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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 09833/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27389-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 311/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 27/05/2017 R.G. n. 64/2011; Oggetto: Contratti a termine scuola – risarcimento -stabilizzazione R.G.N. 27389/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti al personale precario della scuola, quali collaboratrici scolastiche) intese ad ottenere l’indennità exart. 32 della l. n. 183/2010 in relazione ai contratti a termine stipulati con il Miur e il riconoscimento dell’anzianità maturata a decorrere dal primo contratto a termine; rilevava che le appellanti erano state stabilizzate attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo; escludeva la fondatezza della pretesa di ottenere il riconoscimento dell’anzianità rilevando che né in primo grado che nella memoria di costituzione in appello era mai stata prospettato il diritto al riconoscimento di tale anzianità in ragione del principio di non discriminazione né era stata svolta alcuna doglianza in ordina alle modalità di ricostruzione della carriera operata al momento della immissione in ruolo;

2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi;

3. il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svoltoattività difensiva;

4. le ricorrenti hanno depositato memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo le ricorrenti deducono l’estinzione del procedimento di appello per mancato tempestivo deposito telematico dell’atto di riassunzione; rilevano che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per inesistenza dell’atto di riassunzione; in particolare evidenziano: - che il procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Venezia era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale nel procedimento nel quale era stata emanata l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale decisa con sentenza 26/11/2014; -che la decisione della Corte costituzionale n. 187/2016 era stata depositata in data R.G.N. 27389/2017 Pag.20/7/2016; - che il ricorso in riassunzione - da effettuarsi esclusivamente in via telematica ex art. 16 bis d.lgs. n. 179/2012 - era stato, invece, effettuato in forma cartacea; -che l’estinzione doveva essere rilevata d’ufficio;

2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez.

Un., n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza e del principio di effettività della tutela;

3. il terzo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie;

4. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - princi pio di effettività), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo;

5. il primo motivo è infondato; la difformità rispetto al modello legale dell’atto di riassunzione del Ministero si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria exart. 156, comma 1, cod. proc. civ.; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato esaminato lo stesso motivo di estinzione (per tutte, Cass.n.39048/2021; Cass. n. 3417/2021); ed infatti è stato più volte affermato che l’atto depositato con una modalità non consentita dalla legge risulta affetto da una mera irregolarità o, al più, da una nullità sanabile proprio con il raggiungimento dello scopo, cioè con la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario consistente nell’inserimento dell’atto stesso all’interno del fascicolo processuale (Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, Cass., 17 giugno 2015, n. 12509 e, in un caso inverso, Cass., 12 maggio 2016, n. 9772); R.G.N. 27389/2017 Pag.del resto, lo scopo dell’atto processuale, ancorché avente veste telematica, rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte e si inserisce validamente nella sequenza procedimentale;

6. anche le ulteriori censure in cui il ricorso è articolato non meritano accoglimento; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n.28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 25 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); R.G.N. 27389/2017 Pag.7. nella memoria le ricorrenti, richiamando quanto da questa Corte nelle pronunce Cass. n. 35735/2022 e Cass. 32548/2022 assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione (già valorizzato da Cass. n. 15353/2020), il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente“agevolata” dalla successione dei contratti a termine;

8. il rilievo è infondato; i richiamati principi sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un pianostraordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a sanare l’illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf.

Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; R.G.N. 27389/2017 Pag.10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27389-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 311/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 27/05/2017 R.G. n. 64/2011; Oggetto: Contratti a termine scuola – risarcimento -stabilizzazione R.G.N. 27389/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti al personale precario della scuola, quali collaboratrici scolastiche) intese ad ottenere l’indennità exart. 32 della l. n. 183/2010 in relazione ai contratti a termine stipulati con il Miur e il riconoscimento dell’anzianità maturata a decorrere dal primo contratto a termine; rilevava che le appellanti erano state stabilizzate attraverso l’operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 121 e 122 ), e nelle numerose altre pure citate, l’intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo; escludeva la fondatezza della pretesa di ottenere il riconoscimento dell’anzianità rilevando che né in primo grado che nella memoria di costituzione in appello era mai stata prospettato il diritto al riconoscimento di tale anzianità in ragione del principio di non discriminazione né era stata svolta alcuna doglianza in ordina alle modalità di ricostruzione della carriera operata al momento della immissione in ruolo; 2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; 3. il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svoltoattività difensiva; 4. le ricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo le ricorrenti deducono l’estinzione del procedimento di appello per mancato tempestivo deposito telematico dell’atto di riassunzione; rilevano che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per inesistenza dell’atto di riassunzione; in particolare evidenziano: - che il procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Venezia era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale nel procedimento nel quale era stata emanata l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale decisa con sentenza 26/11/2014; -che la decisione della Corte costituzionale n. 187/2016 era stata depositata in data R.G.N. 27389/2017 Pag.20/7/2016; - che il ricorso in riassunzione - da effettuarsi esclusivamente in via telematica ex art. 16 bis d.lgs. n. 179/2012 - era stato, invece, effettuato in forma cartacea; -che l’estinzione doveva essere rilevata d’ufficio; 2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza e del principio di effettività della tutela; 3. il terzo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie; 4. con il quarto motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - princi pio di effettività), ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell’Uomo; 5. il primo motivo è infondato; la difformità rispetto al modello legale dell’atto di riassunzione del Ministero si risolve in una mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria exart. 156, comma 1, cod. proc. civ.; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte nelle numerose ordinanze in cui è stato esaminato lo stesso motivo di estinzione (per tutte, Cass.n.39048/2021; Cass. n. 3417/2021); ed infatti è stato più volte affermato che l’atto depositato con una modalità non consentita dalla legge risulta affetto da una mera irregolarità o, al più, da una nullità sanabile proprio con il raggiungimento dello scopo, cioè con la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario consistente nell’inserimento dell’atto stesso all’interno del fascicolo processuale (Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, Cass., 17 giugno 2015, n. 12509 e, in un caso inverso, Cass., 12 maggio 2016, n. 9772); R.G.N. 27389/2017 Pag.del resto, lo scopo dell’atto processuale, ancorché avente veste telematica, rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l’esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l’atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte e si inserisce validamente nella sequenza procedimentale; 6. anche le ulteriori censure in cui il ricorso è articolato non meritano accoglimento; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n.28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 25 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); R.G.N. 27389/2017 Pag.7. nella memoria le ricorrenti, richiamando quanto da questa Corte nelle pronunce Cass. n. 35735/2022 e Cass. 32548/2022 assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione (già valorizzato da Cass. n. 15353/2020), il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente“agevolata” dalla successione dei contratti a termine; 8. il rilievo è infondato; i richiamati principi sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un pianostraordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a sanare l’illecito, apprestando, con previsione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf. Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 9. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; R.G.N. 27389/2017 Pag.10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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