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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 29768/2026

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no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 11/02/2026 della Corte di appello di Lecce,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi diDaniela e [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento con rinvio della sentenza per FilomenaCarrinoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Lecce che avevacondannato alle pene di legge tutte e tre le [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socie della ElisarS.r.l., proprietaria dell’hotel Panorama di Gallipoli, località [OSCURATO:PERSONA], per laviolazione dell’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per averrealizzato una veranda, mediante chiusura di un balcone con vetrate, e per averchiuso un’area pertinenziale di 130 metri quadrati destinata alla somministrazionedi bevande.2.

Le imputate presentano un ricorso cumulativo articolato in tre motivi perviolazione di legge e vizio di motivazione.Sostengono che il volume preesisteva e contestano il loro concorsonell’abuso edilizio commesso dal padre, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per il divietodi responsabilità oggettiva, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per l’incertezza della data dicommissione del reato, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per l’illegittima presunzionederivante dalla sottoscrizione della CILA (primo motivo); ribadiscono la loro buonafede e prospettano l’inesigibilità del controllo tecnico da parte del “laico” (secondomotivo); eccepiscono la prescrizione perché i fatti risalivano al 2019 e non vi erastata nessuna sospensione né per l’emergenza pandemica né per rinvii (terzomotivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati,mentre è fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha affermato che gli abusi edilizi, e cioè la chiusura diuna veranda e la chiusura di un’area di mq 130 originariamente scoperta e adibitaa colazione e somministrazione di bevande, non sono contestati.Il primo motivo di ricorso, attinente all’accertamento della responsabilitàindividuale delle tre ricorrenti, è fondato solo relativamente alla posizione diLa tesi difensiva comune è che non è configurabile il concorso nel reatocommesso dal padre, al limite potendosi ravvisare una connivenza non punibile,perché l’ordinanza comunale di demolizione, risalente al 2018, aveva cristallizzatola condotta e interrotto la permanenza del reato, mentre la successiva chiusuradell’area di mq 130 non poteva essere parificata alla creazione di un volume exnovo.

Le ricorrenti sostengono dunque che la prosecuzione dei lavori abusivi suopere precedentemente realizzate senza la creazione di nuovi volumi implichi unasorta di immunità o di estensione della prescrizione già dichiarata rispetto alleopere preesistenti.La censura è errata.

La ripresa dei lavori abusivi, che è la condotta quicontestata, integra un’autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale,che legittima l'uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell'azionepenale (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n.14501 del 07/12/2016, dep. 2017, Rocchio, Rv. 269325 – 01; Sez. 3, n. 38495del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01).

I Giudici di merito hanno accertato unaprogressione nella realizzazione dell’abuso, perché il 6 dicembre 2018 la Poliziamunicipale aveva riscontrato la rimozione della copertura dell’originaria struttura,in adempimento solo parziale dell’ordinanza di demolizione n. 62 del 23 aprile2018 del dirigente dell’Ufficio urbanistica e ambiente del Comune di Gallipoli,mentre nel sopralluogo dell’8 ottobre 2020 la Polizia municipale ha constatato larealizzazione di un ulteriore abuso costituito dalla copertura fissa e dalla chiusuralaterale della struttura con pareti, vetrate e infissi, abuso non coperto né dallaCILA del 12 marzo 2019 relativa alla rimozione delle serre solari né dalla CILA del23 marzo 2019 relativa alla realizzazione di una pergo-tenda.La difesa ha, tuttavia, individuato una contraddizione logica nelle sentenzeche, da un lato, avevano apprezzato la condotta di presentazione delle CILA perla regolarizzazione amministrativa dell’abuso commesso dal genitore, ma,dall’altro, avevano utilizzato il subentro nella pratica amministrativa perl’attribuzione dell’intero abuso relativo alla realizzazione della struttura di mq 130.La prospettazione è suggestiva ma non coglie nel segno, perché la Corteterritoriale ha chiaramente individuato un nuovo abuso edilizio, collegato al primodal punto di vista storico, ma autonomamente ascrivibile alle [OSCURATO:PERSONA].La criticità della motivazione risiede altrove.

La Corte territoriale haconfermato la responsabilità per tutte e tre le ricorrenti, allorché il collegamentocon l’abuso sussista solo per [OSCURATO:PERSONA] che ha gestito la società e per [OSCURATO:PERSONA] che hagestito la società e ha presentato le CILA.

In particolare, per [OSCURATO:PERSONA], vaconsiderato che ha acquisito la carica di amministratore di società il 2 maggio 2020e che il sopralluogo della Polizia municipale è stato eseguito l’8 ottobre 2020, percui l’abuso le è certamente ascrivibile. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento difensivo che leCILA sono state funzionali a ottenere una regolarizzazione amministrativa èfattuale e alternativo a quanto accertato in sentenza, e come tale inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], invece, la motivazione della responsabilità per derivazione del suoruolo di socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell’hotel, ècongetturale, siccome basata sul criterio del cui prodest, che qui è tuttavia mediatodalla quota di partecipazione sociale che, in prima battuta, le attribuisce solo ildiritto alla distribuzione degli utili.

La socia non è proprietaria della società né haruoli di gestione né, a maggior ragione, ha la disponibilità del bene abusivo.S’impone, pertanto, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata per una valutazione individualizzata del suo collegamento conil reato.Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’elementosoggettivo, è manifestamente infondato.La sentenza di appello è solidamente motivata sul punto, alla luce degliordini di demolizione emessi dall’autorità per le opere pregresse e per quellesuccessive, dell’ingannevole rappresentazione dei fatti nelle CILA depositate, delsolo parziale adempimento della pregressa ordinanza di demolizione, attuatalasciando in piedi l’ossatura strutturale e le tamponature perimetrali, delladebolezza della prova dell’affidamento riposto dal padre delle imputate nellalegittimità delle opere, per le rassicurazioni di un professionista mai sentito indibattimento.Infine, l’argomento dell’inesigibilità del controllo tecnico da parte del “laico”sulla differenza tra l’opera precaria rientrante nell’edilizia libera, pergo-tenda, el’opera fissa soggetta al permesso a costruire, è inconsistente.

Non è mai ammessol’errore sul precetto penale, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., e in ogni caso, quantomeno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è certa la conoscenza dei problemi amministrativi perla gestione dell’area pertinenziale, l’ordine di demolizione essendo stato impartitogià nel 2018.Il terzo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, è inconsistente.

LaCorte territoriale, considerato che il secondo sopralluogo è stato effettuato dallaPolizia municipale l’8 ottobre 2020, ha affermato che l’abuso è stato perpetratonel periodo tra il 6 dicembre 2018 e l’8 ottobre 2020.

Già si è detto che non èpossibile inferire da tale statuizione un esonero di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA] cheha assunto la carica di amministratrice dal 2 maggio 2020.

L’incertezza sulla dataprecisa di consumazione del reato è a carico dell’imputato che è tenuto agiustificare la causa estintiva del reato.

A differenza di quanto prospettato, èpacifico in giurisprudenza che, in tema di cause di estinzione del reato, il principiodel favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine diprescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti piùfavorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data dicommissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma nonquando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche(Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01).

Va considerato che laCorte d’appello ha rigettato la censura difensiva intesa a collocare la violazione inepoca prossima al marzo 2019, data di presentazione delle CILA, perché l’abusooggetto del presente processo è stato constatato dalla Polizia municipale nelsopralluogo dell’8 ottobre 2020.

Né è possibile desumere alcunché dalle eventualifatture relative all’acquisto dei materiali.

Deve aggiungersi, poi, che, trattandosiin ogni caso di opere realizzate, anche nella prospettazione difensiva in epocasuccessiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il terminequinquennale dovrebbe, in ogni caso, essere integrato di un anno e mezzo perciascuno per il giudizio d’appello e per quello di cassazione, avendo affermato leSezioni Unite di codesta Corte che la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogatacon effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n.20989del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).

E nel caso in esamerisulta che il termine di prescrizione indicato dalle ricorrenti (marzo 2024) sarebbecomunque successivo alla decisione di primo grado del 21 novembre 2023, dallaquale decorre la sospensione prevista dalla legge Orlando, con tempestivo innescodell’ulteriore sospensione di un anno e mezzo correlata al giudizio di cassazione.Peraltro, anche a voler considerare come data del commesso reato l’8ottobre 2020, come da contestazione della rubrica, l’improcedibilità stabilita dallacosiddetta [OSCURATO:PERSONA], di cui al d.lgs. n. 150 del 2000, comunque simaturerebbe al 22 maggio 2027.In definitiva, la sentenza impugnata va annullata solo limitatamente allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono esseredichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, contodella sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sidispone che le ricorrenti versino la somma determinata, in ragione dellaconsistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Lecce.

Dichiara inammissibili i ricorsi di CarrinoDaniela e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 11/02/2026 della Corte di appello di Lecce,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi diDaniela e [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento con rinvio della sentenza per FilomenaCarrinoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 11 febbraio 2026 la Corte di appello di Lecce haconfermato la sentenza in data 21 novembre 2023 del Tribunale di Lecce che avevacondannato alle pene di legge tutte e tre le [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socie della ElisarS.r.l., proprietaria dell’hotel Panorama di Gallipoli, località [OSCURATO:PERSONA], per laviolazione dell’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, per averrealizzato una veranda, mediante chiusura di un balcone con vetrate, e per averchiuso un’area pertinenziale di 130 metri quadrati destinata alla somministrazionedi bevande.2. Le imputate presentano un ricorso cumulativo articolato in tre motivi perviolazione di legge e vizio di motivazione.Sostengono che il volume preesisteva e contestano il loro concorsonell’abuso edilizio commesso dal padre, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per il divietodi responsabilità oggettiva, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per l’incertezza della data dicommissione del reato, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], per l’illegittima presunzionederivante dalla sottoscrizione della CILA (primo motivo); ribadiscono la loro buonafede e prospettano l’inesigibilità del controllo tecnico da parte del “laico” (secondomotivo); eccepiscono la prescrizione perché i fatti risalivano al 2019 e non vi erastata nessuna sospensione né per l’emergenza pandemica né per rinvii (terzomotivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati,mentre è fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha affermato che gli abusi edilizi, e cioè la chiusura diuna veranda e la chiusura di un’area di mq 130 originariamente scoperta e adibitaa colazione e somministrazione di bevande, non sono contestati.Il primo motivo di ricorso, attinente all’accertamento della responsabilitàindividuale delle tre ricorrenti, è fondato solo relativamente alla posizione diLa tesi difensiva comune è che non è configurabile il concorso nel reatocommesso dal padre, al limite potendosi ravvisare una connivenza non punibile,perché l’ordinanza comunale di demolizione, risalente al 2018, aveva cristallizzatola condotta e interrotto la permanenza del reato, mentre la successiva chiusuradell’area di mq 130 non poteva essere parificata alla creazione di un volume exnovo. Le ricorrenti sostengono dunque che la prosecuzione dei lavori abusivi suopere precedentemente realizzate senza la creazione di nuovi volumi implichi unasorta di immunità o di estensione della prescrizione già dichiarata rispetto alleopere preesistenti.La censura è errata. La ripresa dei lavori abusivi, che è la condotta quicontestata, integra un’autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale,che legittima l'uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell'azionepenale (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n.14501 del 07/12/2016, dep. 2017, Rocchio, Rv. 269325 – 01; Sez. 3, n. 38495del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01). I Giudici di merito hanno accertato unaprogressione nella realizzazione dell’abuso, perché il 6 dicembre 2018 la Poliziamunicipale aveva riscontrato la rimozione della copertura dell’originaria struttura,in adempimento solo parziale dell’ordinanza di demolizione n. 62 del 23 aprile2018 del dirigente dell’Ufficio urbanistica e ambiente del Comune di Gallipoli,mentre nel sopralluogo dell’8 ottobre 2020 la Polizia municipale ha constatato larealizzazione di un ulteriore abuso costituito dalla copertura fissa e dalla chiusuralaterale della struttura con pareti, vetrate e infissi, abuso non coperto né dallaCILA del 12 marzo 2019 relativa alla rimozione delle serre solari né dalla CILA del23 marzo 2019 relativa alla realizzazione di una pergo-tenda.La difesa ha, tuttavia, individuato una contraddizione logica nelle sentenzeche, da un lato, avevano apprezzato la condotta di presentazione delle CILA perla regolarizzazione amministrativa dell’abuso commesso dal genitore, ma,dall’altro, avevano utilizzato il subentro nella pratica amministrativa perl’attribuzione dell’intero abuso relativo alla realizzazione della struttura di mq 130.La prospettazione è suggestiva ma non coglie nel segno, perché la Corteterritoriale ha chiaramente individuato un nuovo abuso edilizio, collegato al primodal punto di vista storico, ma autonomamente ascrivibile alle [OSCURATO:PERSONA].La criticità della motivazione risiede altrove. La Corte territoriale haconfermato la responsabilità per tutte e tre le ricorrenti, allorché il collegamentocon l’abuso sussista solo per [OSCURATO:PERSONA] che ha gestito la società e per [OSCURATO:PERSONA] che hagestito la società e ha presentato le CILA. In particolare, per [OSCURATO:PERSONA], vaconsiderato che ha acquisito la carica di amministratore di società il 2 maggio 2020e che il sopralluogo della Polizia municipale è stato eseguito l’8 ottobre 2020, percui l’abuso le è certamente ascrivibile. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento difensivo che leCILA sono state funzionali a ottenere una regolarizzazione amministrativa èfattuale e alternativo a quanto accertato in sentenza, e come tale inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], invece, la motivazione della responsabilità per derivazione del suoruolo di socia della società a responsabilità limitata proprietaria dell’hotel, ècongetturale, siccome basata sul criterio del cui prodest, che qui è tuttavia mediatodalla quota di partecipazione sociale che, in prima battuta, le attribuisce solo ildiritto alla distribuzione degli utili. La socia non è proprietaria della società né haruoli di gestione né, a maggior ragione, ha la disponibilità del bene abusivo.S’impone, pertanto, relativamente a [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata per una valutazione individualizzata del suo collegamento conil reato.Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell’elementosoggettivo, è manifestamente infondato.La sentenza di appello è solidamente motivata sul punto, alla luce degliordini di demolizione emessi dall’autorità per le opere pregresse e per quellesuccessive, dell’ingannevole rappresentazione dei fatti nelle CILA depositate, delsolo parziale adempimento della pregressa ordinanza di demolizione, attuatalasciando in piedi l’ossatura strutturale e le tamponature perimetrali, delladebolezza della prova dell’affidamento riposto dal padre delle imputate nellalegittimità delle opere, per le rassicurazioni di un professionista mai sentito indibattimento.Infine, l’argomento dell’inesigibilità del controllo tecnico da parte del “laico”sulla differenza tra l’opera precaria rientrante nell’edilizia libera, pergo-tenda, el’opera fissa soggetta al permesso a costruire, è inconsistente. Non è mai ammessol’errore sul precetto penale, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., e in ogni caso, quantomeno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è certa la conoscenza dei problemi amministrativi perla gestione dell’area pertinenziale, l’ordine di demolizione essendo stato impartitogià nel 2018.Il terzo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, è inconsistente. LaCorte territoriale, considerato che il secondo sopralluogo è stato effettuato dallaPolizia municipale l’8 ottobre 2020, ha affermato che l’abuso è stato perpetratonel periodo tra il 6 dicembre 2018 e l’8 ottobre 2020. Già si è detto che non èpossibile inferire da tale statuizione un esonero di responsabilità per [OSCURATO:PERSONA] cheha assunto la carica di amministratrice dal 2 maggio 2020. L’incertezza sulla dataprecisa di consumazione del reato è a carico dell’imputato che è tenuto agiustificare la causa estintiva del reato. A differenza di quanto prospettato, èpacifico in giurisprudenza che, in tema di cause di estinzione del reato, il principiodel favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine diprescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti piùfavorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data dicommissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma nonquando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche(Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, Gueye, Rv. 285953 - 01). Va considerato che laCorte d’appello ha rigettato la censura difensiva intesa a collocare la violazione inepoca prossima al marzo 2019, data di presentazione delle CILA, perché l’abusooggetto del presente processo è stato constatato dalla Polizia municipale nelsopralluogo dell’8 ottobre 2020. Né è possibile desumere alcunché dalle eventualifatture relative all’acquisto dei materiali. Deve aggiungersi, poi, che, trattandosiin ogni caso di opere realizzate, anche nella prospettazione difensiva in epocasuccessiva all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il terminequinquennale dovrebbe, in ogni caso, essere integrato di un anno e mezzo perciascuno per il giudizio d’appello e per quello di cassazione, avendo affermato leSezioni Unite di codesta Corte che la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogatacon effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 siapplica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n.20989del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). E nel caso in esamerisulta che il termine di prescrizione indicato dalle ricorrenti (marzo 2024) sarebbecomunque successivo alla decisione di primo grado del 21 novembre 2023, dallaquale decorre la sospensione prevista dalla legge Orlando, con tempestivo innescodell’ulteriore sospensione di un anno e mezzo correlata al giudizio di cassazione.Peraltro, anche a voler considerare come data del commesso reato l’8ottobre 2020, come da contestazione della rubrica, l’improcedibilità stabilita dallacosiddetta [OSCURATO:PERSONA], di cui al d.lgs. n. 150 del 2000, comunque simaturerebbe al 22 maggio 2027.In definitiva, la sentenza impugnata va annullata solo limitatamente allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono esseredichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, contodella sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, sidispone che le ricorrenti versino la somma determinata, in ragione dellaconsistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibili i ricorsi di CarrinoDaniela e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 3.000 ciascuna alla Cassa delle ammende.Così deciso, il 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris