CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2020 n. 29053 sez. M1 -ud. 07-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 265/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 200.000,00, osservando che non era stato dimostrato che la restituzione del suddetto importo, relativo ad un assegno bancario consegnato dall’opponente alla Giordano, fosse stata subordinata al verificarsi delle condizioni stabilite nella scrittura privata dell’1.10.12. La Corte d’appello, con sentenza del 27.1.2020, ha rigettato il gravame proposto dal Guerra, dichiarando inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto tardiva, ex art. 650 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., e 324 c.p.c., in quanto il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito l’ammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo non era stato impugnato dall’opposta, per cui si era formato un giudicato interno sulla questione. Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata perché fondata su motivazione inesistente perché manifestamente incomprensibile ed illogica. Ric. 2020 n. 29053 sez. M1 -ud. 07-04-2022 -3- Il collegio osserva che parte ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorsoin data 26.1.2022, per cui il giudizio è estinto a norma dell’art.306 c.p.c.,compensate tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte estingue il giudizio, compensand