CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 41621/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdat-e-avvise-efFe-graft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato - [OSCURATO:PERSONA] - nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Roma ex art. 599 bis cod. proc. pen., l'imputato ha proposto ricorso eccependo la violazione del divieto di reformatio in peius, e la conseguente illegalità della pena, atteso che all'esito del concordato in appello è stata determinata la pena base pecuniaria in euro 26.600,00 di multa, aumentata di euro 1.600,00 di multa a titolo di continuazione, a fronte della pena base irrogata dal Tribunale nella misura di euro 26.000,00 aumentata di euro 1.000,00 di multa per la continuazione; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez..5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena, irrogata dalla Corte territoriale nella misura concordata con il PG (anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa); Rilevato che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo (Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021 - dep. 12/01/2022, Aiosa, Rv. 282530 - 01, che, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso con cui l'imputato si doleva della diversa misura dell'aumento di pena determinato in sentenza per la continuazione, nonostante la pena finale fosse conforme a quella oggetto di accordo). E si è anche evidenziato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva r,rm l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Nella specie - diversamente da quanto dedotto dal ricorrente - non si è in presenza di una "illegalità della pena", in quanto a tale fine «si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge» (così, Sez. 2, n. 15438 del 07/02/2024, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286287 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa