CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che è manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena a seguito di annullamento con rinvio, dovendo al riguardo osservarsi come la sentenza rescindente abbia demandato al giudice del rinvio l'eliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, qualificato ai sensi degli artt. 110 e 314 cod. pen., limitatamente agli episodi commessi sino alla data del 30/07/2011 perché estinti per prescrizione; che la Corte territoriale ha correttamente provveduto ad eliminare il quantum di pena (mesi sei di reclusione) calcolato in primo grado per i reati omogenei dichiarati prescritti, in adempimento a quanto alla stessa devoluto in sede rescindente; che a tale riguardo deve rilevarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il potere del giudice del rinvio di rivalutare il quantum della pena incontri una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di reformatio in peius, che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata (cfr. Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591 - 01); rilevato che nella fattispecie, la Corte di rinvio ha mantenuto inalterata la pena base, aumentandola per continuazione interna (al capo A) di soli mesi tre di reclusione, eliminando i due terzi della pena calcolata in primo grado, senza realizzare alcuna reformatio in peius; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M