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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46660/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 11 settembre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MICHETTI Roberto, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in quanto fondata su dichiarazioni della persona offesa che aveva un interesse diretto alla vicenda e su dichiarazioni del teste a riscontro da considerarsi inaffidabili e non specifiche.

Mancherebbe inoltre alcun effettivo impossessamento in quanto il bene non sarebbe mai entrato nella sfera patrimoniale del prevenuto a titolo di proprietà.

2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

3. I motivi di ricorso risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01).

Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni.

Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa.

Sul punto, le contestazioni del ricorrente risultano del tutto generiche, apodittiche e prive di una effettiva consistenza.

Di fatto, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez.

U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 11 settembre 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MICHETTI Roberto, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in quanto fondata su dichiarazioni della persona offesa che aveva un interesse diretto alla vicenda e su dichiarazioni del teste a riscontro da considerarsi inaffidabili e non specifiche. Mancherebbe inoltre alcun effettivo impossessamento in quanto il bene non sarebbe mai entrato nella sfera patrimoniale del prevenuto a titolo di proprietà. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato 3. I motivi di ricorso risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa. Sul punto, le contestazioni del ricorrente risultano del tutto generiche, apodittiche e prive di una effettiva consistenza. Di fatto, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 novembre 202
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