CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale conseguente alla situazione pandemica, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati fiscali di cui ai capi 3), 5), 6), e 7) dell'imputazione, limitatamente per quest'ultimo capo all'annualità 2012, avendo riconosciuto il legame di continuazione con i reati già giudicati con sentenza n. 71/2017 della Corte di appello di Trento. Ha così determinato la pena complessivamente in anni quattro, mesi otto e giorni venti di reclusione. Reati più gravi sono quelli di cui alla sentenza irrevocabile n. 71 del 2017 e quelli ancora sub iudice del presente procedimento sono da considerare satellite. Può allora essere ritenuta una pena base di mesi sette di reclusione per il reato di cui al capo 5), aumentata di mesi due per gli ulteriori reati - mesi uno per il reato di cui al capo 3), giorni quindici per il reato di cui al capo 6) e giorni quindici per il reato di cui al capo 7) Gli aumenti di continuazione, pari complessivamente a mesi nove di reclusione, vanno ridotti per il rito scelto a mesi sei, da portarsi un aumento alla pena già inflitta dalla sentenza n. 71 del 2017. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, a fronte di episodi qualificati tutti come reati satellite, ha errato nell'individuare per uno di essi, quello di cui capo 5), una pena base su cui ha poi computato gli aumenti per gli altri. Benché inferiore al minimo edittale, la pena fissata per il reato di cui al capo 5) è considerevolmente superiore alla misura delle pene determinare per gli altri fatti di identica o analoga gravità. Per un reato satellite non si sarebbe dovuta individuare una pena base, ma unicamente un aumento per continuazione, e non in misura sproporzionata rispetto a quelli determinati per gli altri reati satellite. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio per una corretta determinazione della pena. 4. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. » 2. La Corte di appello ha riconosciuto l'identità di disegno criminoso tra i reati oggetti della sentenza della Corte di appello di Trento - n. 71/2017, divenuta irrevocabile il 3 marzo 2017 - e quelli oggetto del procedimento de quo, rubricati ai numeri 3), 5), 6) e 7), tutti ritenuti satellite rispetto a quello più grave individuato in uno di quelli di bancarotta fraudolenta già coperti da giudicato. Ha opportunamente precisato che il reato di cui al n. 8) è stato già posto in continuazione dalla pronuncia di appello, seppure senza applicazione del corrispondente aumento, con i più gravi reati di cui alla prima menzionata sentenza. In ordine all'omesso aumento di pena per detto reato satellite non v'è stata impugnazione e pertanto la sentenza di annullamento non ne ha fatto oggetto di devoluzione al giudice di rinvio. 3. Fatta questa premessa, la Corte di appello ha proceduto al computo degli aumenti di continuazione individuando irragionevolmente una pena base per uno dei reati satellite, quello di cui al n. 5), ben maggiore delle pene stabilite per gli aumenti correlati agli altri reati di pari natura. Ha così ignorato che di pena base può dirsi soltanto in riguardo al reato più grave della serie di continuazione e che non ha senso indicarne una tra i più reati satellite, che vanno tutti rapportati, per la determinazione della pena, a quello più grave, la cui pena è appunto l'unica base di computo. 4. La conseguenza di questa errata impostazione è che il per il reato satellite di cui al n. 5) la pena in aumento, definita come si è detto "base", è stata determinata in misura di gran lunga maggiore rispetto a quella fissata per gli altri, e ciò fa emergere un profilo di irragionevolezza nella determinazione del trattamento sanzionatorio, senza che in sentenza sia offerta una spiegazione delle ragioni di una così ampia forbice tra gli aumenti. 5. L'errore di diritto appena rilevato impone l'annullamento della impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Trento. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Trento. Così dec