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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 45110/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 482, 477 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando la commisurazione della pena operata dal giudice di merito, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure con enunciati circostanziati a riguardo dell'impossibilità di concessione delle attenuanti generiche, della sussistenza della recidiva e della proporzionalità della sanzione inflitta); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 13 novembre 2024 Il conere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 482, 477 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando la commisurazione della pena operata dal giudice di merito, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure con enunciati circostanziati a riguardo dell'impossibilità di concessione delle attenuanti generiche, della sussistenza della recidiva e della proporzionalità della sanzione inflitta); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 13 novembre 2024 Il conere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris