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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 24940/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto. /i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio dibattimentale conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero, in ragione del convincimento della necessità dell'udienza preliminare, in ipotesi di giudizio immediato, incardinato a seguito della richiesta effettuata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, per il reato di cui all'art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019, contestato perché l'imputato, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza rendeva e utilizzava dichiarazioni false ed attestanti circostanze non veritiere.

2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e deducendo, con un unico motivo di doglianza, l'abnormità del provvedimento.

Il ricorrente deduce che il provvedimento di specie è abnorme, in quanto ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che al contrario non doveva celebrarsi, essendo il giudizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a decreto penale con richiesta di giudizio e conseguente legittima emissione del decreto di giudizio immediato, sollecitata dallo stesso imputato nel proprio atto di opposizione.

Sul punto, è stato richiamato il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il provvedimento con tali caratteristiche sia da qualificare abnorme per la determinazione di una stasi processuale (Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rv. 265870). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza del 3 ottobre 2022 ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che al contrario non doveva celebrarsi, essendo il giudizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a decreto penale, con contestuale richiesta di giudizio immediato.

In proposito, è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento con tali caratteristiche sia da qualificare abnorme per la determinazione di una stasi processuale.

Infatti, è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, nel caso di giudizio immediato, sorto a seguito di opposizione a decreto penale (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Rv. 277638; Sez. 5, n. 32160 del 07/03/2016, Rv. 267715; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487; Sez. 3, n. 55516 del 14/11/2017, Rv. 272164).

Nel caso di specie, l'atto impugnato per il quale non è previsto autonomo mezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale.

L'art. 461 cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all'esito dell'opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudizio segue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5, ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale.

Il decreto penale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio.

4. Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il corso ulteriore.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti gli atti al Tribunale di Lamezia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto. /i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio dibattimentale conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero, in ragione del convincimento della necessità dell'udienza preliminare, in ipotesi di giudizio immediato, incardinato a seguito della richiesta effettuata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, per il reato di cui all'art. 7, primo comma, d.l. n. 4 del 2019, contestato perché l'imputato, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del reddito di cittadinanza rendeva e utilizzava dichiarazioni false ed attestanti circostanze non veritiere. 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e deducendo, con un unico motivo di doglianza, l'abnormità del provvedimento. Il ricorrente deduce che il provvedimento di specie è abnorme, in quanto ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che al contrario non doveva celebrarsi, essendo il giudizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a decreto penale con richiesta di giudizio e conseguente legittima emissione del decreto di giudizio immediato, sollecitata dallo stesso imputato nel proprio atto di opposizione. Sul punto, è stato richiamato il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il provvedimento con tali caratteristiche sia da qualificare abnorme per la determinazione di una stasi processuale (Sez. 5, n. 46489 del 26/10/2015, Rv. 265870). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. L'ordinanza del 3 ottobre 2022 ha determinato un'indebita regressione del processo alla fase precedente all'esercizio dell'azione penale, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, che al contrario non doveva celebrarsi, essendo il giudizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a decreto penale, con contestuale richiesta di giudizio immediato. In proposito, è costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale il provvedimento con tali caratteristiche sia da qualificare abnorme per la determinazione di una stasi processuale. Infatti, è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in base all'errato convincimento della necessità dell'udienza preliminare, nel caso di giudizio immediato, sorto a seguito di opposizione a decreto penale (Sez. 5, n. 38743 del 10/07/2019, Rv. 277638; Sez. 5, n. 32160 del 07/03/2016, Rv. 267715; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Rv. 268487; Sez. 3, n. 55516 del 14/11/2017, Rv. 272164). Nel caso di specie, l'atto impugnato per il quale non è previsto autonomo mezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale. L'art. 461 cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all'esito dell'opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudizio segue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5, ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale. Il decreto penale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio. 4. Ne consegue che il provvedimento deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il corso ulteriore. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti gli atti al Tribunale di Lamezia
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