CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], ravvisando la sussistenza di numerosi elementi ostativi all'accoglimento della prima e giudicando l'entità della pena da espiare superiore a due anni preclusiva della seconda; Ritenuto che il primo motivo del ricorso„ con cui si denuncia l'incorso vizio della motivazione in relazione al rigetto della domanda di affidamento in prova, sviluppa censure che, del tutto infondatamente censurando l'opposto diniego della misura, inammissibilmente invocano - nel contrapporre, in punto di meritevolezza di detto beneficio, una nuova analisi degli aspetti attinenti alle circostanze di fatto e una spiegazione alternativa degli elementi valorizzati - un rinnovato apprezzamento di merito, già plausibilmente e coerentemente espresso e, pertanto, sottratto a sindacato in questa sede di legittimità; Ritenuta l'inammissibilità del secondo motivo, con il quale si oppone il vizio della motivazione, con riguardo alla ritenuta inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare, per il mancato apprezzamento delle problematiche sanitarie pur dedotte con la richiesta introduttiva, dovendo le stesse ritenersi giudicate implicitamente soccombenti rispetto agli evidenziati, e non validamente contestati, profili di attuale e concreta pericolosità sociale; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così