Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 29362/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente sentenza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona con la quale è stato condannato per il delitto di ricettazione alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., riducendo la pena a mesi otto di reclusione.

Deduce la violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di appello omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invero riconosciute in primo grado e che egli assume essere state obliterate dal giudice di appello.

Il motivo è infondato.

Le circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado ha riconosciuto, tanto che ha ridotto la pena partendo dal minimo edittale di anni 2, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, effettivamente, non risultano espressamente considerate dal giudice di secondo grado che si è limitato a ridurre la pena, previo riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p., a mesi otto di reclusione.

Tanto premesso deve tuttavia escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi ritenere che il giudice di appello abbia, per implicito, riconosciuto le attenuanti generiche avendo irrogato una pena considerevolmente più mite rispetto a quella in precedenza inflitta, ritenendola "equa" (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013,Rv. 256201). 2en,QP1/3 La non manifesta infondatezza del ricorso determinl'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo maturato, nelle more, il termine prescrizionale massimo di anni dieci a decorrere dal 10/12/2012, pur considerando la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n.11.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 23/6/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani )((-,(C7 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sentenza Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6/7/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona con la quale è stato condannato per il delitto di ricettazione alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., riducendo la pena a mesi otto di reclusione. Deduce la violazione del divieto di reformatio in peius avendo il giudice di appello omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invero riconosciute in primo grado e che egli assume essere state obliterate dal giudice di appello. Il motivo è infondato. Le circostanze attenuanti generiche che il giudice di primo grado ha riconosciuto, tanto che ha ridotto la pena partendo dal minimo edittale di anni 2, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione, effettivamente, non risultano espressamente considerate dal giudice di secondo grado che si è limitato a ridurre la pena, previo riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p., a mesi otto di reclusione. Tanto premesso deve tuttavia escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi ritenere che il giudice di appello abbia, per implicito, riconosciuto le attenuanti generiche avendo irrogato una pena considerevolmente più mite rispetto a quella in precedenza inflitta, ritenendola "equa" (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013,Rv. 256201). 2en,QP1/3 La non manifesta infondatezza del ricorso determinl'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo maturato, nelle more, il termine prescrizionale massimo di anni dieci a decorrere dal 10/12/2012, pur considerando la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n.11. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 23/6/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] eltrani )((-,(C7 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris