CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAL1223vviso allepartij c udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36610/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno concordato la pena in appello per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. peri., 73, commi 1, 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che gli imputati hanno presentato separati ricorsi con i quali hanno lamentato: Gagliano, la violazione di legge perché non vi era motivazione sull'assenza delle cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto e sull'inadeguatezza della pena; [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio della motivazione in merito ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; Leonardi, la violazione di legge per omessa motivazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che i ricorsi, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis/ cod. proc. pen., sono inammissibili perché, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, per cui una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), né.a maggior ragione deve motivare sulla pena che è stata oggetto di accordo; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]