CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 27529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 22/02/2021 dalla Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L Birritteri, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, esclusa la recidiva per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna resa, in data 16 giugno 2020, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi C) (artt. 81 comma secondo cod, pen., 23, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975), in esso assorbito il capo A), ed E) (artt. 81, secondo comma, 697 cod. pen., 38 comma 1, r.d. 18 giugno 1931 n. 773), ritenuta la continuazione tra le descritte condotte e quelle giudicate con sentenza irrevocabile del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, resa in data 5 giugno 2014, irrogando la pena ulteriore di mesi sei di reclusione ed euro 350 di multa. 2.Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, avv. R. Zarcone, denunciando violazione degli artt. 187, 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al capo C). Si sostiene che il ricorrente è stato giudicato per gli stessi fatti riportando condanna, dinanzi al Tribunale di Palermo, per il reato di porto di arma clandestina, risultando sub iudice per il reato di detenzione della medesima arma, cioè la pistola semiautomatica marca Bruni descritta nell'imputazione. Non si ravviserebbero elementi per poter reputare provato che l'imputato, che senz'altro ha portato la pistola in luogo pubblico esplodendo dei colpi, abbia anche in precedenza, rispetto all'acclarato episodio del 27 marzo 2013, detenuto quella stessa arma, fatto per il quale si procede, posto che, peraltro, il reato di porto per il quale Zambito è stato già condannato dal Tribunale di Palermo, assorbe quello di detenzione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, L. Birritteri, ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta di discussione orale, ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022, con la quale ha chiesto, esclusa la recidiva, rilevarsi l'intervenuta prescrizione del reato. La difesa ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorso verte, sostanzialmente, sulla dedotta violazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito, a fronte della mancata pronuncia di assorbimento della condotta di detenzione delle armi in quella di porto. 1.2.Sul punto si osserva che la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che, in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. Si è, poi, precisato che, in mancanza di alcuna specificazione da parte dell'imputato circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non I è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto, sussistendo, in proposito, un preciso onere di allegazione a carico dell'imputato (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, Amato, Rv. 281668; Sez. 6, n. 46778 del 09/07/2015, Coscione, Rv. 265489; Sez. 1, n. 18410 del 09/04/2013, Vestita, Rv. 255687). 1.3.Tali essendo i principi cui il Collegio intende uniformarsi, si osserva che, nella specie, la dedotta unicità della condotta di detenzione e porto è sostenuta dal ricorrente con ragionamento in fatto che non scalfisce la motivazione corretta e non manifestamente illogica che, sul punto, rende la sentenza impugnata, con argomenti del tutto in linea con l'indicato indirizzo interpretativo. Osserva il Collegio, infatti, che già nel provvedimento di primo grado viene descritto puntualmente che Zambito arriva a bordo di un'autovettura nel luogo dove poi esploderà i colpi di arma da fuoco (cfr. pag. 4), recando evidentemente già con sé la pistola che, dunque, non risulta appresa in modo del tutto estemporaneo. Infatti, la sentenza descrive la condotta dell'imputato il quale, viene visto prelevare, dall'interno del cofano dell'auto, la pistola che, poi, ripone nella tasca posteriore dei pantaloni e che, dopo, userà per esplodere i colpi in aria. Inoltre, la motivazione della Corte territoriale sul punto è specifica perché fa riferimento alla circostanza che il porto in luogo pubblico ha avuto ad oggetto una pistola semiautomatica priva di contrassegno, marca Bruni, mod. 85, completa di caricatore, oggetto di non facile reperimento estemporaneo, rispetto alla quale alcuna ulteriore specificazione è emersa quanto all'eventuale contemporaneità dell'inizio della condotta anche di detenzione (cfr. pag. 4 della sentenza di secondo grado). 2.Si impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 2.1.Ciò impedisce di rilevare la prescrizione del reato richiesta dalle parti, maturata dopo la sentenza di secondo grado del 22 febbraio 2021. Tanto, tenuto conto della data del fatto (27 marzo 2013), della pena edittale massima e del termine prorogato di prescrizione (anni sette mesi sei, per essere intervenute plurime cause interruttive, tra cui la sentenza di primo grado del 16 giugno 2020), ex artt. 157 e 160 cod. pen., cui vanno aggiunti periodi di sospensione del corso della prescrizione (di giorni 64 per emergenza da pandemia Covid-19, di giorni 60, dal 15 giugno 2016 al 5 dicembre 2016, per rinvio del procedimento di primo grado per impedimento a comparire del difensore di fiducia, nonché di ulteriori giorni 60, per rinvio dell'udienza del giorno 11 febbraio 2020, su richiesta della difesa, per acquisizione documentale), sicché la prescrizione si è compiuta in data 30 marzo 2021.Va ricordato, però, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, il ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 2.2.Segue, allora, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.