CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44262/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ty I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e per non essere stata applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità 2.1 La Corte territoriale ha rimarcato che le allarmanti modalità esecutive, che hanno connotato il gesto delittuoso (segnatamente la riunione di persone, l'uso dell'arma e la spregiudicatezza mostrata), indiscutibilmente svelano - in capo al prevenuto - una non trascurabile capacità criminale, tale da non potere accedersi alla richiesta difensiva di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva. A tal riguardo giova ricordare che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora - come nel caso in esame - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). 2.2 Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la Corte d'appello ha condiviso le valutazioni del primo giudice sul diniego della stessa, in ragione dell'intempestività del risarcimento (essendo la documentazione attestante il risarcimento stata depositata a discussione già avviata) e del carattere parziale di esso. Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, rilevabili in questa sede. E' assorbente osservare al riguardo che questa Corte (Sez. 3, n. 15750 del 16/1/2020, Rv. 279270) è ferma nel ritenere che, in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, c.p.p. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini _ PePOSITATA IN r;,.