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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02674/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] D' ALTERIO che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge per giungere ad un giudizio d, assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha pienamente conferrtato la sentenza del Tribunale della stessa città, pronunciata in data 11/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto al capo B2) della rubrica (artt. 81 cpv. 110 cod. pen., art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, art. 7 della

I. n. 203 del 1991, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso ha dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il delitto di intestazione fittizia, asseritamente realizzato nell'interesse del clan camorristico Mallardo.

Mancano gli elementi costitutivi della fattispecie contestata e non risulta provato ogni ragionevole dubbio la titolarità delle quote che si assumono fittiziamente intestate ad altro soggetto.

La Corte di appello è dunque incorsa in un errore percettivo e travisamento della prova per omissione, avendo basato l'affermazione di responsabilità esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni, dalle quali l'unico elemento che emerge chiaramente è che l'attività di rendicontazione dell'intero settore delle scommesse veniva svolto dall'Amicone.

Non è tuttavia mai stata provata la cessione delle quote al Tufo.

Manca qualsiasi prova poi di una signoria di fatto da parte del ricorrente sulle specifiche quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica nell'aver ritenuto l'infondatezza dell'eccezione con la quale si era rilevata la ricorrenza di un ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere stato l'imputato già giudicato con sentenza irrevocabile per lo stesso fatto a titolo di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416-bis cod. pen.

Mancando qualsiasi prova quanto alla titolarità delle quote, non resta alcuna possibilità di contestare il reato di intestazione fittizia, residuando unicamente una possibile contestazione ex art. 416-bis cod. pen. per la quale il ricorrente è già stato condannato.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.3.

Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre sostanzialmente i medesimi argomenti già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo.

In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia "manifestamente" illogica, e non meramente illogica, come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria.

Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede.

Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti .

In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

4. Quanto al primo motivo di ricorso, la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa ha sostenuto la ricorrenza di un vizio della motivazione, meramente e non manifestamente illogica, nonché contraddittoria a causa di un travisamento della prova per omissione.

Ciò perché, secondo la prospettazione difensiva, sulla base dell'interpretazione delle intercettazioni proposta dalla Corte di appello, si sarebbe ritenuta la ricorrenza di un requisito essenziale al fine di poter ritenere integrata l'interposizione fittizia, ovvero al titolarità delle quote trasferite al Tufo.

La difesa propone, dunque, per la prima volta in questa sede il vizio di travisamento della prova per omissione.

4.1. La doglianza si deve ritenere inammissibile.

Occorre in tal senso richiamare il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01).

Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi (volti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; l'assoluzione ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione del principio del ne bis in idem; la riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche).

Inoltre, occorre considerare che con il motivo di ricorso si propone un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede.

Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

All'evidenza, con l'articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte ie doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4.2. Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento a modi e tempi della condotta posta in essere dall'Amicone, all'intenzionalità evidente, con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede in termini assolutamente corrispondenti ai motivi di appello.

La Corte difatti evidenzia, in modo conforme al giudice di primo grado, tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa e li considera esplicitamente, giungendo ad una ricostruzione probatoria logicamente articolata e persuasiva, richiamando anche elementi ulteriori estremamente significativi (le dichiarazioni dei collaboratori Pirozzi quanto all'organigramma del clan Mallardo e alla gestione delle scommesse; le dichiarazioni dei collaboratori Torino, Palma, Izzo, Amatrudi sul ruolo dell'Amicone; la continua interessenza e i contatti quasi quotidiani tra l'Amicone e il Napolitano; i rapporti tra il Basile e l'Amicone nella gestione di questo settore, con specifica e riscontrata attività di rendicontazione; il ruolo di prestanome del Tufo; l'articolato e risalente rapporto del ricorrente con i! clan Mallardo che lo rendeva pienamente consapevole della probabile adozione a carico degli stessi di misure di prevenzione; la mancanza di qualsiasi capacità finanziaria del Tufo; la centralità dell'Amicone come stretto collaboratore e braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] in diretto contatto con il Napolitano al fine di mediare gli interessi due distinte consorterie criminali; l'oggettiva signoria di fatto dell'Amicone, che esercitava i principali diritti che spettano all'azionista, ossia la riscossione degli utili e la vigilanza sulla gestione e sulle quote della [OSCURATO:PERSONA], come emerso inequivocabilmente dalle intercettazioni telefoniche).

Nel valutare in modo logico e e persuasivo tale consistente mole di elementi la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi espressi in materia da questa Corte, riscontrando il concorso dell'Amicone nel delitto contestato, avendo lo stesso chiaramente fornito un apporto logistico ed operativo al soggetto che risultava essere il prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (il Tufo appunto, originariamente coimputato con lo stesso e giudicato con sentenza definitiva sul punto), sulla scorta delle direttive fornite dai vertici del clan Mallardo, nel gestire una attività commerciale e imprenditoriale, movimentando le risorse dello stesso con piena consapevolezza, al fine di sottrarle ad eventuali misure di prevenzione (Sez. 2, n. 4450 del 08/01/2019, Tomaselli, Rv. 276304-02; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 274319-01).

5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Sul punto occorre ricordare che già in sede di appello era stata rilevata l'assoluta genericità del motivo di ricorso, non essendo stata allegata dal ricorrente la sentenza dalla quale sarebbe evincibile la presenza di un giudizio su un fatto identico quello oggetto di contestazione in questa sede.

La Corte di appello ha puntualmente evidenziato i diversi elementi caratterizzanti la fattispecie oggetto d'imputazione in questa sede ed ha esplicitamente chiarito la diversità degli elementi integranti la condotta sottoposta a giudizio, oltre che la possibilità di concorso tra le due ipotesi di reato richiamate dalla difesa.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre in modo del tutto generico gli stessi elementi motivatamente disattesi dal giudice di secondo grado.

La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799-01; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133-01; Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, Rv. 258222-01; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246953-01; Sez. 4, n.10180 del 11/11/2004, Antoci, Rv. 231134-01).

In tal senso si è anche puntualizzato che la condotta, già definitivamente valutata in precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice, anche eventualmente ricorrendo una ipotesi di concorso formale di reati (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv. 238422-01).

Ne consegue, quindi, che non ricorre alcuna inconciliabilità tra i due accertamenti e l'assenza di violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art.238-bis cod. proc. pen.

Difatti, le risultanze di un precedente giudicato penale, ove acquisite secondo la previsione in questione, non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempre che l'inconciliabilità verta su fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278-01; Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01).

Si è in tal senso affermato che: "nella giurisprudenza di questa Corte è stato così affermato che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Daccò, Rv. 266338-01).

Ne consegue che la sentenza acquisita non esercita un'efficacia automatica, ma costituisce un elemento di prova dei fatti in essa accertati, rilevanti nel nuovo giudizio, che tuttavia non limitano il libero convincimento del giudice ove adeguatamente motivato nel considerare la vicenda criminosa in questione alla luce di tutte le sue implicazioni penali come sopra evidenziato.

Nella motivazione della Corte di appello ricorre un'approfondita considerazione in tal senso, la chiara esplicazione del ragionamento valutativo e la enucleazione di elementi di prova univoci e concordanti quanto alla responsabilità dell'Amicone per il fatto ascritto.

Con tale motivazione logica, articolata e persuasiva, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta.

Il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno motivato in modo espresso quanto alle ragioni per le quali sono pervenuti a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza e relativo ad una condotta del tutto diversa e non coincidente anche quanto a nesso causale ed evento con quella oggetto di giudizio.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta dallo Spanò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] D' ALTERIO che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con ogni conseguenza di legge per giungere ad un giudizio d, assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha pienamente conferrtato la sentenza del Tribunale della stessa città, pronunciata in data 11/12/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto al capo B2) della rubrica (artt. 81 cpv. 110 cod. pen., art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, art. 7 della I. n. 203 del 1991, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il delitto di intestazione fittizia, asseritamente realizzato nell'interesse del clan camorristico Mallardo. Mancano gli elementi costitutivi della fattispecie contestata e non risulta provato ogni ragionevole dubbio la titolarità delle quote che si assumono fittiziamente intestate ad altro soggetto. La Corte di appello è dunque incorsa in un errore percettivo e travisamento della prova per omissione, avendo basato l'affermazione di responsabilità esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni, dalle quali l'unico elemento che emerge chiaramente è che l'attività di rendicontazione dell'intero settore delle scommesse veniva svolto dall'Amicone. Non è tuttavia mai stata provata la cessione delle quote al Tufo. Manca qualsiasi prova poi di una signoria di fatto da parte del ricorrente sulle specifiche quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica nell'aver ritenuto l'infondatezza dell'eccezione con la quale si era rilevata la ricorrenza di un ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per essere stato l'imputato già giudicato con sentenza irrevocabile per lo stesso fatto a titolo di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416-bis cod. pen. Mancando qualsiasi prova quanto alla titolarità delle quote, non resta alcuna possibilità di contestare il reato di intestazione fittizia, residuando unicamente una possibile contestazione ex art. 416-bis cod. pen. per la quale il ricorrente è già stato condannato. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. La Corte di appello ha confermato pienamente il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione del tutto conforme a quella del giudice di primo grado.3. Il ricorrente nell'impugnare la sentenza non si confronta compiutamente con le argomentazioni spese dai giudici di appello e si limita, come emerge anche graficamente, a riproporre sostanzialmente i medesimi argomenti già proposti con i motivi di appello, senza allegare una critica argomentata e caratterizzata dalla proposizione dei vizi tipici del giudizio di legittimità, se non nell'epigrafe del motivo. In tal senso occorre ricordare che il vizio di motivazione non può essere articolato genericamente e si deve connotare quanto alla sua proposizione con precisione e adeguatezza, evidenziando dove la motivazione sia "manifestamente" illogica, e non meramente illogica, come lamentato dal ricorrente, eventualmente assente o contraddittoria. Ricorre, dunque, in concreto una mera ripetizione dei motivi di appello, un mancato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, un'articolazione dei motivi secondo criteri che ne determinano l'inammissibilità in questa sede. Deve, quindi, essere rilevata una mancanza di specificità dei motivi proposti . In tal senso si deve ricordare che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 4. Quanto al primo motivo di ricorso, la genericità ed aspecificità delle argomentazioni difensive emerge in modo evidente, atteso che la difesa ha sostenuto la ricorrenza di un vizio della motivazione, meramente e non manifestamente illogica, nonché contraddittoria a causa di un travisamento della prova per omissione. Ciò perché, secondo la prospettazione difensiva, sulla base dell'interpretazione delle intercettazioni proposta dalla Corte di appello, si sarebbe ritenuta la ricorrenza di un requisito essenziale al fine di poter ritenere integrata l'interposizione fittizia, ovvero al titolarità delle quote trasferite al Tufo. La difesa propone, dunque, per la prima volta in questa sede il vizio di travisamento della prova per omissione. 4.1. La doglianza si deve ritenere inammissibile. Occorre in tal senso richiamare il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in caso di c.d. doppia conforme è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene ad essere sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01). Il vizio di travisamento della prova, infatti, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della sentenza di appello, non è stato mai proposto dalla difesa con i suoi motivi (volti ad ottenere l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; l'assoluzione ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione del principio del ne bis in idem; la riduzione della pena previa concessione delle circostanze attenuanti generiche). Inoltre, occorre considerare che con il motivo di ricorso si propone un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede. Anche in questo caso il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. All'evidenza, con l'articolazione di una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello, si tenta di introdurre una diversa prospettiva nella lettura degli elementi di prova acquisiti in mancanza di reale correlazione con le argomentazioni spese dal giudice di secondo grado. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte ie doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4.2. Contrariamente a quanto dedotto, emerge un'approfondita lettura e una valutazione dell'insieme di elementi di prova e indiziari con la quale il ricorrente non si confronta, con particolare riferimento a modi e tempi della condotta posta in essere dall'Amicone, all'intenzionalità evidente, con piena considerazione delle osservazioni difensive, ripetute in questa sede in termini assolutamente corrispondenti ai motivi di appello. La Corte difatti evidenzia, in modo conforme al giudice di primo grado, tutti gli elementi di critica allegati dalla difesa e li considera esplicitamente, giungendo ad una ricostruzione probatoria logicamente articolata e persuasiva, richiamando anche elementi ulteriori estremamente significativi (le dichiarazioni dei collaboratori Pirozzi quanto all'organigramma del clan Mallardo e alla gestione delle scommesse; le dichiarazioni dei collaboratori Torino, Palma, Izzo, Amatrudi sul ruolo dell'Amicone; la continua interessenza e i contatti quasi quotidiani tra l'Amicone e il Napolitano; i rapporti tra il Basile e l'Amicone nella gestione di questo settore, con specifica e riscontrata attività di rendicontazione; il ruolo di prestanome del Tufo; l'articolato e risalente rapporto del ricorrente con i! clan Mallardo che lo rendeva pienamente consapevole della probabile adozione a carico degli stessi di misure di prevenzione; la mancanza di qualsiasi capacità finanziaria del Tufo; la centralità dell'Amicone come stretto collaboratore e braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] in diretto contatto con il Napolitano al fine di mediare gli interessi due distinte consorterie criminali; l'oggettiva signoria di fatto dell'Amicone, che esercitava i principali diritti che spettano all'azionista, ossia la riscossione degli utili e la vigilanza sulla gestione e sulle quote della [OSCURATO:PERSONA], come emerso inequivocabilmente dalle intercettazioni telefoniche). Nel valutare in modo logico e e persuasivo tale consistente mole di elementi la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi espressi in materia da questa Corte, riscontrando il concorso dell'Amicone nel delitto contestato, avendo lo stesso chiaramente fornito un apporto logistico ed operativo al soggetto che risultava essere il prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (il Tufo appunto, originariamente coimputato con lo stesso e giudicato con sentenza definitiva sul punto), sulla scorta delle direttive fornite dai vertici del clan Mallardo, nel gestire una attività commerciale e imprenditoriale, movimentando le risorse dello stesso con piena consapevolezza, al fine di sottrarle ad eventuali misure di prevenzione (Sez. 2, n. 4450 del 08/01/2019, Tomaselli, Rv. 276304-02; Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216-01; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 274319-01). 5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sul punto occorre ricordare che già in sede di appello era stata rilevata l'assoluta genericità del motivo di ricorso, non essendo stata allegata dal ricorrente la sentenza dalla quale sarebbe evincibile la presenza di un giudizio su un fatto identico quello oggetto di contestazione in questa sede. La Corte di appello ha puntualmente evidenziato i diversi elementi caratterizzanti la fattispecie oggetto d'imputazione in questa sede ed ha esplicitamente chiarito la diversità degli elementi integranti la condotta sottoposta a giudizio, oltre che la possibilità di concorso tra le due ipotesi di reato richiamate dalla difesa. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre in modo del tutto generico gli stessi elementi motivatamente disattesi dal giudice di secondo grado. La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale il principio del divieto di un secondo giudizio di cui all'art. 649 cod. proc. pen. impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali, con il possibile riesame in direzione di ipotesi di delitto rimaste estranee al giudizio precedente (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799-01; Sez. 1, n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260133-01; Sez. 2, n. 51127 del 28/11/2013, Ayachi, Rv. 258222-01; Sez. 5, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246953-01; Sez. 4, n.10180 del 11/11/2004, Antoci, Rv. 231134-01). In tal senso si è anche puntualizzato che la condotta, già definitivamente valutata in precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice, anche eventualmente ricorrendo una ipotesi di concorso formale di reati (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, Nocchiero, Rv. 238422-01). Ne consegue, quindi, che non ricorre alcuna inconciliabilità tra i due accertamenti e l'assenza di violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art.238-bis cod. proc. pen. Difatti, le risultanze di un precedente giudicato penale, ove acquisite secondo la previsione in questione, non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempre che l'inconciliabilità verta su fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278-01; Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01). Si è in tal senso affermato che: "nella giurisprudenza di questa Corte è stato così affermato che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate" (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01; Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, Daccò, Rv. 266338-01). Ne consegue che la sentenza acquisita non esercita un'efficacia automatica, ma costituisce un elemento di prova dei fatti in essa accertati, rilevanti nel nuovo giudizio, che tuttavia non limitano il libero convincimento del giudice ove adeguatamente motivato nel considerare la vicenda criminosa in questione alla luce di tutte le sue implicazioni penali come sopra evidenziato. Nella motivazione della Corte di appello ricorre un'approfondita considerazione in tal senso, la chiara esplicazione del ragionamento valutativo e la enucleazione di elementi di prova univoci e concordanti quanto alla responsabilità dell'Amicone per il fatto ascritto. Con tale motivazione logica, articolata e persuasiva, del tutto priva di aporie, il ricorrente non si confronta. Il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno motivato in modo espresso quanto alle ragioni per le quali sono pervenuti a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza e relativo ad una condotta del tutto diversa e non coincidente anche quanto a nesso causale ed evento con quella oggetto di giudizio. 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta dallo Spanò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],che si liquidano in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legg
Sentenza Cassazione n. 02674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris