CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33444/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2025 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa il 5 dicembre 2023 dal Tribunale di Ragusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il medesimo imputato per i reati aggravati di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter, comma 2, cod. pen.). 2. Avverso la pronuncia di aptIllo il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione per difetto della prescritta motivazione rafforzata. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria a fronte della diversa valutazione della prova dichiarativa.2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dei principi del giusto processo e della presunzione di innocenza. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati contestati. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso non sono manifestamente infondati, in quanto il Tribunale ha fondato l'assoluzione pure sulla mancanza della prova - all'esito in particolare dell'esame dei testi - che gli accessi in imputazione fossero indebiti. Ragion per cui, in difetto dei presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché i reati sono estinti. Difatti, i fatti in contestazione si collocano tra il mese di settembre 2014 e il mese di giugno 2017; dunque, pur tenendo conto di 392 giorni di sospensione (64 giorni per il differimento dell'udienza del 17 marzo 2020 in ragione della pandemia da Covid-19; 69 giorni per il differimento dell'udienza del 25 gennaio 2022 al 4 aprile 2022 per impedimento dell'imputato; 259 per il rinvio dell'udienza del 28 giugno 2022 al 14 marzo 2023 per astensione del difensore), il termine di sette anni e sei mesi (cfr. art. 157 e 161 cod. pen., alla luce della pena edittale massima di cinque anni di reclusione prevista ratione temporis) è già spirato. P.Q.M. Annulla se P.Q.M