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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 21715/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 23 settembre 2025, che in riforma delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 7 gennaio e 19 febbraio 25, lo ha ritenuto responsabile di una serie di condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), oltre che del reato di detenzione illegale di due pistole, rideterminando la pena finale in anni 4 e mesi .6 di reclusione ed euro 22.200 di multa, previo riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con entrambe le sentenze; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego della attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; posto che tale norma prevede una attenuante ad effetto speciale in favore di chi si adoperi per "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"; considerato che, secondo un consolidato insegnamento di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza è necessario un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in ún esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 3, n. 19858 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Rv. 265522 - 01; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Rv. 225661; Sez. 4, n. 5481 del 28/02/1994, Rv. 1986529); ciò che il giudice è tenuto ad accertare, quindi, è l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, in qualunque momento queste siano rese (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Rv. 283823 - 01, con riguardo a dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello); ritenuto che tale valutazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385 - 01; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Rv. 262438 - 01); 2rilevato che, nella specie, la Corte di appello si fa adeguatamente carico di tale valutazione, analizzando le circostanze riferite dal ricorrente, il quale ha riferito soltanto le password di accesso agli smartphone che gli furono sequestrati, nella consapevolezza che gli applicativi utilizzati per le trattative illecite non consentirono di individuare né l'identità degli interlocutori, né i numeri di telefono utilizzati per le conversazioni (pp. 12 - 14 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che sulla scorta di tali elementi la Corte di merito ha escluso che il contributo.offerto, per la sua genericità, potesse rivelarsi proficuo, applicando la regola di valutazione rilevante ai fini del riconoscimento o meno dell'attenuante in esame; il ricorso, per converso, sollecita una diversa valutazione, offrendo argomentazioni in fatto, fondate su elementi che si assumono pretermessi, ma senza denunciare un travisamento della prova e senza isolare uno specifico vizio della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 23 settembre 2025, che in riforma delle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 7 gennaio e 19 febbraio 25, lo ha ritenuto responsabile di una serie di condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), oltre che del reato di detenzione illegale di due pistole, rideterminando la pena finale in anni 4 e mesi .6 di reclusione ed euro 22.200 di multa, previo riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con entrambe le sentenze; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego della attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; posto che tale norma prevede una attenuante ad effetto speciale in favore di chi si adoperi per "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"; considerato che, secondo un consolidato insegnamento di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza è necessario un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in ún esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 3, n. 19858 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Rv. 265522 - 01; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Rv. 225661; Sez. 4, n. 5481 del 28/02/1994, Rv. 1986529); ciò che il giudice è tenuto ad accertare, quindi, è l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, in qualunque momento queste siano rese (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Rv. 283823 - 01, con riguardo a dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello); ritenuto che tale valutazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385 - 01; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Rv. 262438 - 01); 2rilevato che, nella specie, la Corte di appello si fa adeguatamente carico di tale valutazione, analizzando le circostanze riferite dal ricorrente, il quale ha riferito soltanto le password di accesso agli smartphone che gli furono sequestrati, nella consapevolezza che gli applicativi utilizzati per le trattative illecite non consentirono di individuare né l'identità degli interlocutori, né i numeri di telefono utilizzati per le conversazioni (pp. 12 - 14 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che sulla scorta di tali elementi la Corte di merito ha escluso che il contributo.offerto, per la sua genericità, potesse rivelarsi proficuo, applicando la regola di valutazione rilevante ai fini del riconoscimento o meno dell'attenuante in esame; il ricorso, per converso, sollecita una diversa valutazione, offrendo argomentazioni in fatto, fondate su elementi che si assumono pretermessi, ma senza denunciare un travisamento della prova e senza isolare uno specifico vizio della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
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