CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 8447/2022, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TY301W204228/2017, con il quale l’Agenzia delle Entrateaveva accertato ai fini IRPEF, relativamente all’anno 2012, un suo maggiorreddito da partecipazione nella “Progetto azienda s.n.c. di ScaliaNumero registro generale 7219/2024Numero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 19395/2026Data pubblicazione 12/06/20262. La CTP di Palermo rigettò il ricorso, con sentenza che fu confermata,in grado d’appello, dalla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla basedi due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve darsi atto della coeva trattazione e decisione(in seno alla camera di consiglio del 21/4/2026) dei ricorsi proposti daidue soci della “Progetto azienda s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] c.” (ilpresente, promosso da [OSCURATO:PERSONA] e quello recante il n. r.g.7297/2024, promosso da [OSCURATO:PERSONA]), laddove il giudizio introdottodalla società avverso l’avviso di accertamento, notificatole per lamedesima annualità d’imposta 2012, è stato definito con decreto diestinzione n. 24870/2024, depositato il 16 settembre 2024, a seguito diproposta di definizione accelerata del giudizio cui non è seguita istanza didecisione nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., a ciòconseguendo la definitività dell’avviso di accertamento emanato neiconfronti della società.2. Con il primo motivo, il contribuente deduce la violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere la CGT 2 violato il giudicatoesterno formatosi sulle sentenze n. 2208/01/2019 e n. 2210/01/2018, conle quali la CTR della Sicilia aveva accolto i ricorsi, rispettivamente, dellasocietà e del Giammalva avverso due avvisi di accertamento contenenti lemedesime contestazioni relativamente all’anno di imposta 2011.3. Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., pernon avere la sentenza impugnata fatto alcun cenno alle due sentenzesuddette, regolarmente prodotte nel giudizio di secondo grado a supportodell’eccezione di giudicato.4. Sostiene l’Agenzia delle Entrate, nel controricorso, che trattasi “perla tipologia di recupero, di apprezzamenti fattuali da compiersiNumero registro generale 7219/2024Numero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 19395/2026Data pubblicazione 12/06/2026autonomamente per ciascun periodo di imposta, senza che nessunaefficacia estensiva “esterna” si possa produrre”, dal momento che “l’azioneaccertatrice non ha per oggetto rapporti di durata o comunque fatti chehanno efficacia permanente o pluriennale” (pag. 2 del controricorso).5. I motivi di ricorso - che possono trattarsi congiuntamente, attesanel’evidente connessione - sono infondati.Cass., n. 4832/2015, affermò che, in materia tributaria, l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, èlimitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hannoefficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco ditempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamentoconcerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchéè esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie"tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.Più di recente, Cass., n. 28999/2024, in motivazione, ha osservato che «lasentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto el’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodod’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti pergli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore“condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina esaminata, sicchéladdove risulta una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodod’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente adun’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni» (nel casodi specie, l’efficacia esterna del giudicato venne esclusa, in relazione acosti legati a un contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che “lecircostanza di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti -quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concretosvolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggettodi giudizio - non [erano] le medesime per entrambi gli anni d’imposta,essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e perNumero registro generale 7219/2024Numero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 19395/2026Data pubblicazione 12/06/2026tale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad undeterminato anno d’imposta, in relazione alle condotte dei soggetti chehanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con lequali le attività sono state effettuate”). Ancora, significativo è quanto silegge nella motivazione di Cass., n. 29084/2022: “è stato chiarito che, inmateria tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazionealle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti cheper legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cuil’elemento della pluriennalità, come affermato dalle Sezioni Unite nellacitata sentenza, costituisce un elemento caratterizzante della fattispecienormativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazionipluriennali, o della “spalmatura” in più anni dell’ammortamento di unbene, o, in generale, della deducibilità di una spesa ovvero nei qualil’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254; Cass.7.09.2018 n.21824;Cass. 11.03.2015 n.4832). Tali principi risultano ulteriormente seguiti daquesta Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743; Cass.4.03.2021 n.5939;Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA) […] Di recente, sempresulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr. Cass.28.12.2018 n.33572;Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto la sussistenza del giudicatoesterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto per più annualità lacontestazione d’inerenza, statuendo che «in tema di determinazione delreddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposte periodiche, il giudicatoesterno formatosi in relazione a un determinato anno d'impostasull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresa spiega efficaciavincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d'imposta quandosiano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verificadell'inerenza stessa»”. Cass., n. 7437/2023, in relazione alla deduzione diNumero registro generale 7219/2024Numero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 19395/2026Data pubblicazione 12/06/2026quote di ammortamento, evidenziò che la statuizione circa la correttezzadella relativa iscrizione con riguardo a una determinata annualità spiegavaefficacia di giudicato relativamente agli anni di imposta successivi,“dipendenti sul piano logico e materiale dai fatti come accertati equalificati con riguardo all'anno d'imposta in cui per la prima voltal'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beni immateriali, dandoluogo alla legittimità della deducibilità delle singole quoted'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917 del1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la ancor più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso in esame a venire in questione è un accertamento compiuto neiconfronti dei soci “per trasparenza” rispetto ad una società nei cui riguardi- sia nell’avviso da cui ebbe origine il presente procedimento sia in quello,precedente, da scaturì quello conclusosi con la sentenza le cui statuizionisi vorrebbero far valere in questa sede ai sensi dell’art. 2909 c.c. - eranostati accertati maggiori ricavi sulla base del confronto tra la data dinegoziazione di alcuni assegni e le fatture contabilizzate. Nella precedentesentenza emessa nei confronti della s.n.c. (n. 2208 del 10/4/2019: doc. 6di parte ricorrente), si legge che “i verificatori [avevano] arbitrariamentedeterminato in venti giorni precedenti le corrispondenze tra lemanifestazioni finanziarie e quelle economiche. Purtuttavia la società haprodotto un prospetto di riconciliazione tra i predetti movimenti finanziaried economici, prospetto che solo discorsivamente e non in modoconvincente viene contestato dall’Ufficio”. La CTR, sulla scorta di talemotivazione, accolse parzialmente l’appello del contribuente,determinando il maggior reddito nell’importo riconosciuto da quest’ultimo(€ 7.112,53). Nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione,invece, con riferimento all’accertamento condotto nei confronti dellasocietà, la CGT 2 della Sicilia ha osservato che “la fattura deve essereNumero registro generale 7219/2024Numero sezionale 3368/2026Numero di raccolta generale 19395/2026Data pubblicazione 12/06/2026emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata, cheper le prestazioni di servizi coincide con il momento in cui avviene ilpagamento del corrispettivo; nei pagamenti con assegno bancario o conl’assegno circolare, all’atto della consegna del titolo di credito avviene ilpagamento, momento in cui andava emessa la fattura; per il bonifico conl’accredito delle somme sul conto corrente”. Alla stregua del quadrogiurisprudenziale sopra riportato, appare evidente, quindi, che i dueaccertamenti involgono operazioni diverse ed implicano l’esame di diversadocumentazione (fatture e assegni), ciò che ben può comportare ladivaricazione delle decisioni in relazione ad annate fiscali diverse.Non sussiste, pertanto, l’invocato giudicato esterno, con conseguenterigetto del ricorso e condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese processuali (liquidate in dispositivo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 2.400,00, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano