenso all'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali di sommarie informazioni contenuti in quello del pubblico ministero - come avvenuto nella specie - determina la definitiva acquisizione degli stessi al materiale probatorio dibattimentale utilizzabile ai fini della decisione (Sez.4, n.27717 del 14/05/2014, Rv.260122 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Va anche ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). Anche le censure mosse alla valutazione di attendibilità dei testi Angeletti e Michetti sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, nonchè articolate in termini fattuali. Va ricordato che è pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione circa l'attendibilità del teste da parte del giudice di merito si connota quale giudizio di tipo fattuale ed è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito - come nella specie- abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Rv 235578, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv.262575). Del pari aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale nonchè articolate in termini fattuali sono le censure mosse alla valutazione dell'apporto dichiarativo del teste Fattori. Va ricordato che costituisce principio consolidato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema; ed è stato precisato che è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez.7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv.262948 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condan
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