CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4/3/2021 la Sezione Quinta penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Prima sezione penale in data 11/3/2020 che aveva - a sua volta - dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. del predetto Minniti contro la sentenza della Quinta sezione del 4/10/2018 che confermava la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1.1. Premessa la possibilità, in termini generali, di promuovere un nuovo ricorso straordinario avverso la sentenza che ne abbia deciso uno precedente, purché vi sia deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto, osserva la sentenza impugnata che nel presente procedimento l'errore individuato dal ricor- rente è il medesimo denunciato nella precedente impugnazione straordinaria, in ogni caso trattandosi di un errore valutativo non censurabile con lo strumento dell'art. 625 bis cod. proc. pen. Invero, anche nel primo ricorso straordinario si lamentava che parte dei motivi originari del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado non erano stati esaminati (in particolare, si definiva l'errore percettivo nel non avere considerato la censura ex art. 649 cod. proc. pen.). In tal modo, dunque, in entrambi i ricorsi ex art. 625 bis cod. proc. pen., il ricorrente ha denunciato in forma di errore di fatto una valutazione, attinente al materiale probatorio posto a base della sentenza di condanna per il reato ex art. 416 bis cod. pen., che i giudici di legittimità nella sentenza del 4/10/2018 hanno ritenuto non identico. 2. Avverso detta sentenza ha proposto il terzo ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il difensore del Minniti, avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e correlato vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 125, 649 e 238 bis cod. proc. pen., nonché agli artt. 416 bis e 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 2 cod. pen. Afferma il ricorrente che, sia nella prima sentenza n. 11697/2020 che in quella qui impugnata, i denunciati errori di fatto non sono stati presi in consi- derazione, e ciò impedisce che si possa invocare il principio per cui non sarebbe ammissibile un secondo ricorso straordinario che deduca lo stesso errore materiale o di fatto respinto nel precedente. Si sottolinea che l'errore in questione non è valutativo, ma meramente percettivo, e consiste nella "distorta conoscenza del carteggio processuale", laddove la sentenza di questa Corte del 4/10/2018 aveva erroneamente supposto la non medesimezza del materiale probatorio posto a base delle sentenze "Ada" e "Affari di famiglia". Né la prima sentenza né quella impugnata si sono occupate di tale profilo, e la novità dell'errore di fatto qui denunciato sta nella evidente omissione che anche la seconda sentenza sul ricorso straordinario ha integrato per non avere - a sua volta - preso in considerazione la doglianza attinente alla medesimezza del materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto reiterativi della medesima doglianza già illustrata nei precedenti ricorsi straordinari, ed incuranti delle congrue risposte ottenute nelle sentenze definitorie di tali impugnazioni straordinarie. 1.1. In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la possibilità di impugnare con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa della inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che detto ricorso sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario. Tali delimitazioni derivano dalla natura non ordinaria dell'impugnazione e dalla sua collocazione all'interno della preclusione post-giudicato, costituendo elementi da cui è possibile far discendere sul piano sistematico l'affermazione che la proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - anche prima della scadenza del termine dei centottanta giorni - "consuma" l'azione con la quale si chiede la eliminazione degli errori di fatto contenuti nel provvedimento e la rivalutazione della decisione indotta da tali errori (Sez. 6, n. 46635 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Falletti, Rv. 261010; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272724). La consumazione dell'azione, pertanto, preclude la possibilità di presentare un nuovo ricorso avverso la originaria sentenza della Corte di cassazione con il quale si lamenti, sulla base di diverse argomentazioni, lo stesso errore di fatto. 1.2. Applicati tali principi al caso di specie, si osserva che se va affermata la tempestività dell'impugnazione straordinaria con riferimento alla sentenza formalmente impugnata, non risulta soddisfatto invece l'ulteriore presupposto, costituito dalla denuncia di "un errore di fatto" incidente sulla stessa sentenza impugnata: invero, il ricorso propone una perpetuazione dello stesso preteso errore di fatto, che si era originariamente denunciato e che non ricorreva nella primigenia sentenza del 2018, la quale aveva motivato esaurientemente il punto dell'art. 649 cod. proc. pen. (come era stato affermato nella sentenza di questa Prima sezione n. 11697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ancora nella sentenza della Quinta sezione n. 12113 del 4/3/2021, oggi impugnata). 1.3. L'errore che agita la difesa è in realtà la denuncia di un non gradito apprezzamento del materiale probatorio, che attiene ad un profilo strettamente valutativo, non rientrante nel concetto di errore di fatto. In più occasioni, le Sezioni Unite hanno affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248). Di contro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante. La erronea supposizione della non medesimezza del materiale probatorio è l'errore che si era originariamente denunciato come pregiudicante la decisione finale del processo di cognizione, e del quale si era immediatamente smasche- rata la natura non di errore di fatto. Tale primo ricorso straordinario era stato deciso in senso negativo: «In realtà, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha fornito una completa risposta alle deduzioni difensive, esulando dall'ambito di operatività della ridetta impugnazione straordinaria la possibilità di introdurre critiche alla decisione assunta, contestandone la correttezza, come invece si ostina a fare il condannato» (Sez. 1, n. 11697 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 5). Non diversa sorte era riservata alla seconda denuncia di un preteso errore di fatto - sempre lo stesso - avanzata con il secondo ricorso straordinario, la cui decisione ha rimarcato: «Non si avvede il ricorrente che, in ogni caso, i giudici di legittimità nell'ambito della motivazione della sentenza del 2018 e, successiva- mente, in quella oggetto dell'odierno ricorso straordinario, rendono conto di una valutazione operata, quanto all'insussistenza della violazione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. Omissis E ciò in base alla valutazione, denunciata come errore di fatto in entrambi i ricorsi straordinari, del materiale probatorio posto a base della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ritenuto dai giudici di legittimità non identico» (Sez. 5, n. 12113 del 4/3/2021, pag. 5). Si deve quindi concludere - per la terza volta - che con il ricorso straordinario oggi in esame viene riproposto lo stesso errore, di natura valutativa e non di fatto, riguardante le valutazioni operate in punto di pretesa violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e già verificate con esito positivo nella sentenza definitoria del processo di cognizione (Sez. 5, n. 10285 del 4/10/2018), errore che non cambia oggetto soltanto perché artificiosamente riferito alle sentenze che hanno definito i due precedenti ricorsi straordinari. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tre